La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d`imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d`imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d`imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Continua la lettura di La Certificazione Unica 2015
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Reverse charge IVA: novità 2015
Legge di stabilità 2015 (L. n.190/2014, art.1, comma 629)
La legge di stabilità 2015 ha ulteriormente ampliato le fattispecie a cui va applicato il meccanismo del reverse charge.
Le nuove fattispecie sono:
decorrenza |
termine |
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Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto IVA) individuate nei codici ATECO: 81.21.00, 81.22.02, 81.29.10 solo se relative ad edifici. Per strutture diverse dagli edifici (cisterne, piscine, giardini, macchinari imbullonati, ecc.), si continua invece ad applicare l’IVA. |
1/1/2015 |
a regime |
Demolizione edifici – Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei codici ATECO 43.11.00 solo se relative ad edifici |
1/1/2015 |
a regime |
Installazione di impianti – Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) di cui ai cod. ATECO: 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09 solo se relative ad edifici. |
1/1/2015 |
a regime |
Completamento di edifici – Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei cod. ATECO 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09 solo se relative ad edifici. |
1/1/2015 |
a regime |
Settore energetico – trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori. |
1/1/2015 |
4 anni |
Grande distribuzione organizzata -cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (47.11.1), supermercati (47.11.2), discount alimentari (47.11.3). |
Sospesa e in attesa di autorizzazione comunitaria |
4 anni |
Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo |
1/1/2015 |
a regime |
Omaggi: trattamento fiscale, novità del decreto «semplificazioni»
La disciplina fiscale degli omaggi è alquanto articolata, in quanto segue differenti regole ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. In alcuni casi le due sfere impositive si intersecano, ancorché – secondo la giurisprudenza comunitaria – le definizioni valevoli ai fini delle imposte dirette non possono valere anche ai fini Iva. Quest’ultima, infatti, deve perseguire l’intento di imporre una tassazione secondo regole comuni in tutta la Ue.
Ai fini delle imposte dirette, comunque, il Legislatore è intervenuto fissando precisi limiti di deduzione delle spese di rappresentanza, anche se le successive interpretazioni di prassi dell’Amministrazione finanziaria si sono dimostrate un po’ rigide.
Ai fini Iva si segnala la novità, a opera del Decreto «Semplificazioni fiscali» dell’innalzamento del limite a euro 50 per la detrazione dell’Iva sui beni – non oggetto della propria produzione – destinati ad essere offerti in omaggio.
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