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La comunicazione black list: novità 2016

scadenze

Con provvedimento direttoriale n. 45144 del 25 marzo 2016 è stato prorogato al prossimo 20 settembre il termine entro il quale dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia Entrate la comunicazione relativa le operazioni attive e passive effettuate nel 2015 nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta “black list”).

Il termine originariamente fissato era:

  • lunedì 11 aprile 2016 da parte dei contribuenti mensili;

  • mercoledì 20 aprile 2016 da parte dei contribuenti trimestrali.

La proroga “ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata”.

L’invio va effettuato utilizzando il quadro BL incluso nel “Modello di comunicazione polivalente”.

Per il 2015 la comunicazione va inviata solo se l’importo complessivo delle operazioni effettuate/ricevute con Paesi black list è superiore a 10.000 euro; in caso di superamento del limite (complessivo) andranno comunicate tutte le operazioni, comprese quelle di importo “poco significativo” (la precedente soglia di 500 euro per ciascuna operazione non sussiste più).

Ai fini dell’inquadramento dello Stato estero tra quelli rilevanti ai fini della comunicazione black list, è sufficiente che lo stesso sia ricompreso in uno solo dei due elenchi di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Per questo motivo risultano ininfluenti gli interventi operati dal D.M. 30 marzo 2015 e dal D.M. 18 novembre 2015, che hanno eliminato dalla lista del predetto D.M. 21 novembre 2001 Filippine, Malaysia, Singapore e Hong Kong, poiché gli stessi restano inclusi nella lista di cui al D.M. 4 maggio 1999.

Gli elenchi aggiornati di cui ai decreti:

  • D.M. 23 gennaio 2002 – lista Paesi per cui scatta la regola dell’indeducibilità dei costi

  • D.M. 21 novembre 2001 – lista Paesi per cui scatta la regola sulle Cfc (aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 30 marzo 2015)

  • D.M. 4 maggio 1999 – lista Paesi per cui scatta l’inversione dell’onere della prova per la residenza

  • sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia Entrate.

Super ammortamenti del 140%

bilancio

Tra le diverse misure previste dalla legge di Stabilità 2016 merita attenzione quella relativa ai c.d. “super ammortamenti”. Un’agevolazione che, oltre ad essere di semplice attuazione senza richiedere domande o costosi iter burocratici, riguarda una platea di contribuenti veramente ampia. I commi 91-97 prevedono, infatti, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140% in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre maggiorati del 40% i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore ad uso promiscuo.

L’agevolazione trae le origini da alcune misure varate dal Governo francese la scorsa estate. A differenza della “Guidi-Padoan” recentemente scaduta, il super ammortamento al 140% considera ai fini del conteggio l’intero ammontare dell’investimento e non solo l’eccedenza, rispetto a spese effettuate negli anni precedenti.

Il meccanismo di applicazione non va ad impattare sul bilancio ma si limita ad agire a livello fiscale, permettendo di dedurre extrancontabilmente un ulteriore 40% del costo fiscalmente ricnosciuto, da ripartire nella vita utile del bene (periodo di ammortamento o leasing).

Il super-ammortamento si traduce, in sostanza, in una variazione extra-contabile da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi, in deroga al principio della previa imputazione al conto economico sulla base del comma 4 dell’articolo 109 del Tuir.

Ad esempio, per un bene il cui costo fiscale è di 100, ammortizzabile  in 10 anni al 10%, la quota di ammortamento fiscalmente deducibile per l’impresa diventa di 14, annui, per tutta la durata dell’ammortamento, anziché di 10, previsti senza tale misura, dato che il costo fiscalmente ammortizzabile è del 140%, anziché del 100%.

Per i soggetti Ires (srl, spa, sapa), per la quota di ammortamento del 2015, il vantaggio netto complessivo al termine dell’ammortamento è pari all’11% del costo (27,5% di 40%), per i soggetti Irpef (persone fisiche, imprese individuali, professionisti) il vantaggio netto minimo è pari ad almeno il 9,2% (23% di 40%).

La maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES e non rileva quindi ai fini delle successive plusvalenze/minusvalenze da cessione. Tali plusvalenze dovranno essere, quindi, calcolate, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del TUIR, come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione del 40%, derivante dai super ammortamenti. In caso contrario, secondo il MEF, l’eventuale cessione del bene agevolato subito dopo l’acquisto determinerebbe l’emersione di una minusvalenza, vale a dire di un componente negativo di reddito deducibile, che consentirebbe l’immediata monetizzazione di un beneficio, che, invece, l’art. 1 comma 91-97 “spalma” lungo l’intero periodo di ammortamento e, quindi, lungo la presunta vita utile del cespite di riferimento.

Come di consueto nel primo anno di entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile (tranne che per i lavoratori autonomi per i quali non opera il dimezzamento). Questo non influisce, comunque, sul vantaggio complessivo a fine periodo.

