Archivi categoria: Dichiarazioni

Ravvedimento IMU e TASI

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede per chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Con il D.Lgs. n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza dal 1° gennaio 2017, anticipato al 1°gennaio 2016 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) al comma 133.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;

  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;

  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;

  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo.

Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso, per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,1% annuo.

A decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma è possibile utilizzare la dichiarazione IMU anche per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Con riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);

  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;

  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;

  • con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

Accesso alle Dichiarazioni precompilate 2017

L’Agenzia Entrate, con il Provvedimento del 7 aprile 2017, n. 69483, ha fornito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle Dichiarazioni precompilate 2017 da parte dei contribuenti e degli altri soggetti dagli stessi autorizzati.

Dall’anno di imposta 2015, i destinatari della dichiarazione 730 precompilata sono i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.

A partire dal 18 aprile sarà possibile accedere ai seguenti documenti:

  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.

L’Agenzia ricorda che, a partire dall’anno di imposta 2016, sono stati inseriti nella precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare; spese funebri;
    spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Da quest’anno tramite l’applicazione web sarà anche possibile consultare e se necessario correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web.

Il Pin per l’accesso a Fisconline e al 730 precompilato può essere ottenuto:

  • online e al telefono – per ottenere l’abilitazione ai servizi telematici occorre connettersi all’homepage del sito www.agenziaentrate.it (Area Riservata > Non sei ancora registrato > Registrazione a Fisconline > Richiedi il codice Pin) e digitare il reddito complessivo indicato nella dichiarazione presentata nel 2015 e il codice fiscale. Gli stessi dati sono richiesti al contribuente che fa richiesta del Pin per telefono al call center al numero 848.800.444. In entrambi i casi il sistema fornirà subito la prima parte del Pin (le prime 4 cifre). Entro 15 giorni il contribuente riceverà proprio al domicilio una lettera con le ultime sei cifre del Pin e la password di accesso.

  • presso gli uffici dell’Agenzia Entrate – dopo avere richiesto in ufficio il Pin per accedere a Fisconline, il contribuente riceve le prime quattro cifre del codice, la password provvisoria e il numero della domanda di abilitazione, da conservare per completare l’abilitazione attraverso internet.

Per ottenere la seconda parte del Pin il contribuente deve collegarsi al sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e accedere ai servizi di Fisconline inserendo il “nome utente” (il codice fiscale) e la password riportata nel foglio che gli è stato consegnato in ufficio. Successivamente, al primo accesso, il sistema chiede al contribuente di cambiare la password inserendone una nuova (quella provvisoria va comunque conservata). Per completare la registrazione al servizio telematico Fisconline e ricevere le ultime 6 cifre del Pin basta poi selezionare la funzione “Per coloro che hanno richiesto il Pin ad un ufficio” nella sezione “Profilo utente”, inserire il numero della domanda di abilitazione e cliccare su “invia”.

La seconda parte del Pin e la password iniziale di accesso sono inviate per posta al domicilio del contribuente esclusivamente nel caso in cui a fare richiesta di abilitazione ai servizi telematici in ufficio è un delegato.

I contribuenti in possesso di Smart Card/Cns beneficiano di una procedura semplificata. Il sistema dopo aver effettuato i controlli sulla Carta nazionale dei servizi inserita nel lettore, fornirà immediatamente al contribuente il codice Pin e la password per l’accesso a Fisconline.Ricordiamo infine che il contribuente può delegare al prelievo del 730 precompilato un CAF o un professionista intermediario abilitato.

Nuove comunicazione dati trimestrali IVA e liquidazioni

iva

A decorrere dal mese di maggio 2017 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno trasmettere una comunicazione Iva trimestrale relativa alle operazioni rilevanti.

La comunicazione dovrà:

  • essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;

  • contenere i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. In particolare la comunicazione dovrà riportare:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

  • data e numero della fattura;

  • base imponibile;

  • aliquota applicata;

  • imposta;

  • tipologia dell’operazione.

Per l’adeguamento tecnologico necessario al fine di uniformarsi alle nuove regole, è riconosciuto un credito d’imposta una tantum di 100 euro a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro, sempreché risultino in attività nel 2017.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro.

Gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione saranno a disposizione dall’Agenzia Entrate. Ci potranno essere difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi e dall’elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l’ammontare dell’IVA detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, dovranno essere trasmesse anche le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA, anche se la liquidazione IVA risultasse a credito.

Non sono tenuti a presentare la comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicherà una sanzione da 5mila a 50mila euro.

Di tali adempimenti saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1° gennaio 2017; infatti questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell’interscambio e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

Seguiranno provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con le norme attuative.

Come contropartita, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

  • per gli acquisti intraUe di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, sono soppressi gli elenchi Intrastat;

  • cambiano i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA. In particolare:

    • per l’IVA relativa al 2016, l’adempimento scadrà il 28 febbraio 2017;

    • per l’IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo;

  • a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 non dovrà più essere trasmessa la comunicazione black list;

  • è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società

  • di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio.

Nuovo ravvedimento operoso: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con Comunicato stampa pubblicato il 12 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti contenuti nella circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 riguardante la riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2015 e dal D.Lgs n. 158/2015 (riforma del sistema sanzionatorio).

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

  • in presenza di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% dell’importo non versato, con riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento (non trova più applicazione la sanzione fissa di euro 250);

  • in presenza di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione prevista è quella per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” trattate dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Il contribuente dovrà versare la sanzione di euro 250, ridotta a 1/9 in caso di ravvedimento (euro 27,78) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui viene regolarizzata la sanzione.

