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Modificate le deduzioni forfetarie per autotrasportatori

Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 6 agosto 2015

Il Ministero dell’Economia ha disposto la modifica delle deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori.

In relazione al nuovo stanziamento, e in sostituzione delle misure riportate nel comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2015, gli importi delle deduzioni forfetarie spettanti per il periodo d’imposta 2014 sono i seguenti:

– 44 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti;

– 73 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Resta confermata la misura agevolativa per il recupero delle somme, versate nel 2014, come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Ruoli esattoriali cancellati fino a duemila euro

D. Dirett.15 giugno 2015

Il MEF ha decretato che:

  • i crediti esigibili da Equitalia o altro agente della riscossione, di importo fino a 2 mila euro ed iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999, devono essere automaticamente annullati;

  • i ruoli di importo maggiore a 2 mila euro, resi esecutivi entro la stessa data del 31 dicembre 1999, saranno discaricati da Equitalia e qualsiasi altro agente della riscossione: tali crediti ritorneranno quindi agli enti titolari dei diritti vantati sul credito, e per il quale non è stata azionata nessuna procedura esecutiva o non pendono giudizi dinanzi all’autorità giudiziaria (ad es. cartelle impugnate per eventuali multe illegittime, come dichiarate di recente dalla Corte Costituzionale) oppure che non vi siano col contribuente accordi di ristrutturazioni o transazioni, oppure ancora, procedure concorsuali o rateizzazioni di pagamento in corso.

Novità IRAP 2015

Agenzia Entrate, Circolare 9 giugno 2015, n. 22/E

La Legge di Stabilità 2015 ha apportato novità al regime IRAP ed in particolare a previsto:

  • la deducibilità integrale del costo del lavoro per i contribuenti che impiegano lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (a decorrere dal 2015);

  • l’introduzione di un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP liquidata dai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (a decorrere dal 2015);

  • l’abrogazione della riduzione del 10% delle aliquote IRAP (già con effetto dal 2014).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in una recente circolare che:

  • si può dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP anche in caso di personale somministrato, ma solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente distaccato sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato).

  • le quote TFR maturate a partire dall’esercizio 2015 rientrano nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto del loro stanziamento in bilancio. I fondi accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo; nel caso in cui tali fondi abbiano però generato, in passato, IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario ricalcolare e recuperare l’imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell’art. 88 TUIR.

Imu, Tasi e Tari per immobili di italiani residenti all’estero

Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina ai fini della tassazione locale (Imu, Tasi, e Tari) degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti alla relativa Anagrafe (AIRE).

Come disposto dall’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche dalla legge n. 80/2014 – che modifica l’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011 – a decorrere dal 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. Il successivo comma 2 precisa che sull’“unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. Ai fini Imu, invece, al ricorrere dei requisiti prescritti dalla norma citata spetta l’esenzione dal tributo per l’immobile e le relative pertinenze; l’agevolazione non si estende peraltro alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Al riguardo la circolare precisa che, per l’applicazione delle agevolazioni in esame:

  • è sufficiente che il cittadino sia iscritto all’Aire e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’Anagrafe medesima;

  • occorre però che i cittadini italiani residenti all’estero risultino percettori di pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, oppure di pensioni autonome italiane e pensioni estere.

Diritto camerale 2015

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, sarà ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,

  • del 40%, per l’anno 2016, e

  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2015, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 16 giugno 2015.

Gli importi del diritto annuale per l’anno 2015 sono determinati in base alle tabelle che seguono, già ridotte del 35% (salvo maggiorazioni, fino ad un massimo del 20%, deliberate dalle singole CCIAA territorialmente competenti e casi particolari).

IMPRESA

Importo*

Sede

Unità locale

Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

57,20

11,44

Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.

130,00

26,00

Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)

19,50

Imprese con ragione di società semplice agricola

65,00

13,00

Imprese con ragione di società semplice non agricola

Società tra avvocati

Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico)

Società di persone (SNC – SAS)**

Società di capitali (SPA – SApA – SRL)**

Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000

130,00

26,00

Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero

71,50

*Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali / sedi secondarie, necessari per determinare il diritto totale dovuto devono essere sempre arrotondati all’unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (si veda, a tale proposito, la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009).

