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Investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo

lavoro   Con la risoluzione n. 55/E del 19 luglio 2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che anche le spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelle che danno diritto all’agevolazione introdotta dal D.L. n. 145/2013, in quanto sostanzialmente equiparate a quelle per il personale dipendente. Ricordiamo che a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Le spese devono essere sostenute a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La misura dell’agevolazione sale al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca c.d. “extra muros” (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le start-up innovative).

La disciplina del contratto di somministrazione, contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, prevede che per tutta la durata del rapporto contrattuale i lavoratori svolgano la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice. L’Agenzia Entrate ha specificato che, da un punto di vista sostanziale, il “rapporto di lavoro” instaurato tra l’utilizzatore e il lavoratore ha caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore; di conseguenza i costi sostenuti dal datore di lavoro, ad eccezione delle spese relative al contratto commerciale stipulato con il somministratore, rientrano tra quelli per personale altamente qualificato ammessi al beneficio.