Split Payment: le novità dal 1° luglio 2017

Il D.L. n. 50/2017, entrato in vigore il 24 aprile 2017, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa IVA in tema di Split Payment con effetti a partire dal 1° luglio 2017, stabilendo l’estensione della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate nei confronti di:

  1. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

  2. società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;

  3. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;

  4. società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.

È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.

L’abrogazione di tale disposizione comporta l’applicazione del regime dello Split Payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.

Le nuove disposizioni inerenti l’applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le operazioni a partire dal 1° luglio 2017.

Il meccanismo della Split Payment è stato introdotto dal 1° gennaio 2015 ed è l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, che acquistano beni e servizi nel territorio dello Stato, di pagare ai fornitori solo il corrispettivo, versando l’IVA direttamente all’Erario.

L’applicazione dello Split Payment non determina dei mutamenti in ordine al debitore dell’imposta, non si applica cioè un’inversione del debitore dell’imposta come avviene per il reverse charge. Si tratta solo di un diverso meccanismo di riscossione dell’IVA da parte dell’Erario.

Con l’applicazione dello Split Payment occorre modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell’IVA: in fattura continuerà ad essere esposta l’IVA dal cedente, ma non verrà incassata e quindi non si genererà un debito nei confronti dell’Erario. Le fatture non saranno emesse con IVA immediata o differita ma in regime di “scissione dei pagamenti”; in caso di fatture elettroniche trasmesse con Sdi dovrà essere compilato lo specifico campo S.

Rimangono escluse dal meccanismo dello Split payment, per mancanza del presupposto d’imposta, le cessioni di beni e le prestazioni servizi non imponibili, esenti o fuori campo; sono altresì esclusi gli acquisti che rientrano nell’ambito applicativo del reverse charge per i quali i soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti sono debitori d’imposta come servizi di pulizie, rottami, acquisti intra UE.