I nuovi termini per l’emissione e l’invio della fattura elettronica

La circolare dell’Agenzia Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva già evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’art. 6 del medesimo decreto.

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso art. 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura elettronica deve essere contestuale al momento di effettuazione dell’operazione (entro le ore 24 del medesimo giorno). Poiché la fattura “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”, la fattura elettronica si ha per emessa all’atto della sua trasmissione al SdI.

La circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 precisava inoltre che poiché “non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno (…) visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»”.

L’art. 11 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 è intervenuto espressamente sui termini di emissione della fattura (elettronica e non) modificando, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2019, l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 come segue:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6.».

Il precedente art. 10 dello stesso D.L. n. 119/2018 ha invece previsto che per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni:

a) non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA;

b) si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’IVA del periodo successivo.

Quindi:

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019

Fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA.

NESSUNA SANZIONE

Fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA del periodo successivo.

SANZIONI RIDOTTE DELL’80%

Dal 1° luglio 2019

Fattura da emettere/inviare entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.