Archivi tag: dichiarazione annuale iva

Il versamento del saldo IVA 2017

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2017 deve essere versata entro il 16 marzo 2018.

Per chi non avesse rispettato la scadenza ricordiamo però che sono diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo mediante ravvedimento operoso).

Il versamento del saldo annuale può essere rateizzato in rate di pari importo di cui:

  • la prima deve essere versata entro il 16 marzo;

  • quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).

Quindi, il mancato versamento alla data del 16 marzo del saldo potrebbe essere circoscritto alla prima rata: si potrebbe quindi ravvedere il versamento della prima rata ed effettuare i successivi versamenti regolarmente e senza dover aggiungere sanzioni.

Inoltre, il versamento del saldo IVA può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

In questo caso, l’Agenzia Entrate, in sede di Telefisco 2018, ha confermato che, per effetto di quanto disposto dal comma 11-bis, art. 37, della D.L. n. 223/2006, gli adempimenti fiscali (compresi gli obblighi di versamento) che scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione e quindi, considerato che nel 2018 il 30 giugno cadrà di sabato, i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il saldo delle imposte sui redditi del 30 giugno 2018 (slittato al 2 luglio 2018) scadranno il 1° agosto 2018 e di conseguenza il 20 agosto per la “proroga estiva.

Ne consegue che il mancato versamento del saldo IVA 2017 entro il 16 marzo 2018 potrà essere “sanato” mediante:

  • ravvedimento operoso dell’importo dovuto al 16 marzo 2018, eventualmente limitato alla prima rata;

  • versamento entro il 2 luglio 2018, dell’importo dovuto al 16 marzo 2018 maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;

  • versamento entro il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare (al 2 luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

Nuove comunicazione dati trimestrali IVA e liquidazioni

iva

A decorrere dal mese di maggio 2017 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno trasmettere una comunicazione Iva trimestrale relativa alle operazioni rilevanti.

La comunicazione dovrà:

  • essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;

  • contenere i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. In particolare la comunicazione dovrà riportare:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

  • data e numero della fattura;

  • base imponibile;

  • aliquota applicata;

  • imposta;

  • tipologia dell’operazione.

Per l’adeguamento tecnologico necessario al fine di uniformarsi alle nuove regole, è riconosciuto un credito d’imposta una tantum di 100 euro a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro, sempreché risultino in attività nel 2017.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro.

Gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione saranno a disposizione dall’Agenzia Entrate. Ci potranno essere difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi e dall’elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l’ammontare dell’IVA detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, dovranno essere trasmesse anche le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA, anche se la liquidazione IVA risultasse a credito.

Non sono tenuti a presentare la comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicherà una sanzione da 5mila a 50mila euro.

Di tali adempimenti saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1° gennaio 2017; infatti questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell’interscambio e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

Seguiranno provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con le norme attuative.

Come contropartita, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

  • per gli acquisti intraUe di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, sono soppressi gli elenchi Intrastat;

  • cambiano i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA. In particolare:

    • per l’IVA relativa al 2016, l’adempimento scadrà il 28 febbraio 2017;

    • per l’IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo;

  • a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 non dovrà più essere trasmessa la comunicazione black list;

  • è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società

  • di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio.