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Credito d’imposta 2020 sugli investimenti in beni strumentali

La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), tra le tante novità, prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
In particolare, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa;

Restano esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, Tuir;

  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;

  • i fabbricati e le costruzioni;

  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);

  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge n. 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).

L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, il credito d’imposta non spetta per:

  • gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento ex art. 1, D.L. n. 34/2019);

  • gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% ex art. 1, commi 60 e 62, legge n. 145/2018).

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).

Diversamente dal super ammortamento, l’agevolazione, trattandosi di un credito di imposta e non di un “maggior” costo, spetta ai contribuenti in regime forfetario (legge n. 190/2014).

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni (Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»);

  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili (Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»);

  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.

Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 (cinque) quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione in F24 del credito d’imposta può avvenire a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;

  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).

L’art. 1, comma 195, della legge n. 160/2019 prevede infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

In caso di acquisto, occorre comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

Si riepiloga:

Tipologia di investimenti agevolabili

Limite

Misura del credito d’imposta

Tempo di recupero

Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex “super ammortamento”

fino ad euro 2 milioni

6%

5 quote annuali di pari importo

Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex “iper ammortamento” beni materiali

fino ad euro 2,5 milioni

40%

5 quote annuali di pari importo

oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni

20%

Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex “iper ammortamento” beni immateriali

fino ad euro 700.000

15%

3 quote annuali di pari importo

 

Le principali novità della Legge di Bilancio 2020

Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha introdotto con se numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la loro rimodulazione per gli anni successivi;

  • la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto Crescita” (D.L. 30/4/19, n. 34, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019) che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante; sconto che sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro;

  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;

  • l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);

  • l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

    • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

    • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

    • La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).

  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;

  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;

  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);

  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;

  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;

  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%);

  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente o di pensione superiori a 30.000 euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Le nuove scadenze per le dichiarazioni Redditi 2018 e 730

Con il D.L. n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, era stato stabilito, già dal 2017, lo spostamento dal 16 giugno al 30 giugno (quest’anno 2 luglio perché il 30 giugno cade di sabato) della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi.

Di conseguenza, per il 2018, il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al 20 agosto (30 giorni dal 2 luglio + proroga estiva).

Le nuove scadenze fiscali valgono sia per le persone fisiche sia per le società di persone e per le società di capitali.

Anche il termine per l’invio del Modello 730 è stato modificato. La scadenza del 730/2018 è fissata al 23 luglio 2018 per il modello inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato) o tramite l’assistenza fiscale del sostituto d’imposta o di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato.

Per chi consegna il modello 730 al sostituto d’imposta il termine è invece fissato al 9 luglio (il 7 cade di sabato).

Si ricorda che il pagamento non va effettuato se l’importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tabella riepilogativa dei versamenti

(termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)

Dichiarazione

Termine versamento unica soluzione o prima rata (**)

senza maggiorazione

con maggiorazione dello 0,40%

Redditi PF 2018

e Redditi SP 2018

02.07.2018

20.08.2018

Redditi SC 2018

entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

entro i 30 giorni successivi

Irap 2018

02.07.2018

20.08.2018

(**) I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l’aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

Per i contribuenti che pagheranno con maggiorazione dello 0,40%, in considerazione dello slittamento al 20 agosto della scadenza della prima rata, il termine di pagamento delle prime due rate coinciderà.

Rottamazione bis: nuova domanda di definizione agevolata con il modello DA 2000/17

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del D.L. 148/2017, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it il nuovo modello DA 2000/17 per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).

La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (D.L. n. 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, potranno quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Per aderire il contribuente dovrà presentare la propria richiesta di adesione, entro il 15 maggio 2018, attraverso il servizio “Fai DA Te”, compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

I titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potranno inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.

L’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

A coloro che aderiranno alla definizione agevolata, l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018.

I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.

Per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, ci sarà tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste.

Si ricorda inoltre che la legge ha stabilito la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non era necessario presentare alcuna istanza, ma sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia Entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”.

Slitta inoltre da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016).

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (Faq) e tutte le informazioni utili.

