Archivi categoria: Agevolazioni

Credito d’imposta 2020 sugli investimenti in beni strumentali

La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), tra le tante novità, prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
In particolare, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa;

Restano esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, Tuir;

  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;

  • i fabbricati e le costruzioni;

  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);

  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge n. 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).

L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, il credito d’imposta non spetta per:

  • gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento ex art. 1, D.L. n. 34/2019);

  • gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% ex art. 1, commi 60 e 62, legge n. 145/2018).

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).

Diversamente dal super ammortamento, l’agevolazione, trattandosi di un credito di imposta e non di un “maggior” costo, spetta ai contribuenti in regime forfetario (legge n. 190/2014).

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni (Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»);

  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili (Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»);

  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.

Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 (cinque) quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione in F24 del credito d’imposta può avvenire a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;

  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).

L’art. 1, comma 195, della legge n. 160/2019 prevede infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

In caso di acquisto, occorre comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

Si riepiloga:

Tipologia di investimenti agevolabili

Limite

Misura del credito d’imposta

Tempo di recupero

Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex “super ammortamento”

fino ad euro 2 milioni

6%

5 quote annuali di pari importo

Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex “iper ammortamento” beni materiali

fino ad euro 2,5 milioni

40%

5 quote annuali di pari importo

oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni

20%

Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex “iper ammortamento” beni immateriali

fino ad euro 700.000

15%

3 quote annuali di pari importo

 

Le principali novità della Legge di Bilancio 2020

Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha introdotto con se numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la loro rimodulazione per gli anni successivi;

  • la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto Crescita” (D.L. 30/4/19, n. 34, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019) che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante; sconto che sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro;

  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;

  • l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);

  • l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

    • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

    • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

    • La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).

  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;

  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;

  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);

  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;

  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;

  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%);

  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente o di pensione superiori a 30.000 euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Le novità del regime forfettario (Flat Tax)

L’attuale bozza della legge di Bilancio prevede importanti modifiche del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

Le novità riguardano:

  • sia i contribuenti che non aderiscono attualmente al regime, ma che potrebbero beneficiarne dal prossimo 1° gennaio 2019;

  • sia quelli che ne stanno beneficiando ma che potrebbero risultarne “espulsi” dal prossimo 1° gennaio 2019.

In primo luogo, verrà innalzato il limite massimo di ricavi o compensi per usufruire del regime, che diventerà pari a 65.000 euro per tutte le tipologie di attività (a prescindere, quindi, dal codice ATECO dell’attività esercitata). Nel primo anno questo limite è ragguagliato al numero di giorni dall’inizio dell’attività alla fine dell’anno.

Inoltre verranno rimossi i limiti del valore dei beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 euro), delle spese del lavoro dipendente (limite pari a 5.000 euro) e dell’ammontare del reddito da lavoro dipendente o assimilato (attualmente pari a 30.000 euro).

Cause di esclusione

Un importante cambiamento riguarderà le cause di esclusione dal regime: dal 2019 resteranno esclusi dal regime non solo coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali od imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ma anche chi partecipa a società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, a prescindere che si adotti o meno il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 117 TUIR.

Inoltre verranno esclusi i soggetti che avranno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato e che svolgeranno attività di impresa o di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno degli ex datori di lavoro dei due anni precedenti (o altro soggetto agli stessi direttamente o indirettamente riconducibile).

Restano infine confermate le ulteriori cause di esclusione:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito e dunque: agricoltura e attività connesse e pesca, vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione;

  • soggetti non residenti. È prevista un’eccezione per quelli residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In tal caso, però, il soggetto deve produrre nel territorio italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

  • soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

Tassazione

I contribuenti forfettari pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (15%) su un imponibile determinato applicando al fatturato una percentuale di redditività predeterminata in base al codice ATECO dell’attività esercitata.

L’aliquota si riduce al 5 % in caso di nuova attività, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi (realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio), sia inferiore al limite previsto per il regime forfetario.

Le novità di cui abbiamo scritto sono contenute nella bozza di legge di Bilancio che potrebbe subire modifiche prima della sua approvazione (prevista per gli ultimi giorni del 2018).

Le novità del Decreto fiscale “collegato” alla legge di Bilancio 2019

Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2019: il D.L. n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018 e in vigore dal giorno successivo.

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra le quali: la sanatoria dei debiti tributari nota come “Pace fiscale”, la definizione agevolata delle liti pendenti, le nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione delle fatture, detrazioni Iva, la cosiddetta “lotteria dei corrispettivi”.

Rispetto al provvedimento approvato in prima battuta dal Governo, sono state invece escluse le disposizioni che prevedevano: lo scudo fiscale, la possibilità di sanare i capitali all’estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati tributari e le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.

In particolare si segnalano le seguenti misure fiscali:

  • attuazione della “pace fiscale” – Sono previste una serie di disposizioni in attuazione della cosiddetta “pace fiscale”, che prevede una nuova sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (“rottamazione delle cartelle ter”), la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il saldo e stralcio delle micro cartelle di importo non superiore a 1.000 euro e una dichiarazione integrativa speciale con imposta sostitutiva al 20%;

  • esclusione e la riduzione delle sanzioni per il I semestre di obbligo di fatturazione elettronica – Per il I semestre del 2019 è prevista la non applicazione della sanzione ex art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 (“Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA”) se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);

  • modifica dei termini di emissione della fattura dal 1° luglio 2019 – A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni all’effettuazione dell’operazione. Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione;

  • eliminazione dell’obbligo di numerazione delle fatture d’acquisto – È stato eliminato l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali ricevute (l’adempimento risulta infatti assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio);

  • modifica dei termini per la detrazione dell’IVA – È stato stabilito che l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente;

  • modifica dell’ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica – È stato eliminato il riferimento ai soggetti identificati nel territorio dello Stato. Pertanto l’obbligo di fatturazione elettronica si applica per le operazioni effettuate tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano;

  • trasmissione telematica dei corrispettivi – È stato introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto. L’obbligo partirà il 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri;

Il decreto, all’esame del Parlamento, potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge.

Il credito d’imposta in pubblicità

Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Ricordiamo in sintesi le regole per accedere all’agevolazione:

  • Beneficiari: imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali.

  • Investimenti agevolabili: investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali); sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016;

  • Misura dell’agevolazione: il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di micro-imprese, piccole e medie imprese e start-up innovative; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

  • Limiti: il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.

  • Procedura: per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria). Per il 2018 la comunicazione telematica dovrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione andrà effettuata separatamente.

Le novità del decreto attuativo del credito d’imposta pubblicità

È di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il regolamento applicativo del credito d’imposta pubblicità.

Il credito d’imposta, introdotto dalla Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017), permette ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un valore complessivo superiore almeno all’1% di quelli realizzati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, di ottenere un incentivo fiscale.

Il regolamento attuativo è stato firmato ed è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Per il 2018, i soggetti interessati potranno presentare domanda di ammissione al credito tra il 60° ed il 90° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto, per via telematica sul sito dell’Agenzia entrate.

Per “stessi mezzi di informazione” si dovranno intendere non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo.

Qualora gli investimenti siano effettuati su diversi canali informativi, l’incremento deve essere verificato e calcolato in maniera distinta, considerando i rispettivi incrementi percentuali. Non è tuttavia possibile accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa, se è diminuito l’investimento sul canale radio televisivo.

Il valore del credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. In attesa di ricevere il via libera dalla Commissione europea, anche a micro, piccole e medie imprese e start up innovative il credito sarà riconosciuto provvisoriamente nella misura del 75%.

Sono ammissibili gli investimenti in acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali, locali, anche online, nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

È possibile godere dell’agevolazione anche per gli investimenti incrementali effettuati nel periodo 24 giugno – 31 dicembre 2017, esclusivamente per la pubblicità pubblica sulla stampa, anche online.

Non sono, invece, agevolabili le spese sostenute per televendite, servizi di pronostici giochi, scommesse, servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Il sostenimento delle spese deve essere attestato da soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o da revisori legali.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite il modello F24.

Per ottenere il credito i soggetti devono presentare istanza telematica.

Nella legge di Bilancio 2018 agevolazioni fiscali, fatturazione elettronica e nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – Supplemento Ordinario n. 62, ha introdotto numerose e interessanti disposizioni fiscali.

Ecco una sintesi delle principali novità per imprese e persone fisiche.

Detrazioni per la riqualificazione energetica

Sono state prorogate al 31 dicembre 2018 le detrazioni IRPEF/IRES, in generale nella misura del 65%, previste per le spese sostenute per determinate tipologie di interventi mirati alla riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Si segnala però la riduzione al 50% dell’aliquota di detrazione per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari.

Sono state altresì rimodulate al 50% le detrazioni per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

La detrazione spetta invece nella misura del 65% per:

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,

  • le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Si applica la detrazione del 50% (fino a un valore massimo di detrazione pari a 30.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

È stata introdotta la detrazione del 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Il beneficio della detrazione spetta ora anche agli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari), e agli enti aventi le stesse finalità, e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le detrazioni sono suddivise in 10 rate annuali di pari importo.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato e la trasmissione, entro 90 giorni dal collaudo, dei dati contenuti nella certificazione energetica all’ENEA.

