Revisione sanzioni tributarie penali e amministrative

Il 22 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23):

  • misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario;

  • misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione;

  • misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali;

  • misure per la revisione del sistema sanzionatorio;

  • stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

In particolare il decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio attenua le sanzioni pecuniarie amministrative, mentre sul piano penale attenua le pene sugli illeciti non fraudolenti ma aumenta quelle sui comportamenti più pericolosi.

Le disposizioni concernenti le sanzioni amministrative (titolo II) si applicheranno a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2017. Quelle in materia penale (titolo I) saranno invece di immediata applicazione.

In forza del principio del favor rei (retroattività della legge più favorevole), in entrambe le fattispecie (penale e amministrativa), si applicheranno ai trasgressori le disposizioni più favorevoli anche in relazione a fatti commessi precedentemente.

Sintesi delle principali novità:

Reati penali

  • Quintuplicata la soglia per la punibilità penale dell’omesso versamento IVA: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 250.000 euro nell’anno (anziché 50.000).

  • Triplicata la soglia per la punibilità penale dell’omesso versamento delle ritenute, anche se non certificate: il mancato versamento sarà reato solo se il debito supera 150.000 euro nell’anno (anziché 50.000).

  • Rimane invece ferma a 50.000 euro la soglia di punibilità del reato di indebita compensazione di crediti d’imposta, e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti oltre 50.000 euro sarà punito con la reclusione fino a 6 anni (anziché fino a 2).

  • Per i reati di omesso versamento e di indebita compensazione (ma solo se si tratta di crediti non spettanti), viene prevista la causa di non punibilità collegata all’estinzione del debito prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

  • Il reato di dichiarazione fraudolenta interesserà tutti i contribuenti, e non solo quelli obbligati alle scritture contabili.

  • Il reato di omessa dichiarazione viene esteso anche alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

  • Sono previste soglie di evasione più elevate per la punibilità penale, della dichiarazione infedele.

  • Alcuni reati non saranno punibili se i debiti tributari saranno pagati prima dell’apertura del dibattimento o dell’inizio dei controlli.

Violazioni amministrative

  • La sanzione da applicare in caso di versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza sarà del 15% (anziché del 30%).

  • È ridotta allo 0,1% giornaliero la sanzione per i versamenti effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza.

  • Salvo diversa disposizione delle singole leggi d’imposta, la sanzione è ridotta alla metà per le dichiarazioni e denunce presentate entro 30 giorni dalla scadenza.

  • La sanzione per omessa dichiarazione è dimezzata (dal 60 al 120% dell’imposta, anziché dal 120 al 240%) se la dichiarazione annuale è presentata dopo 90 giorni ma entro il termine per la presentazione di quella successiva.

  • Diminuiranno del 10% le sanzioni per le dichiarazioni infedeli.

  • L’omessa fatturazione e registrazione sarà punita come violazione formale (sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, anziché proporzionale all’imposta) in tutti i casi in cui non incida sulla liquidazione dell’IVA (per esempio in caso di ritardi brevi che non pregiudicano il computo dell’IVA nella liquidazione di competenza).

  • Sarà punita come violazione formale anche l’omissione dell’inversione contabile (reverse charge), quando non risulti dovuta IVA.

  • Nei casi in cui l’IVA è applicata dal contraente sbagliato, la violazione sarà considera formale (sanzione da 250 a 10.000 euro) e l’imposta si considera comunque assolta.

  • In caso di inosservanza dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, le associazioni sportive non perderanno il diritto al regime agevolato della legge n. 398/1991.