 In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40%. Ciò dovrebbe significare che nel calcolare la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo andrà computato come se il beneficio non fosse esistito, fermo restando le quote di ammortamento già dedotte.

Soggetti ammessi all’agevolazione:

  • persone fisiche che svolgono attività produttive di reddito di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del Tuir;
  • associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche;
  • società tra professionisti (STP) costituite ex art. 10 , L. 12 novembre 2011, n. 183;
  • persone fisiche esercenti attività commerciali, anche gestite in forma di imprese familiari o di aziende coniugali;
  • S.n.c. e le s.a.s.;
  • S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.;
  • enti non commerciali con riferimento ai beni facenti parte dell’eventuale attività commerciale;
  • le società di armamento, le società di fatto, che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, le società consortili a rilevanza interna ed esterna, le cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati, nonché i trust aventi per esercizio esclusivo l’attività commerciale; le stabili organizzazioni in Italia di società, enti commerciali e persone fisiche non residenti, le società non operative e quelle in liquidazione.

Soggetti esclusi dall’agevolazione:

  • i titolari di redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo, ex art. 53 comma 2 del Tuir;
  • gli imprenditori individuali che si avvalgono del regime forfetario, perché non deducono quote di ammortamento e canoni di leasing;
  • imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito ex art. 5, comma 1 L. 413/91;
  • i soggetti esercenti attività agricole, che determinano il reddito d’impresa, ex art. 56 comma 5 e 56-bis del Tuir;
  • le persone fisiche e le società semplici con riferimento all’attività agricola, svolta entro i limiti dell’art. 32 del Tuir;
  • gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.

Beni agevolabili

Sono tutti i beni ammortizzabili (macchinari, impianti, autovetture, veicoli etc…) con esclusione di:

  • fabbricati e costruzioni,
  • beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
  • gli altri indicati specificatamente nell’Allegato 3 della Legge di stabilità 2016 (es. condutture, materiale rotabile, ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati, ecc.).

Sono agevolati i beni materiali strumentali nuovi. Sono, quindi, esclusi gli investimenti in beni immateriali e in beni usati. Secondo i chiarimenti di prassi del passato, il requisito della novità sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, nonché nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circolare n. 90/2001). Dovrebbe essere oggetto dell’agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. Inoltre, con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (cfr. Circ. Agenzia Entrate n. 5/2015 e n. 44/2009).

Quanto al requisito della strumentalità, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni merce (o comunque trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo (si veda Circ. n. 5/E/2015).

La disposizione sui “super ammortamenti” si applica anche alle auto. In particolare, viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR.

La lettera b) stabilisce la deducibilità nella misura:

  • del 20% relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (uso promiscuo);
  • Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.Inoltre il limite normalmente previsto di euro 18.076 per le autovetture è elevato a euro 25.823.

In base al riferimento, fatto dal legislatore alla sola lettera b) dell’art. 164 del Tuir, l’agevolazione non si applica alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (lettera b- bis) e alle auto esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (lettera a).

Beni in leasing

Sono agevolabili anche i beni acquisiti in leasing. La norma agevolativa fa riferimento in particolare ai “canoni di locazione finanziaria”, senza specificare il meccanismo applicativo dell’agevolazione per i beni in leasing. Il MEF ha precisato che l’agevolazione per i beni acquisiti in leasing riguarda l’intero valore del bene, cioè sia la quota capitale che il prezzo di riscatto.

Periodo agevolato

Lo sgravio si applicherà per beni produttivi nuovi acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. Rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato dalla norma; a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del Tuir e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure – se diversa e successiva – la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale). Non preclude il beneficio, quindi, il fatto che una parte delle spese per l’investimento sia stata effettivamente sostenuta prima del 15 ottobre. L’agevolazione riguarda le imposte sui redditi e non anche l’Irap e compete a coloro che esercitano un’attività di impresa e agli esercenti arti e professioni.

Perché l’agevolazione possa essere fruita già che entro fine 2015, va verificata l’effettiva immissione del bene nel ciclo produttivo. La circ. della Guardia di Finanza n.1/2008, a titolo esemplificativo, indica come “sintomatici dell’utilizzo del bene”:

  • il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
  • l’impiego di manodopera;
  • l’inserimento del bene nella catena di produzione;
  • le risultanze della contabilità industriale.

Quindi la consegna a partire dal 15 ottobre 2015 è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio già dal 2015. In caso contrario il beneficio slitterà all’anno 2016.

Studi di settore

I beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa trovano specifica indicazione nei modelli di comunicazione ai fini degli studi di settore.