Invece, in caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa, euro 250, ridotta di 1/10, e quindi pari ad euro 25. Qualora alla tardività della dichiarazione si accompagni un carente o tardivo versamento bisogna applicare anche la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

Quando l’errore viene corretto dopo i 90 giorni, dal 1° gennaio 2016 se il contribuente vuole regolarizzare la propria posizione:

  • in presenza di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è quella per omesso versamento, pari al 30% dell’importo non versato, con riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento stesso;

  • in presenza di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione prevista è pari al 90% della maggiore imposta dovuta e della differenza del credito utilizzato. Se invece si è in presenza di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di dichiarazione infedele, la sanzione rimane quella prevista dall’art. 8 anche dopo i 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.

L’Agenzia ricorda inoltre che oltre i 90 giorni non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione, anche quando è stata inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti all’impresa

accertamento (2)A partire dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che nel periodo d’imposta hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.

La comunicazione va effettuata solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Attenzione

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Sempre dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).

La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

In particolare vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dalla comunicazione:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori;

  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;

  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I beni vanno suddivisi nelle seguenti categorie:

  • autovetture;

  • altri veicoli;

  • unità da diporto;

  • aeromobili;

  • immobili;

  • altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila euro, al netto di IVA).

Il termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti “solari”). Poiché la scadenza originaria del 30 ottobre quest’anno cade di domenica, le comunicazioni andranno effettuate entro lunedì 31 ottobre.

Sanzioni IMU e TASI con ravvedimento

immobili

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Con il D.Lgs. n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 1 gennaio 2017, anticipato al 1 gennaio 2016 dalla legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) al comma 133.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;

  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;

  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;

  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni, per regolamento, permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

Attenzione

Il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo“, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,2% annuo.

Già a decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);

  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;

  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;

  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

Le scadenze di UNICO 2016

scadenze

Salvo quanto precisato in seguito per i soggetti interessati dalla proroga, il 16 giugno 2016 scade il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2015. I versamenti possono essere effettuati entro il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% (il 16 luglio cade di sabato).

Il pagamento non va effettuato se l’importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tabella riepilogativa dei versamenti
(termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)

Modello IVA

(presentato in forma autonoma)

16 marzo 2016

Senza maggiorazione dello 0,4%

Modello IVA

(presentato in forma unificata)

16 marzo 2016

Senza maggiorazione dello 0,4%

16 giugno 2016

Con maggiorazione dell’1,20% (3 x 0,40%)

18 luglio 2016

Con maggiorazione dell’1,60% (4 x 0,40%)

Unico PF 2016

e Unico SP 2016

16 giugno 2016

18 luglio 2016

Con maggiorazione dello 0,40%

Unico SC 2016

Entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta oppure, per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione

Entro i 30 giorni successivi

Irap 2016

16 giugno 2016

18 luglio 2016

Con maggiorazione dello 0,40%

I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l’aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

Le rate mensili scadono:

  • entro la fine di ciascun mese per i soggetti privati;

  • entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA.

Ricordiamo che tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione; poiché quest’anno il 20 agosto cade di sabato, il termine è posticipato al 22 agosto.

I versamenti derivanti dal modello 730 vengono liquidati con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati).

La proroga dei versamenti per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.

Con un DPCM attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche quest’anno è stata prevista una proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

In mancanza di ulteriori dettagli, riteniamo debbano applicarsi gli stessi criteri già adottati negli anni passati e quindi la proroga dovrebbe riguardare tutti i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Nel momento in cui scriviamo non sono disponibili ulteriori elementi ma riteniamo possa essere considerato attendibile il prospetto riepilogativo che segue (e che sarà oggetto di aggiornamento o conferma non appena sarà disponibile il testo del DPCM):

Riepilogo scadenze

Contribuenti assoggettati a studi di settore

Contribuenti NON assoggettati a studi di settore

Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata)

6 luglio 2016

16 giugno 2016

In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 luglio 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 luglio 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata)

22 agosto 2016

18 luglio 2016

In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 agosto 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Canone RAI nuove risposte alle domande più frequenti

canone rai

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/1938) e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Con la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 152 a 159, legge n. 208/2015) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:

  • è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;

  • è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.

Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato chiarimenti sulle principali problematiche affrontate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito al canone tv e alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle domande pervenute e pubblicate sul sito internet (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/canone+tv).

Tra gli ultimi chiarimenti segnaliamo:

  • Bed and breakfast, canone speciale per la tv – I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.

  • Residenza all’estero – Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.

  • Il caso della moglie erede – Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv, muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello.

  • Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone – I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva.

Dal 2015 detraibili anche le spese per la mensa scolastica

mensa

Agenzia Entrate, Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E

Sono detraibili dall’IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2015, le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente (art. 15, comma 1, lettera e-bis, del Tuir). Tale modifica è stata apportata dalla riforma del sistema nazionale di istruzione (legge n. 107/2015).

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, interpellato per chiarire l’ambito applicativo della disposizione, ha precisato che rientrano nella previsione della lettera e-bis, anche le spese sostenute per la mensa scolastica (circolare n. 3/E del 2016).

Bonus per la riqualificazione energetica dei condomini

agevolazioni

Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, comma 74; Agenzia Entrate, Provvedimento 22 marzo 2016 n. 43434

Come previsto dalla legge di Stabilità 2016, da quest’anno i contribuenti che rientrano nella “no tax area”, e che quindi non devono Irpef, non dovranno più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma potranno cederla agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.

La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare dei condòmini che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori.

I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.

Per rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è però tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente:

  • il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;

  • l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese;

  • il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;

  • il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Il modello F24 per la compensazione deve essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. L’Agenzia, con apposita risoluzione, istituirà il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.