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La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali:

  • è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso;

  • sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente;

  • sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

Versamenti

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Accertamento

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

Sospensione di avvisi bonari e questionari dal 1° agosto al 4 settembre

A seguito del D.L. n. 193/2016, oltre la sospensione feriale dei termini processuali, è stata introdotta anche la sospensione degli avvisi bonari e delle richieste istruttorie.

Vi è infatti la sospensione feriale dei termini processuali, degli avvisi bonari, delle richieste istruttorie, oltre allo slittamento del termine di pagamento dei modelli F24.

In sintesi:

  • l’art. 1 della legge n. 742/1969 prevede la sospensione di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno;

  • l’art. 37, comma 1-bis, del D.L. n. 223/2006 prevede che “gli adempimenti fiscali e i versamenti delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”;

  • l’art. 7-quater, comma 17, del D.L. n. 193/2016 sancisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per il pagamento delle somme da avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997, e 1, comma 412, della legge n. 311/2004 (rispettivamente, liquidazione automatica, controllo formale e tassazione separata);

  • l’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo del D.L. n. 223/2006, prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di trasmissione di atti e documenti, con l’eccezione di quelli connessi ai rimborsi IVA e agli accessi dei funzionari.

Per gli avvisi bonari e la trasmissione dei documenti in fase istruttoria, la legge enuncia la “sospensione”, fornendo quindi la possibilità di applicare i principi, affermati ormai da decenni, in tema di sospensione feriale processuale dei termini.

Dunque, se il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 4 settembre.

Ove il termine abbia iniziato a decorrere prima del 1° agosto, rimane invece sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 4 settembre per ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo.

L’importo del Diritto camerale 2018

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,

  • del 40%, per l’anno 2016, e

  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato).

È disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;

  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

I soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale sono i seguenti:

  • le imprese individuali;

  • le società semplici;

  • le società commerciali;

  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;

  • i consorzi e le società consortili;

  • gli enti pubblici economici;

  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;

  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);

  • società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2018, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 44,00 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100,00 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
Società semplici non agricole 100,00 20,00
Società semplici agricole 50,00 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 100,00 20,00
Soggetti iscritti al REA 15,00
Imprese con sede principale all’estero
Per ciascuna unità locale/sede secondaria 55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a euro 100,00.