È stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n. 147, che rende noto lo slittamento dal 16 settembre al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (c.d. “spesometro”).
La proroga, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si ricorda che l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute.
Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1996), devono essere comunicati i dati per singola fattura.
Al momento non è previsto alcun esonero per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA; se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:
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i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le schede carburanti;
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i dati delle fatture emesse e ricevute per cui il soggetto passivo ha optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ex art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
I dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, trasmesse attraverso l’SDI (Sistema Di Interscambio), non devono essere trasmesse in quanto già comunicate all’Amministrazione; se più comodo il soggetto passivo può comunque effettuare la comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma analitica; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale non è più possibile inviare i dati in forma aggregata.
Nella comunicazione, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l’obbligo di emissione della fattura, sono:
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anno di riferimento;
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numero della fattura;
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base imponibile;
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aliquota;
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imposta;
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tipologia dell’operazione, o natura dell’operazione, che deve essere valorizzato se l’operazione non ha esposizione dell’IVA, indicando lo specifico motivo per cui l’imposta non è stata indicata in fattura, secondo i seguenti codici:
Codice |
Tipologia dell’operazione |
Note |
N1 |
Operazioni escluse |
Art. 15, D.P.R. n. 633/1972 |
N2 |
Operazioni non soggette |
Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE |
N3 |
Operazioni non imponibili |
Operazioni tra cui esportazioni o cessioni di beni intra-UE |
N4 |
Operazioni esenti |
Art. 10, D.P.R. n. 633/1972 |
N5 |
Regime del margine |
Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA |
N6 |
Reverse charge / Inversione contabile |
Operazioni in reverse charge e acquisti intra |
N7 |
Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE |