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Consultazione delle fatture elettroniche – opzione prorogata al 20 dicembre

Con il Provvedimento n. 738239 30 ottobre 2019,  l’Agenzia delle Entrate comunica lo slittamente del termine entro il quale gli operatori Iva (o i loro intermediari delegati) e i consumatori finali potranno aderire (sul portale “Fatture e corrispettivi”) al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute.

Si rammenta che l’opzione per l’adesione al servizio di consultazione è diversa e ulteriore rispetto all’opzione per l’adesione al servizio di conservazione (15 anni). Entrambi i servizi sono forniti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate e le due opzioni devono essere esercitare sul medesimo portale https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it.

L’adempimento, a seguito di proroga, potrà essere assolto entro il 20 dicembre 2019.

La proroga del termine è disposta al fine di recepire le modifiche introdotte dall’art. 14 del D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale collegato alla Manovra) che, aggiungendo i commi 5-bis e 5-ter all’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto che “i file delle fatture elettroniche … sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi”, nonchè un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Quindi, considerata la necessità di definire con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, viene ampliato il periodo transitorio prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al servizio di consultazione fino al 20 dicembre 2019.

Ricordiamo che:

  1. la consultazione è estesa ai consumatori finali (si aderisce tramite Fisconline)
  2. è possibile recedere dal servizio;
  3. con la FAQ (n. 125), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la mancata adesione al servizio di ‘Consultazione’ non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate”.

Le novità del Decreto fiscale collegato alla Manovra 2019

Il 13 dicembre scorso è stata definitivamente approvata la legge di conversione del Decreto fiscale collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), senza emendamenti ed articoli aggiuntivi rispetto al testo già approvato dal Senato, che ora è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali novità introdotte sinora dal Parlamento si segnalano le seguenti:

  • la moratoria delle sanzioni sulla fattura elettronica per il primo semestre 2019, con la disapplicazione fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva mensile;

  • l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le associazioni sportive dilettantistiche con ricavi fino a 65.000 euro e, per il periodo d’imposta 2019, per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (es. medici e farmacisti);

  • la sanatoria sulle irregolarità formali;

  • la modifica delle misure dovute dal contribuente che intende accedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, disciplinata dall’art. 6 del provvedimento;

  • nell’ambito della disciplina dettata per la “rottamazione-ter” (art. 3 del decreto-legge), la previsione che in caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi;

  • l’introduzione del principio secondo cui in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità (Durc) contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente. Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.

Fattura elettronica: dubbi e risposte dell’Agenzia Entrate

Lo scorso 24 maggio l’Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L’Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l’obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell’operazione, che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell’atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Successivamente, se la fattura elettronica emessa supera i controlli eseguiti dallo SDI ed è consegnata o messa a disposizione del cessionario o committente, dovrà intendersi emessa con la data riportata sul documento.

Invece, in caso di mancato superamento dei controlli, la fattura sarà scartata, ma l’emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni.

L’obbligo di trasmissione al momento di effettuazione dell’operazione ha generato non poche perplessità tra gli operatori del settore.

Si pensi, ad esempio, ad un professionista che riceve un incasso di una parcella nei giorni di chiusura (di sabato); risulta difficile immaginare come possa emettere una fattura immediata entro le ore 24,00 del giorno di ricezione del pagamento, se non attraverso strumenti informatici, al momento ben poco conosciuti dai soggetti IVA, che collegano direttamente l’incasso all’emissione contestuale della fattura.

Si attendono in merito ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate, che consentano, ad esempio, la trasmissione della fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

L’Agenzia Entrate ha fornito altresì chiarimenti in tema di operazioni con l’estero, precisando che è possibile trasformare le fatture emesse verso l’estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione delle operazioni trasfrontaliere.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture, valorizzando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

L’esonero non si estende però alle fatture elettroniche ricevute dall’estero. Con riferimento alle operazioni ricevute dall’estero gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

La fattura elettronica e le nuove regole per l’acquisto di carburante

L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757/2018, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell’e-fattura.

