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Nuovo ravvedimento operoso: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Con Comunicato stampa pubblicato il 12 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti contenuti nella circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 riguardante la riduzione delle sanzioni, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2015 e dal D.Lgs n. 158/2015 (riforma del sistema sanzionatorio).

Quando l’errore viene corretto entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva, l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:

  • in presenza di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% dell’importo non versato, con riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento (non trova più applicazione la sanzione fissa di euro 250);

  • in presenza di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione prevista è quella per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” trattate dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Il contribuente dovrà versare la sanzione di euro 250, ridotta a 1/9 in caso di ravvedimento (euro 27,78) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui viene regolarizzata la sanzione.

Invece, in caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa, euro 250, ridotta di 1/10, e quindi pari ad euro 25. Qualora alla tardività della dichiarazione si accompagni un carente o tardivo versamento bisogna applicare anche la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.

Quando l’errore viene corretto dopo i 90 giorni, dal 1° gennaio 2016 se il contribuente vuole regolarizzare la propria posizione:

  • in presenza di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è quella per omesso versamento, pari al 30% dell’importo non versato, con riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento stesso;

  • in presenza di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione prevista è pari al 90% della maggiore imposta dovuta e della differenza del credito utilizzato. Se invece si è in presenza di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di dichiarazione infedele, la sanzione rimane quella prevista dall’art. 8 anche dopo i 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.

L’Agenzia ricorda inoltre che oltre i 90 giorni non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione, anche quando è stata inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.