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Le novità sul bilancio di esercizio

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 di venerdì 4 settembre 2015 il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 contenente le nuove norme sui bilanci, in attuazione della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/UE.

Tra le principali novità è previsto l’obbligo di redazione del rendiconto finanziario e il nuovo art. 2435-ter c.c , dedicato al bilancio delle micro-imprese. Si considerano micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175mila euro;

  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350mila euro;

  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese così definite non saranno tenute alla redazione:

  • del rendiconto finanziario;

  • della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all’art. 2427, comma 1, numeri 9) e 16) del Codice civile;

  • della relazione sulla gestione quando in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni di cui all’art. 2428, numeri 3) e 4), del Codice civile.

Il decreto interviene anche sui principi di redazione del bilancio e in particolare sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, stabilendo che “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.

La relazione al decreto ha precisato che, ai fini dell’applicazione di questa disposizione ai singoli casi concreti, occorrerà fare riferimento ai principi contabili nazionali, che dovranno essere aggiornati dall’OIC sulla base delle nuove disposizioni contenute, in modo da fornire gli strumenti per la declinazione pratica del principio della sostanza economica.

Le novità si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Torna il falso in bilancio

Legge 27 maggio 2015, n. 69

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 maggio 2015, n. 69 contenente, oltre ad un pacchetto di norme “anticorruzione”, anche la riforma del reato disciplinato dall’art. 2621 del Codice civile titolato “False comunicazioni sociali”.

Le nuove disposizioni, in vigore dal prossimo 14 giugno 2015, reintroducono il reato di falso in bilancio, con sanzioni fino a 5 anni di reclusione per le società non quotate e 8 anni per le quotate. È prevista una riduzione della pena per i fatti di “lieve entità” e l’esclusione della punibilità nei casi di “particolare tenuità del fatto”, circostanza questa che deve essere valutata dal giudice avuto riguardo all’entità del danno cagionato a società, soci e creditori.

Il reato di falso in bilancio può essere ascritto a:

  • amministratori

  • direttori generali

  • dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

  • sindaci e liquidatori

in ipotesi di esposizione “consapevole” di “fatti materiali rilevanti” non rispondenti al vero, oppure di omissione “consapevole” di “fatti materiali rilevanti” la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale la stessa appartiene), in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

L’indicazione errata di dati rilevanti oppure l’omessa esposizione di cui sopra, può riguardare:

  • bilancio

  • relazioni

  • altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, che siano previste dalla legge.