La Certificazione Unica 2015

La Certificazione Unica 2015 dei sostituti d`imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d`imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d`imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

È facoltà del sostituto d`imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d`imposta l`onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).

Gli enti previdenziali rendono invece disponibile la certificazione unica esclusivamente in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2015 in forma cartacea.

I dati contenuti nella certificazione riguardano i redditi corrisposti nell`anno indicato nell`apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all`INPS (comprensiva delle gestioni ex INPDAP) nonché l`importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.

A partire dal 2015 per il periodo d`imposta 2014, i sostituti d`imposta dovranno trasmettere in via telematica all`Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo (nel 2015 il termine sarà lunedì 9 marzo perché il 7 cade di sabato), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.

Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d`imposta dovranno essere inviate all`Agenzia delle Entrate, anche qualora attestassero tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non ne ha previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata. Modello e istruzioni sono pubblicati sul sito internet dell`Agenzia delle Entrate.