Mensa e buoni pasto a favore di dipendenti e collaboratori

Il servizio di mensa non è tassato in capo ai dipendenti/collaboratori che ne beneficiano se è messo a disposizione della generalità di dipendenti, di categorie di dipendenti (dirigenti, impiegati, operai, ma anche addetti all’amministrazione, addetti al reparto commerciale, operai del turno di notte, dipendenti con una determinata qualifica, ecc.), di collaboratori co.co. (compresi gli amministratori).

Non sono invece ricompresi, in quanto non assimilati ai lavoratori dipendenti, gli amministratori professionisti e tutti i professionisti in generale.

Il costo è sempre interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF; ai fini IRAP è invece deducibile solo se i dipendenti beneficiari risultano assunti con contratto a tempo indeterminato, ovvero apprendisti, disabili, personale assunto con contratto di formazione lavoro e personale addetto alla ricerca e sviluppo.

L’impresa, in locali propri o di terzi, può gestire una mensa per i propri dipendenti/collaboratori (acquistando impianti, macchinari, vettovaglie e utilizzando personale proprio).

La fruizione della mensa non comporta alcuna tassazione né contribuzione per il dipendente.

Tutti i costi sono per l’impresa interamente deducibili ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

Anche l’IVA relativa all’acquisto di alimenti e bevande è interamente detraibile, poiché destinata ad un servizio di somministrazione.

Il “buono pasto” è da considerarsi un servizio sostitutivo della mensa; viene assegnato al dipendente o collaboratore, (compreso l’amministratore) ed è esente da tassazione e contribuzione nel limite di € 5,29 giornalieri (€ 7 se fornito in modalità elettronica). L’eccedenza assume rilevanza fiscale e contributiva.

L’ente emittente i buoni pasto fatturerà all’impresa il valore facciale dei buoni scorporando l’IVA del 4%. Detta IVA è interamente detraibile per l’impresa. Il costo del buono pasto è per il datore interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e ai fini IRAP.

Tuttavia, è da ritenersi che la parte del buono pasto che, superando l’importo di € 5,29, (€ 7 in modalità elettronica) forma reddito al dipendente, non sia deducibile ai fini IRAP.

È altresì possibile che l’impresa stipuli convenzioni con pubblici esercizi, in modo che i propri dipendenti/collaboratori vi si rechino per consumare il pasto durante la pausa-pranzo.

La convenzione può prevedere la corresponsione di un buono pasto o di un buono valore.

Il buono pasto prevede che il datore intervenga totalmente nel pagamento di una determinata composizione.

Il buono valore si ha nel caso in cui il datore stabilisca un prezzo fisso indipendentemente dai prezzi di listino e dalla composizione del pasto; l’eventuale differenza resta a carico del lavoratore.

Dal punto di vista pratico, al lavoratore verrà assegnato l’apposito buono (concordato con il ristoratore) che verrà consegnato dal lavoratore medesimo al ristoratore, il quale erogherà il pasto secondo le caratteristiche concordate con la impresa.

A fine mese (o altra tempistica concordata), il ristoratore emetterà fattura alla impresa, allegando copia dei buoni consegnati dai lavoratori che attestano il numero di pasti erogati in convenzione.

L’IVA è interamente detraibile per il datore e il costo è interamente deducibile ai fini IRES/IRPEF e IRAP.

Principali novità fiscali del “Milleproroghe” convertito in legge

Il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), è stato definitivamente convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19. Sintetizziamo le principali novità fiscali contenute nel provvedimento.

Dichiarazione precompilata 730: spese veterinarie – Prorogati dal 31 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento delle spese veterinarie, i termini per l’invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese per animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva, sostenuti da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

Detrazione IRPEF per acquisto abitazione – È estesa al 2017 la detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale cedute dalle imprese costruttrici (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Ricordiamo che è possibile detrarre dall’Irpef (in 10 quote annuali e fino a concorrenza del suo ammontare) il 50% dell’importo corrisposto a titolo di Iva per l’acquisto (effettuato entro il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

Invio modelli INTRASTAT – Viene reintrodotto, fino al 31 dicembre 2017, l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato Ue. Viene quindi posticipata di un anno la soppressione delle comunicazioni stabilita dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Termini invio spesometro e liquidazioni IVA 2017 Per il 2017 lo spesometro dovrà essere trasmesso con cadenza semestrale, nei seguenti termini:

  • per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017;

  • per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.

