Bonus per la riqualificazione energetica dei condomini

agevolazioni

Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 74; Agenzia Entrate, Provvedimento 22 marzo 2016 n. 43434

Come previsto dalla legge di Stabilità 2016, da quest’anno i contribuenti che rientrano nella “no tax area”, e che quindi non devono Irpef, non dovranno più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma potranno cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.

La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare dei condòmini che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori.

I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.

Per rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è però tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente:

  • il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;

  • l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;

  • il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;

  • il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.