Spesometro 2018: la comunicazione dei dati fatture per il II semestre 2017
Il D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n. 225 del 1° dicembre 2016, ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (cosiddetto “Spesometro”).
La scadenza per la trasmissione telematica dei dati del II semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio 2018, è stata prorogata al 6 aprile 2018 per effetto delle novità introdotte dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 29190/2018.
Entro il 6 aprile 2018 dovranno quindi essere trasmesse:
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le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture relative al II semestre 2017;
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le comunicazioni opzionali dei dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;
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le integrazioni e le correzioni di dati già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione
Il Provvedimento n. 29190/2018 dell’Agenzia Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, recependo altresì le semplificazioni all’adempimento disposte dall’art. 1 ter del D.L. n. 148/2017 convertito in legge n. 172/2017 .
L’invio dei dati viene pertanto limitato a:
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il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
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la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
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la base imponibile, l’aliquota e l’imposta;
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la tipologia dell’operazione, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura, secondo i seguenti codici:
Codice |
Tipologia dell’operazione |
Note |
N1 |
Operazioni escluse |
Art. 15 D.P.R. 633/1972 |
N2 |
Operazioni non soggette |
Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE |
N3 |
Operazioni non imponibili |
Operazioni tra cui esportazioni o cessione di beni intra-UE |
N4 |
Operazioni esenti |
Art. 10 D.P.R. 633/1972 |
N5 |
Regime del margine |
Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA |
N6 |
Reverse Charge/Inversione contabile |
Operazioni in reverse charge e acquisti intraUE |
N7 |
Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE |
È stata inoltre reintrodotta la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo per singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro (senza la necessità di trasmettere i dati di ogni singola fattura). In questo caso dovranno essere comunicati la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive (e del cessionario o committente per le fatture passive), la data e il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo e l’imposta sulla base dell’aliquota applicata.
A partire dal periodo d’imposta 2018 i dati da trasmettere rimangono i medesimi e i contribuenti avranno facoltà di inviare i dati con cadenza trimestrale o semestrale su opzione (in tal caso le date di scadenza della comunicazione semestrale coincideranno con quelle del II e IV trimestre).
I trimestre |
II trimestre |
III trimestre |
IV trimestre |
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SCADENZE 2018 |
31 maggio 2018 |
30 settembre 2018 |
30 novembre 2018 |
28 febbraio 2019 |