L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con effetto anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

In tema di cessione di carburante per autotrazione, nell’ambito dei rapporti tra soggetti passivi e ai fini della detraibilità dell’imposta e della deducibilità del costo, l’emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall’Agenzia Entrate.

I mezzi di pagamento sono tutti quelli diversi dal denaro contante, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l’utilizzo delle carte nei contratti di “netting” e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

Non risulterà più obbligatoria l’indicazione del modello e della targa del veicolo, diversamente da quanto era previsto per la “scheda carburante”; rimarrà comunque facoltativo l’inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo. Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa l’indicazione della targa sarà quindi comunque un dato fondamentale per poter stabilire e dimostrare la percentuale di deducibilità del relativo costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un’unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

Gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica sono anch’essi anticipati al 1° luglio 2018.

L’obbligo troverà applicazione per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e l’amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.

Si prenda ad esempio l’impresa A che stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 2019, sarà abolita la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto” spesometro”).

Con riferimento alle operazione di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA italiani dovranno predisporre ed inviare telematicamente un’apposita comunicazione, con le regole determinate nel Provvedimento emanato dall’Agenzia Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Fattura elettronica per carburanti e subappalto dal 1° luglio 2018

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica sia nei rapporti B2B (con altre Partite Iva) che B2C (verso i consumatori finali).

Quest’obbligo è stato però anticipato a partire dal 1° luglio 2018 relativamente alle cessioni di carburanti per autotrazioni e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori (o subcontraenti) nel contesto di un contratto di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo Codice unitario progetto (Cup) e Codice identificativo gara (Cig).

Il Cig è il codice univoco che identifica un appalto (art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010); il Cup è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico (delibera CIPE n. 24/2004).

Si ricorda che già dal 31 marzo 2015 i fornitori di tutte  le amministrazioni pubbliche sono obbligati a fatturare elettronicamente le operazioni rese; la Manovra 2018 ha esteso però l’obbligo a tutta la filiera, ricomprendendo le operazioni rese da subappaltatori e subcontraenti e, quindi, da tutta la filiera di imprese che interviene in un appalto.

I soggetti coinvolti sono tutti quelli che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noleggi e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Si prenda a modello un fornitore che deve indicare, su richiesta del suo cliente, il Cup sulle fatture che emette nei suoi confronti e con le quali gli vende, ad esempio, materiale dallo stesso utilizzato per ristrutturare una struttura pubblica. Il caso descritto configura un subappalto e ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2018, la fattura dovrà necessariamente essere emessa in forma di fattura elettronica e veicolata attraverso il Sistema Di Interscambio (Sdi).

L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell’e-fattura.

In particolare, è stato chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni da parte di subappaltatori e subcontraenti troverà applicazione per i soli rapporti “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Nella legge di Bilancio 2018 agevolazioni fiscali, fatturazione elettronica e nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – Supplemento Ordinario n. 62, ha introdotto numerose e interessanti disposizioni fiscali.

Ecco una sintesi delle principali novità per imprese e persone fisiche.

Detrazioni per la riqualificazione energetica

Sono state prorogate al 31 dicembre 2018 le detrazioni IRPEF/IRES, in generale nella misura del 65%, previste per le spese sostenute per determinate tipologie di interventi mirati alla riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Si segnala però la riduzione al 50% dell’aliquota di detrazione per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari.

Sono state altresì rimodulate al 50% le detrazioni per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

La detrazione spetta invece nella misura del 65% per:

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,

  • le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Si applica la detrazione del 50% (fino a un valore massimo di detrazione pari a 30.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

È stata introdotta la detrazione del 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Il beneficio della detrazione spetta ora anche agli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari), e agli enti aventi le stesse finalità, e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le detrazioni sono suddivise in 10 rate annuali di pari importo.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato e la trasmissione, entro 90 giorni dal collaudo, dei dati contenuti nella certificazione energetica all’ENEA.

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica si applicano anche per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali. La detrazione, però, spetta nella misura del 70% nel caso in cui i lavori interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o nella misura del 70% se gli interventi hanno il fine di migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Vi è la possibilità di cedere le detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica.

Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e il bonus mobili

È stata prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio fino al limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

È stato altresì prorogato, e modificato in parte, il cosiddetto “bonus mobili” che prevede, per i soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, un’ulteriore detrazione del 50% per ulteriori spese documentate sostenute nel 2018 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati da gennaio 2017.

L’ammontare complessivo della spesa non può superare i 10.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Bonus aree verdi

È stata introdotta una nuova detrazione per incentivare le opere su giardini, balconi, giardini pensili e terrazze private.

Per l’anno 2018 è prevista infatti una detrazione pari al 36% (da ripartire in 10 quote annuali) delle spese documentate sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare; questa agevolazione non è legata alla ristrutturazione edilizia.

La detrazione spetta per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili; risultano detraibili anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione dei predetti interventi.

Gli interventi devono essere effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Si sottolinea che è prevista la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo da professionisti o imprenditori.

Super e iper ammortamento

Prorogata anche la disciplina del super e iper ammortamento per l’anno 2018.

Si tratta di agevolazioni che prevedono che, ai fini delle imposte sui redditi, per soggetti titolari di reddito d’impresa e per esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, il costo di acquisizione sia maggiorato con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Rispetto al 2017 sono intervenute delle modifiche: il super ammortamento passa dal 40% al 30% e vengono esclusi gli investimenti in veicoli ed altri mezzi di trasporto. Vi è possibilità di usufruire del super ammortamento fino al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L’iper ammortamento viene invece confermato al 150% e sarà possibile usufruirne fino al 31 dicembre 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono state confermate le norme in merito alla documentazione e dichiarazione rese dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro.

Se nel corso di fruizione dell’agevolazione, viene ceduto il bene a titolo oneroso, non viene meno la possibilità di fruire della maggiorazione delle quote se nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa sostituisce il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dalla Legge e se tali caratteristiche vengono attestate, sempre secondo le regole stabilite.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Nel 2018 è possibile usufruire della proroga dei termini per la rivalutazione da parte delle persone fisiche (e società di persone) di partecipazioni societarie non negoziate e terreni edificabili e con destinazione agricola.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare all’intero valore di perizia è confermata all’8% e il termine di versamento della rata unica è fissato al 30 giugno 2018; nel caso invece di opzione in tre rate annuali di pari importo, queste dovranno essere versate, maggiorate di interessi al 3% annuo, il 30 giugno 2018, il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2018.

Possono godere della rivalutazione i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018.

L’Agenzia Entrate, con una vecchia Risoluzione del 2006, riconfermata poi nel 2008, ha chiarito che qualora il contribuente avesse già rivalutato il costo della partecipazione, può usufruire della riapertura dell’agevolazione, scomputando l’imposta sostitutiva già versata e non versando le eventuali rate ancora pendenti.

Dividendi e partecipazioni qualificate con tassazione secca al 26%

Dal 2018 viene allineato il trattamento fiscale tra dividendi e partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”, prevedendo in entrambi i casi l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26%.

I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiranno in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze potranno essere compensate con le relative minusvalenze.

Nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 ha modificato alcune scadenze fiscali, tra cui si segnala:

Adempimento

Scadenza

Invio dei dati delle fatture (spesometro) relativi al primo semestre (o al secondo trimestre, per chi effettua l’invio su base trimestrale)

30/09/2018

Invio del Modello 730

23/07/2018

Invio del Modello Redditi

31/10/2018

Invio del Modello 770

31/10/2018

Invio del Modello Irap

31/10/2018

Invio della CU contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

31/10/2018

  Deducibilità degli acquisti di carburante e relativa detrazione IVA

Al fine di contrastare l’evasione fiscale sono state introdotte delle novità in tema di cessione di carburante verso soggetti IVA per tracciarne e controllarne le operazioni.

A partire dal 1° luglio 2018 vi sarà l’obbligo, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, di debito o prepagate), abrogando contestualmente la disciplina delle schede carburanti.

A partire dalla medesima data gli acquisti di carburante per autotrazione saranno documentati con fattura elettronica.

Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è previsto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione da calcolarsi per il 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite i sistemi di pagamento elettronico con carta di credito.

Le cessioni verso soggetti IVA saranno documentate da fattura elettronica, mentre i corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati all’Agenzia Entrate.