Le disposizioni in esame non producono effetti sui valori stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Dato che tali valori rilevano nel calcolo per la congruità agli studi di settore e sul funzionamento di alcuni indicatori, la nuova previsione di esclusione ha la finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi che l’indicazione dei maggiori ammortamenti avrebbe su tali analisi.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’agevolazione dovrebbe essere cumulabile con altre misure di favore, salvo che le norme non dispongano diversamente. Ad esempio risultano compatibili la c.d. Nuova Sabatini, introdotta dall’art. 2 del DL n. 69/2013, rivolta alle PMI e l’ACE.

Detraibile il liquido per lenti a contatto

La spesa relativa all’acquisto della soluzione salina per la pulizia e la conservazione delle lenti a contatto rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione del 19%, come evidenziato dal ministero della Salute (circolare n. 20/E del 2011). A tal fine è però necessario che dal documento di acquisto (scontrino o fattura) risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico e che la documentazione del prodotto (confezione o istruzioni) indichi la marcatura CE.

Modificate le deduzioni forfetarie per autotrasportatori

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 6 agosto 2015

Il Ministero dell’Economia ha disposto la modifica delle deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori.

In relazione al nuovo stanziamento, e in sostituzione delle misure riportate nel comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2015, gli importi delle deduzioni forfetarie spettanti per il periodo d’imposta 2014 sono i seguenti:

– 44 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti;

– 73 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Resta confermata la misura agevolativa per il recupero delle somme, versate nel 2014, come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Oneri detraibili e deducibili IRPEF

Talvolta ci si dimentica, in fase di compilazione del modello 730 o dell’UNICO PF dell’opportunità di risparmiare indicando in dichiarazione tutti gli oneri detraibili e deducibili che competono.

Riteniamo quindi utile in questo periodo dell’anno un sintetico riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall’IRPEF (l’elenco non è comunque esaustivo).

Innanzitutto è opportuno ricordare che possono essere detratti o dedotti anche gli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico e quindi dei componenti della famiglia che nel 2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono considerarsi familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente, il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e i figli (senza alcun limite di età).

I seguenti “altri familiari”:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato,

  • i discendenti dei figli,

  • i genitori (compresi quelli naturali e quelli adottivi),

  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali),

  • i nonni e le nonne,

  • i generi, le nuore, il suocero e la suocera,

possono invece considerarsi familiari a carico solo a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall’IRPEF

Sono deducibili dal reddito IRPEF le seguenti spese sostenute nell’interesse proprio o (in alcuni casi) dei familiari fiscalmente a carico

  • contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza;

  • contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali; l’importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57;

  • contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37;

  • erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91;

  • assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria;

  • spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;

  • erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;

  • erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;

  • investimenti in start-up.

È detraibile dall’imposta IRPEF il 19% delle seguenti spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o, in alcuni casi, dei familiari fiscalmente a carico:

  • spese sanitarie;

  • spese sanitarie per familiari non a carico;

  • spese sanitarie per portatori di handicap;

  • spese per veicoli per i portatori di handicap;

  • spese per l’acquisto di cani guida;

  • interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale;

  • interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili;

  • interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;

  • interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale;

  • interessi per prestiti o mutui agrari;

  • assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza;

  • spese per istruzione;

  • spese funebri;

  • erogazioni liberali ai partiti politici;

  • erogazioni liberali alle ONLUS;

  • erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

  • erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso;

  • erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;

  • erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia;

  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;

  • erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche;

  • erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo;

  • erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;

  • spese veterinarie;

  • spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

Da ricordare poi, con percentuali variabili (36%, 41%, 50%, 65%) le detrazioni per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio risparmio energetico.

Il modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati: Continua la lettura di Il modello EAS

Ammesso l’invio tardivo delle CU2015 relative a lavoro autonomo non occasionale

Agenzia Entrate, Circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E

La Circolare dell’Agenzia Entrate n. 6/E del 19 febbraio 2015 ha confermato, come già anticipato con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, che fermo restando che tutte le certificazioni uniche che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere inviate entro lunedì 9 marzo 2015, nel primo anno l’invio delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni.

Al fine di semplificare ulteriormente l’adempimento della trasmissione della Certificazione Unica, per il primo anno gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti.

Modello 730/2015 precompilato

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 23 febbraio 2015, sono state definite le regole operative sul modello 730 precompilato.

Da quest’anno l’Agenzia Entrate, a partire dal 15 aprile 2015, metterà a disposizione dei contribuenti il Modello 730 precompilato. In particolare, per il 2014, l’Agenzia delle Entrate predisporrà il modello 730 precompilato per i contribuenti che, contemporaneamente:

  • hanno percepito nel 2014 redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i quali i sostituti d’imposta hanno tempestivamente trasmesso la Certificazione unica 2015;

  • hanno presentato per l’anno d’imposta 2013 il modello 730 o l’Unico Persone fisiche, pur avendo i requisiti per utilizzare il 730.

Continua la lettura di Modello 730/2015 precompilato