Restano trimestrali le scadenze per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. L’invio dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

IRPEF: locazioni a canone concordato È soppressa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, la norma che vincola l’abbattimento al 30% dell’imponibile IRPEF derivante da contratti di affitto a canone concordato, all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini ICI/IMU.

Soppressa la comunicazioni di beni ai soci – È stata abrogata la disciplina delle comunicazioni relative alla concessione di beni d’impresa in godimento ai soci (D.L. n. 138/2011).

Soggetti IRES: coordinamento tra bilancio civilistico e fiscale e proroga della dichiarazione dei redditi e IRAP – Una modifica inserita durante l’iter di conversione in legge ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano gli Ias/Ifrs alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali Oic, ad eccezione delle micro-imprese. In estrema sintesi, la norma prevede il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale.

Per i soggetti interessati da queste novità viene inoltre prorogato al 16 ottobre 2017 (in quanto il 15 cadrà di domenica) il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap.

Incentivi per il rientro in Italia – Prorogato al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.

Credito d’imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali – Il credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), finalizzato alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, è utilizzabile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.

Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali – Prorogato al 1° novembre 2017 (originariamente il termine previsto era il 1° marzo 2017) l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria nazionale prevista dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 543), legata agli scontrini relativi agli acquisti di beni o servizi, effettuati da persone fisiche residenti, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

La nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI)

La legge di Bilancio 2017 definitivamente approvata il 6 dicembre 2016 prevede un nuovo art. 55-bis del Tuir, che regolamenta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI).

L’IRI è una imposta “opzionale” alla quale potranno aderire gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e anche dalle società a responsabilità limitata trasparenti.

L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF che si applica con l’aliquota prevista per l’IRES (24% dal periodo d’imposta 2017) sulla quota di utili non distribuiti e quindi trattenuti presso l’impresa;

L’opzione per aderire al regime IRI dura 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e dev’essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.

Per impedire fenomeni di doppia imposizione, le riserve formatesi con utili di esercizi ante opzione e quindi già stati tassati secondo le regole IRPEF ordinarie, in sede di prelevamento non avranno alcun effetto sull’applicazione dell’IRI.

Le perdite d’impresa maturate in regime di IRI saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun vincolo temporale.

Nulla cambia ai fini previdenziali: la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini Iri ma dell’intero reddito d’impresa conseguito dall’impresa (come avviene in caso di mancata opzione).

L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e quindi, in caso di opzione, le detrazioni IRPEF (comprese quelle per familiari e per il versamento di contributi previdenziali obbligatori) saranno limitate alla quota di reddito che continuerà ad essere assoggettato ad IRPEF.

L’intento della norma, come emerge espressamente nella relazione illustrativa del disegno di legge, è quello di armonizzare il sistema tributario mediante un trattamento fiscale uniforme tra le imprese individuali e le società di persone (assoggettate all’IRPEF – imposta progressiva) e le società di capitali assoggettate all’IRES (imposta fissa al 24% dal periodo d’imposta 2017). L’IRI premia inoltre la crescita e lo sviluppo delle attività produttive mediante il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria.

Attenzione, però, perché l’IRI potrebbe non essere sempre vantaggiosa e in alcuni casi potrebbe comportare un aggravio della tassazione in capo all’imprenditore.

Come già anticipato, trattandosi di imposta sostitutiva dell’IRPEF, l’assoggettazione del reddito all’IRI potrebbe infatti compromettere la capienza del reddito imponibile IRPEF ai fini dell’integrale recupero di oneri deducibili (quali, per esempio, i contributi previdenziali obbligatori) o di detrazioni (per spese detraibili, ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, ecc.).

Infine, le imprese attualmente in contabilità semplificata, dovranno tener conto anche dei maggiori oneri derivanti dal passaggio al regime ordinario. In questi casi dovrà anche essere considerata l’altra novità prevista dalla legge di Bilancio 2017 che introduce il principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cosiddette “imprese minori” assoggettate a contabilità semplificata (art. 66 del Tuir; art. 5-bis, comma 1-bis , D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 18 , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Anche se l’opzione andrà esercitata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2017, è opportuno esaminare in anticipo gli effetti che l’opzione IRI potrebbe comportare, tanto più per quei soggetti che si trovano in regime “semplificato” e potrebbero decidere di passare all’ordinario già dal 1° gennaio 2017.