**Le società di persone e capitali iscritte nel Registro delle imprese versano il diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell’esercizio 2014, le aliquote definite, con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1), per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato

Aliquota

da euro

a euro

0

100.000,00

130,00 euro in misura fissa

100.001,00

250.000,00

0,015%

250.001,00

500.000,00

0,013%

500.000,00

1.000.000,00

0,010%

1.000.001,00

10.000.000,00

0,009%

10.000.001,00

35.000.000,00

0,005%

35.000.001,00

50.000.000,00

0,003%

Oltre 50.000.000,00

0,001% fino ad un massimo di 26.000 euro

Omesso versamento IVA e “crisi di liquidità

Corte di Cassazione, Sentenza 5 maggio 2015, n. 18501

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema delle conseguenze penali in capo ai contribuenti che omettono il versamento dell’IVA per importi superiori a 50mila euro.

In particolare, in questa occasione, ha sentenziato che per giustificare l’omesso versamento IVA non può essere semplicemente invocata dal contribuente la “crisi di liquidità”; il contribuente deve anche dimostrare “la non imputabilità al contribuente della crisi economica dell’azienda, e la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata”.

Il Concordato preventivo esclude il reato di omesso versamento IVA

Corte di Cassazione, Sent. n. 15853 del 16 aprile 2015

La Cassazione ha sentenziato che il mancato versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per importi superiori a 50.000 euro, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre), non integra la fattispecie di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, nei casi in cui il contribuente sia anteriormente ammesso ad una procedura di concordato preventivo che preveda la mera dilazione del debito IVA.

Ricordiamo che l’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 qualifica come reato penale, sanzionabile con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, il mancato versamento dell’IVA, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, se di importo superiore a 50.000 euro.

Oneri detraibili e deducibili IRPEF

Talvolta ci si dimentica, in fase di compilazione del modello 730 o dell’UNICO PF dell’opportunità di risparmiare indicando in dichiarazione tutti gli oneri detraibili e deducibili che competono.

Riteniamo quindi utile in questo periodo dell’anno un sintetico riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall’IRPEF (l’elenco non è comunque esaustivo).

Innanzitutto è opportuno ricordare che possono essere detratti o dedotti anche gli oneri sostenuti nell’interesse di familiari fiscalmente a carico e quindi dei componenti della famiglia che nel 2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Possono considerarsi familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente, il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e i figli (senza alcun limite di età).

I seguenti “altri familiari”:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato,

  • i discendenti dei figli,

  • i genitori (compresi quelli naturali e quelli adottivi),

  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali),

  • i nonni e le nonne,

  • i generi, le nuore, il suocero e la suocera,

possono invece considerarsi familiari a carico solo a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Riepilogo dei principali oneri detraibili o deducibili dall’IRPEF

Sono deducibili dal reddito IRPEF le seguenti spese sostenute nell’interesse proprio o (in alcuni casi) dei familiari fiscalmente a carico

  • contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza;

  • contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali; l’importo deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e, comunque, a euro 5.164,57;

  • contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di euro 1.549,37;

  • erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; ciascuna erogazione è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91;

  • assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell’autorità giudiziaria;

  • spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità sostenute anche nell’interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;

  • erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;

  • erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;

  • investimenti in start-up.

È detraibile dall’imposta IRPEF il 19% delle seguenti spese sostenute dal contribuente nell’interesse proprio o, in alcuni casi, dei familiari fiscalmente a carico:

  • spese sanitarie;

  • spese sanitarie per familiari non a carico;

  • spese sanitarie per portatori di handicap;

  • spese per veicoli per i portatori di handicap;

  • spese per l’acquisto di cani guida;

  • interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale;

  • interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili;

  • interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;

  • interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale;

  • interessi per prestiti o mutui agrari;

  • assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l’invalidità e non autosufficienza;

  • spese per istruzione;

  • spese funebri;

  • erogazioni liberali ai partiti politici;

  • erogazioni liberali alle ONLUS;

  • erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;

  • erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso;

  • erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;

  • erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia;

  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;

  • erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche;

  • erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo;

  • erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;

  • spese veterinarie;

  • spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.