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica si applicano anche per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali. La detrazione, però, spetta nella misura del 70% nel caso in cui i lavori interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o nella misura del 70% se gli interventi hanno il fine di migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Vi è la possibilità di cedere le detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica.

Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e il bonus mobili

È stata prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio fino al limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

È stato altresì prorogato, e modificato in parte, il cosiddetto “bonus mobili” che prevede, per i soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, un’ulteriore detrazione del 50% per ulteriori spese documentate sostenute nel 2018 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati da gennaio 2017.

L’ammontare complessivo della spesa non può superare i 10.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Bonus aree verdi

È stata introdotta una nuova detrazione per incentivare le opere su giardini, balconi, giardini pensili e terrazze private.

Per l’anno 2018 è prevista infatti una detrazione pari al 36% (da ripartire in 10 quote annuali) delle spese documentate sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare; questa agevolazione non è legata alla ristrutturazione edilizia.

La detrazione spetta per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili; risultano detraibili anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione dei predetti interventi.

Gli interventi devono essere effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Si sottolinea che è prevista la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo da professionisti o imprenditori.

Super e iper ammortamento

Prorogata anche la disciplina del super e iper ammortamento per l’anno 2018.

Si tratta di agevolazioni che prevedono che, ai fini delle imposte sui redditi, per soggetti titolari di reddito d’impresa e per esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, il costo di acquisizione sia maggiorato con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Rispetto al 2017 sono intervenute delle modifiche: il super ammortamento passa dal 40% al 30% e vengono esclusi gli investimenti in veicoli ed altri mezzi di trasporto. Vi è possibilità di usufruire del super ammortamento fino al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L’iper ammortamento viene invece confermato al 150% e sarà possibile usufruirne fino al 31 dicembre 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono state confermate le norme in merito alla documentazione e dichiarazione rese dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro.

Se nel corso di fruizione dell’agevolazione, viene ceduto il bene a titolo oneroso, non viene meno la possibilità di fruire della maggiorazione delle quote se nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa sostituisce il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dalla Legge e se tali caratteristiche vengono attestate, sempre secondo le regole stabilite.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Nel 2018 è possibile usufruire della proroga dei termini per la rivalutazione da parte delle persone fisiche (e società di persone) di partecipazioni societarie non negoziate e terreni edificabili e con destinazione agricola.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare all’intero valore di perizia è confermata all’8% e il termine di versamento della rata unica è fissato al 30 giugno 2018; nel caso invece di opzione in tre rate annuali di pari importo, queste dovranno essere versate, maggiorate di interessi al 3% annuo, il 30 giugno 2018, il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2018.

Possono godere della rivalutazione i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018.

L’Agenzia Entrate, con una vecchia Risoluzione del 2006, riconfermata poi nel 2008, ha chiarito che qualora il contribuente avesse già rivalutato il costo della partecipazione, può usufruire della riapertura dell’agevolazione, scomputando l’imposta sostitutiva già versata e non versando le eventuali rate ancora pendenti.

Dividendi e partecipazioni qualificate con tassazione secca al 26%

Dal 2018 viene allineato il trattamento fiscale tra dividendi e partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”, prevedendo in entrambi i casi l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26%.

I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiranno in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze potranno essere compensate con le relative minusvalenze.

Nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 ha modificato alcune scadenze fiscali, tra cui si segnala:

Adempimento

Scadenza

Invio dei dati delle fatture (spesometro) relativi al primo semestre (o al secondo trimestre, per chi effettua l’invio su base trimestrale)

30/09/2018

Invio del Modello 730

23/07/2018

Invio del Modello Redditi

31/10/2018

Invio del Modello 770

31/10/2018

Invio del Modello Irap

31/10/2018

Invio della CU contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

31/10/2018

  Deducibilità degli acquisti di carburante e relativa detrazione IVA

Al fine di contrastare l’evasione fiscale sono state introdotte delle novità in tema di cessione di carburante verso soggetti IVA per tracciarne e controllarne le operazioni.

A partire dal 1° luglio 2018 vi sarà l’obbligo, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, di debito o prepagate), abrogando contestualmente la disciplina delle schede carburanti.

A partire dalla medesima data gli acquisti di carburante per autotrazione saranno documentati con fattura elettronica.

Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è previsto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione da calcolarsi per il 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite i sistemi di pagamento elettronico con carta di credito.

Le cessioni verso soggetti IVA saranno documentate da fattura elettronica, mentre i corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati all’Agenzia Entrate.

