Registro delle Imprese e indirizzi PEC inattivi

Tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese.

L’indirizzo PEC comunicato al Registro Imprese deve essere attivo: non deve cioè essere scaduto né revocato. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell’impresa.

Se la casella PEC comunicata al Registro imprese:

  • risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);

  • è stata revocata dal gestore;

  • è stata cancellata d’ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente

l’impresa ha l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati, iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Secondo quanto disposto dalla Direttiva n. 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l’ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive. In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, sensi dell’art. 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione.

L’impresa si troverebbe così priva di un indirizzo PEC. Da ciò discendono inevitabili conseguenze negative riguardanti le successive domande di iscrizione di fatti o di atti relativi all’impresa, che non potranno essere gestite.

Saranno quindi “sospese” in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno infine “rifiutate”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 c.c., per le imprese individuali, e dall’art. 2630 c.c., per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.