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Dichiarazione di intento 2017 novità

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate 2 dicembre 2016, n. 213221, è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione di intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.

Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo (da specificare nei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione”).

Il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.

Nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non avrà validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni dovrà quindi essere presentata una nuova dichiarazione d’intento, utilizzando il nuovo modello.

Nel caso invece in cui sia stata presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione continuerà ad essere valida, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate anche dopo il 1° marzo 2017. In questi casi, quindi, non dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d’intento.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E, ha fornito chiarimenti per le modalità di regolarizzazione dello “splafonamento”, ovvero quando l’esportatore abituale ha acquistato o importato beni e servizi senza il pagamento dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile.

Lo “splafonamento” è una violazione regolarizzabile; l’esportatore abituale, oltre all’IVA dovuta, dovrà versare gli interessi e una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.

Le possibili procedure per regolarizzare lo splafonamento sono tre:

  • la richiesta al cedente/prestatore di emettere note in aumento dell’IVA;

  • l’emissione, in duplice copia, di un’autofattura e il versamento diretto dell’IVA, delle sanzioni e degli interessi;

  • l’emissione di un’autofattura entro il 31 dicembre dell’anno dello “splafonamento” e l’assolvimento dell’IVA, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica.

Dal 12 febbraio i nuovi obblighi per esportatori abituali

D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175, art. 20

A seguito delle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, non grava più sul fornitore l’obbligo di invio telematico all’Agenzia Entrate della comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute dagli esportatori abituali IVA.

Tale obbligo è stato sostituito da una nuova procedura che, dopo un periodo transitorio, è entrata definitivamente in vigore il 12 febbraio 2015.

Dal 12 febbraio 2015, tutte le dichiarazioni d’intento ricevute (anche prima del 12 febbraio) hanno efficacia per il fornitore soltanto se accompagnate dalle rispettive ricevute di invio telematico all’Agenzia Entrate e dopo essere state verificate on line sul sito internet dell’Agenzia Entrate. Continua la lettura di Dal 12 febbraio i nuovi obblighi per esportatori abituali