Rottamazione bis: nuova domanda di definizione agevolata con il modello DA 2000/17

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del D.L. 148/2017, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it il nuovo modello DA 2000/17 per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).

La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (D.L. n. 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, potranno quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Per aderire il contribuente dovrà presentare la propria richiesta di adesione, entro il 15 maggio 2018, attraverso il servizio “Fai DA Te”, compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

I titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potranno inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.

L’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

A coloro che aderiranno alla definizione agevolata, l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018.

I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.

Per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, ci sarà tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste.

Si ricorda inoltre che la legge ha stabilito la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non era necessario presentare alcuna istanza, ma sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia Entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”.

Slitta inoltre da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016).

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (Faq) e tutte le informazioni utili.

I chiarimenti dall’Agenzia Entrate sulle locazioni brevi

Agenzia Entrate, Circolare 12 ottobre 2017, n. 24/E

L’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017, ha fornito chiarimenti sulla nuova disciplina delle locazioni brevi, introdotta dall’art. 4 del D.L. n. 50/2017. In particolare, alla luce delle questioni emerse nel corso del tavolo di confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati, l’Agenzia ha precisato:

  • a quali contratti si applica la nuova disciplina sulle locazioni brevi;

  • chi sono gli attori coinvolti;

  • cosa devono fare intermediari e locatori;

  • chi opera le ritenute ed effettua le comunicazioni dei dati relativi ai contratti.

Per “contratti di locazione breve” vengono intesi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici (per esempio AIRBNB), mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare; sono considerate locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche. Il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno dalle stesse parti.

Il D.L. n. 50/2017 ha previso la possibilità, per i redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1° giugno 2017, di applicare, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%.

La Circolare ha chiarito che la locazione deve riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc.), oppure singole stanze dell’abitazione. Rimangono quindi fuori dalle nuove regole gli immobili situati all’estero e quelli che non hanno finalità abitative.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito anche una guida (titolata “Locazioni brevi: la disciplina fiscale e le nuove regole per gli intermediari”) che illustra le regole sulla tassazione dei contratti di locazione breve e le modalità operative che gli intermediari immobiliari e i locatori devono osservare per adempiere ai nuovi obblighi posti a loro carico.

Regime forfettario: il superamento dei limiti e l’uscita dal regime

La chiusura ormai prossima dell’esercizio 2017 comporta la necessità di compiere una serie di valutazioni sulla convenienza del regime fiscale adottato e sulla possibilità di mantenerlo anche per il futuro. È quindi opportuno che il lavoratore autonomo o l’imprenditore individuale che abbia adottato il cosiddetto regime forfettario disciplinato dalla legge n. 190/2015 verifichi per tempo il rispetto dei requisiti per il mantenimento del regime agevolato e, se così non fosse, gli effetti che ne potrebbero scaturire.

Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione.

Da un punto di vista oggettivo invece l’accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti, tra cui:

  • i ricavi entro limiti stabiliti in base all’attività esercitata,

  • spese per lavoro dipendente non superiori a 5.000 euro,

  • e costo complessivo per i beni strumentali non superiore a 20.000 euro.

In estrema sintesi ricordiamo che la determinazione del reddito imponibile avviene forfettariamente, ovvero applicando le percentuali stabilite per categoria di attività. Il reddito imponibile così calcolato viene poi tassato al 15% (o al 5% per i primi cinque anni di nuove attività).

Al superamento di uno dei limiti previsti dalla legge, il regime forfettario non può più essere adottato, ma a differenza dell’ormai “vecchio” regime dei minimi, dove era importante fare attenzione alle soglie stabilite, in quanto se superate costringeva alla immediata fuoriuscita dal regime (già in corso d’anno) e con relativo obbligo di perfezionare tutti gli adempimenti dell’anno (istituzione registri, liquidazione Iva, etc.), nel sistema forfettario lo stesso “si mantiene” nell’anno a prescindere dall’ammontare di compensi raggiunto; la fuoriuscita dal regime si determina sempre nell’anno successivo.

L’ultimo anno di permanenza nel regime potrebbe quindi godere di una tassazione agevolata, a prescindere dal volume di ricavi realizzato, che potrebbe superare (anche di molto) il limite previsto dalla norma.

D’altro canto, un minimo superamento dei limiti (anche solo di pochi euro) potrebbe far perdere l’agevolazione per l’anno successivo.

Ecco perché l’andamento dei ricavi deve essere attentamente monitorato negli ultimi mesi dell’anno, tanto più per i soggetti che operando in regime “di cassa” potrebbero tentare di governare il volume dei ricavi.