Superammortamento e iperammortamento

La legge di Bilancio 2017 prevede:

  1. la proroga (con l’eccezione dei veicoli a deducibilità limitata) fino al 31 dicembre 2017 (o fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), del super ammortamento prevista dall’art. 1, commi 91 ss., della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi;

  2. una nuova disciplina (iperammortamento) che riconosce:

una maggiorazione nella misura del 150% del costo di acquisizione per i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0;

una maggiorazione ordinaria del 40% del costo di acquisto per i beni immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0.

L’allegato A della legge di Bilancio 2017 elenca i beni strumentali agevolabili e il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

  1. macchine utensili per asportazione;

  2. macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;

  3. macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime;

  4. macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;

  5. macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;

  6. macchine per il confezionamento e l’imballaggio;

  7. macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio, macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

  8. robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

  9. macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

  10. macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

  11. macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione);

  12. magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

L’allegato B elenca invece i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» a cui spetta una maggiorazione del 40% (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

Per poter beneficiare dell’Iperammortamento l’impresa dovrà acquisire:

  • una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

  • invece, per gli i beni di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

1. possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B,

2. è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza di iperammortamenti.

Beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti all’impresa

accertamento (2)A partire dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che nel periodo d’imposta hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.

La comunicazione va effettuata solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Attenzione

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Sempre dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).

La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

In particolare vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dalla comunicazione:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori;

  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;

  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I beni vanno suddivisi nelle seguenti categorie:

  • autovetture;

  • altri veicoli;

  • unità da diporto;

  • aeromobili;

  • immobili;

  • altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila euro, al netto di IVA).

Il termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti “solari”). Poiché la scadenza originaria del 30 ottobre quest’anno cade di domenica, le comunicazioni andranno effettuate entro lunedì 31 ottobre.

La deducibilità dei costi per operazioni con Paesi Black list

pagamenti

La legge di stabilità 2016 ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’art. 110, commi 10 e 12-bis, del Tuir che prevedeva, per i costi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata, la totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria).

A decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi dall’anno d’imposta 2016 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare) la deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari (deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale). Verrà meno, dal prossimo anno, anche l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione.

Fino al periodo d’imposta 2014 il TUIR prevedeva:

  • l’indeducibilità dei costi, salva dimostrazione delle esimenti (che l’impresa svolgesse in via prevalente attività commerciale effettiva, che l’operazione corrispondesse a un effettivo interesse economico e che l’operazione avesse avuto esecuzione);

  • l’obbligo della separata indicazione dei costi in UNICO.

A decorrere dal 2015, per effetto del D.Lgs. n. 147/2015, è stata invece ammessa la deducibilità dei costi black list anche per la parte che eccede il valore normale in presenza della sola esimente dell’effettivo interesse economico; è comunque rimasto l’obbligo di separata indicazione in Unico dei costi (a prescindere dal valore normale).

La circolare n. 39/E/2016 dell’Agenzia Entrate ha in tal senso precisato che ai fini della corretta compilazione del modello UNICO 2016 (redditi 2015) “continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l’entrata in vigore del relativo decreto”. Si dovrà pertanto tener conto delle modifiche alla black list intervenute nel corso del 2015:

  • il D.M. 27 aprile 2015 che, modificando il D.M. 23 gennaio 2002, ha espunto dalla lista vari Stati quali gli Emirati Arabi Uniti, il Costa Rica, le Filippine, la Malesia e Singapore;

  • il D.M. 18 novembre 2015, che ha espunto dalla lista il territorio di Hong Kong.

Ne consegue che, per esempio, devono essere indicati in UNICO 2016:

  • i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese della Malesia (o altri Paesi espunti con il D.M. 27 aprile 2015) sostenuti entro il 10 maggio 2015;

  • i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese di Hong Kong (D.M. 18 novembre 2015) sostenuti entro il 29 novembre 2015

La nuova norma prevede inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possano definire preventivamente insieme all’Agenzia Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Per poter dedurre, invece, i costi eccedenti il valore normale al contribuente spetta l’onere della prova. Nel caso in cui il contribuente dimostri che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione spetta in misura piena.