I termini di detrazione IVA

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’avvento della fatturazione elettronica porterà ordine sul tema della detrazione IVA poiché tutte le date (emissione, invio e ricezione) del ciclo di fatturazione saranno certe e certificate.

Nel periodo tra la fine dell’anno ed i primi mesi del 2019 potrebbe tuttavia generarsi confusione sulle regole da applicare. Per fare chiarezza occorre partire dalla normativa di riferimento e, quindi, dalla lettura combinata dell’art. 19, primo comma, D.P.R. n. 633/1972 con quella dell’art. 1, primo comma, D.P.R. n. 100/1998 e dell’art. 25, primo comma, D.P.R. n. 633/1972.

Detrazione (art. 19 D.P.R. n. 633/1972) – Per la determinazione dell’imposta dovuta o dell’imposta a credito, è detraibile dall’ammontare dell’imposta dovuta l’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo, o a lui addebitata a titolo di rivalsa, in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Dichiarazioni e versamenti periodici (art. 1 D.P.R. n. 100/1998) – Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

Registrazione degli acquisti (art. 25 D.P.R. n. 633/1972) – Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’art. 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 avevano già determinato e chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA sorge ed è ammesso solo nel caso in cui si verifichino due condizioni:

  1. l’Iva relativa ad una determinata operazione deve essere già divenuta esigibile;

  2. il cessionario/committente deve avere il possesso della fattura emessa dal fornitore o per suo conto.

La prima condizione si verifica sulla base alle regole fissate dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio quando, nel caso di cessioni di beni, i beni sono spediti o consegnati al cessionario o, in caso di prestazioni di servizi, al momento del pagamento da parte del committente).

La seconda è rappresentata:

  • dal ricevimento della fattura che può avvenire in qualsiasi data, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997;

  • e dalla registrazione della fattura che può avvenire entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente e comunque al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La distinzione tra data di ricezione della fattura e data della sua registrazione non è banale, soprattutto in caso di fatture non elettroniche. La fattura potrebbe essere stata ricevuta, per esempio, a novembre di un anno da un incaricato della ditta e per dimenticanza arrivata in amministrazione soltanto a maggio dell’anno dopo.

Quindi, in sintesi, potrebbero presentarsi questi casi:

Fattura emessa nel 2017

Ricevuta e registrata nel 2018 (dopo aprile)

Detrazione nel 2018

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)

Detrazione nel 2018 tramite sezionale

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)

Detrazione non ammessa

Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi)

Detrazione ammessa nell’anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.

Fattura emessa nel 2018

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (entro aprile 2019)

Detrazione nel 2018 tramite sezionale

Ricevuta nel 2018 ma registrata nel 2019 (dopo aprile 2019)

Detrazione non ammessa

Ricevuta e registrata nel 2019 (o successivi)

Detrazione ammessa nell’anno di registrazione salvo sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997.