Da ricordare poi, con percentuali variabili (36%, 41%, 50%, 65%) le detrazioni per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio risparmio energetico.

Bonus Acquisto Macchinari (o Tremonti-quater)

L’art. 18, D.L. 24/06/2014 n. 91 conv. con modif. dalla L. 11/08/2014 n. 116 disciplina il Credito d’imposta per gli investimenti effettuati in alcuni beni (c.d. bonus acquisto macchinari o Tremonti-quater).

Beneficio fiscale
Viene attribuito un credito d’imposta pari al 15% dell’investimento da utilizzare (più esattamente pari al 15% dell’incremento degli investimenti rispetto al quinquennio precedente. In sostanza se nel quinquennio non sono stati effettuati investimenti l’importo compete per intero).
Il credito potrà essere utilizzato in 3 anni compensandolo con imposte, tasse e contributi. (Ad. es. acquisto di un macchinario tessile di € 10.000, viene restituito € 1.500,00)

Ambito soggettivo
I soggetti destinatari sono gli esercenti attività d’impresa e gli enti non commerciali con riferimento all’attività d’impresa (esclusi quindi i lavoratori autonomi) e può riguardare anche le imprese neo-costituite dopo il 25/06/2014.
Non ci sono limitazioni riguardo le dimensioni, il settore produttivo o al regime contabile (anche per gli aderenti al regime dei minimi, forfettari, nuove iniziative produttive).

Tempistica e modalità
La scadenza è il 30/06/2015 (forse proroga a fine 2015)
Agevolabile l’acquisto (anche in appalto), in economia ed anche in leasing.

Ambito oggettivo
L’acquisto deve riguardare beni strumentali nuovi di cui alla divisione ATECO 28 a prescindere dal codice attività sotto il quale opera il soggetto cedente (vds. allegata tabella ATECO). Il soggetto cedente può essere anche una società commerciale e non necessariamente l’impresa manifatturiera. In sostanza la tabella serve a identificare i beni oggetto dell’agevolazione.

I beni devono avere le seguenti caratteristiche:
– appartenere alla Divisione 28 della Tabella ATECO. Se il bene è complesso è agevolato anche il componente che è fuori dalla divisione 28 strettamente necessario (es. un macchinario comandato da computer e software, questi ultimi non sarebbero compresi nella tabella);
– devono essere beni strumentali cioè necessari ad essere impiegati come strumenti di produzione (quindi no beni di consumo, ad es. Ateco 28.23.01 parla di Fabbricazione di cartucce e toner ma questi sono beni di consumo e non strumentali quindi sono esclusi);
–  devono essere nuovi. Possono anche incorporare parti “non nuove” ma il cedente deve attestare che la parte usata non sia prevalente nell’insieme;
– investimento minimo Euro 10.000 (compreso spese di trasporto, installazione, collaudi)

Domande comuni
Deve essere presentata una domanda preventiva all’acquisto? No, nessuna domanda preventiva.
Può rientrarci un bene che ho già acquistato? Si, può riguardare acquisti già effettuati.
Riguarda anche l’acquisto di veicoli? No, riguarda la divisione 28 ATECO.

Alcuni esempi tratti dalla Tabella ATECO divisione 28. Si ribadisce che l’agevolazione riguarda il “bene” acquistato e non la “fabbricazione”.

28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature(incluse parti e accessori)
28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

Riferimenti:

  • Art. 18 D. L. 24/06/2014 n. 91 conv. con modif. dalla L. 11/08/2014 n. 116
  • C. M. 19/02/2015 n. 5/E
  • Circolare Assonime 02/04/2015 n. 9

Imposta di Registro e cessione di quote

Agenzia Entrate, Risoluzione 2 aprile 2015, n. 35

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che se l’atto di cessione di quote sociali riguarda:

più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari;

più quote sociali da parte di più cedenti a un unico cessionario;

una quota sociale da parte dell’unico titolare a più cessionari;

ciascuna singola cessione di quota contenuta nell’atto rileva autonomamente ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro poiché trattasi di disposizioni autonome a contenuto patrimoniale.