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L’importo del Diritto camerale 2018

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,

  • del 40%, per l’anno 2016, e

  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato).

È disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;

  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

I soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale sono i seguenti:

  • le imprese individuali;

  • le società semplici;

  • le società commerciali;

  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;

  • i consorzi e le società consortili;

  • gli enti pubblici economici;

  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;

  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);

  • società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2018, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 44,00 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100,00 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
Società semplici non agricole 100,00 20,00
Società semplici agricole 50,00 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 100,00 20,00
Soggetti iscritti al REA 15,00
Imprese con sede principale all’estero
Per ciascuna unità locale/sede secondaria 55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a euro 100,00.

L’importo del diritto camerale 2017

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza

degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,

  • del 40%, per l’anno 2016, e

  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2017, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2017.

È disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;

  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma PagoPA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;

  • le società semplici;

  • le società commerciali;

  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;

  • i consorzi e le società consortili;

  • gli enti pubblici economici;

  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;

  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);

  • società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001.

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2017, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Soggetti obbligati

Sede

Unità

Imprese che pagano in misura fissa

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli).

44,00

9,00

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.

100,00

20,00

Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa

Società semplici non agricole.

100,00

20,00

Società semplici agricole.

50,00

10,00

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001.

100,00

20,00

Soggetti iscritti al REA.

15,00

Imprese con sede principale all’estero

Per ciascuna unità locale/sede secondaria

55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO

ALIQUOTE

da euro

a euro

0,00

100.000,00

200,00 (importo fisso)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

Unità

20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00.

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.

Diritto camerale 2015

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”), ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, sarà ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,

  • del 40%, per l’anno 2016, e

  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2015, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 16 giugno 2015.

Gli importi del diritto annuale per l’anno 2015 sono determinati in base alle tabelle che seguono, già ridotte del 35% (salvo maggiorazioni, fino ad un massimo del 20%, deliberate dalle singole CCIAA territorialmente competenti e casi particolari).

IMPRESA

Importo*

Sede

Unità locale

Imprese individuale iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

57,20

11,44

Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.

130,00

26,00

Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)

19,50

Imprese con ragione di società semplice agricola

65,00

13,00

Imprese con ragione di società semplice non agricola

Società tra avvocati

Società Cooperative, Società di mutuo soccorso, Consorzi con attività esterna, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse economico)

Società di persone (SNC – SAS)**

Società di capitali (SPA – SApA – SRL)**

Enti pubblici e privati, Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000

130,00

26,00

Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero

71,50

*Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali / sedi secondarie, necessari per determinare il diritto totale dovuto devono essere sempre arrotondati all’unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l’arrotondamento va effettuato per difetto (si veda, a tale proposito, la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009).

**Le società di persone e capitali iscritte nel Registro delle imprese versano il diritto annuale, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell’esercizio 2014, le aliquote definite, con il decreto interministeriale 21 aprile 2011 (art. 3, comma 1), per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato

Aliquota

da euro

a euro

0

100.000,00

130,00 euro in misura fissa

100.001,00

250.000,00

0,015%

250.001,00

500.000,00

0,013%

500.000,00

1.000.000,00

0,010%

1.000.001,00

10.000.000,00

0,009%

10.000.001,00

35.000.000,00

0,005%

35.000.001,00

50.000.000,00

0,003%

Oltre 50.000.000,00

0,001% fino ad un massimo di 26.000 euro