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Spesometro 2018

Spesometro 2018: la comunicazione dei dati fatture per il II semestre 2017

Il D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n. 225 del 1° dicembre 2016, ha modificato l’art. 21 del D.L. n. 78/2010 prevedendo l’obbligo, a partire dal 2017, della comunicazione periodica, per i soggetti passivi IVA, dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (cosiddetto “Spesometro”).

La scadenza per la trasmissione telematica dei dati del II semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio 2018, è stata prorogata al 6 aprile 2018 per effetto delle novità introdotte dal Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 29190/2018.

Entro il 6 aprile 2018 dovranno quindi essere trasmesse:

  • le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture relative al II semestre 2017;

  • le comunicazioni opzionali dei dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;

  • le integrazioni e le correzioni di dati già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione

Il Provvedimento n. 29190/2018 dell’Agenzia Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, recependo altresì le semplificazioni all’adempimento disposte dall’art. 1 ter del D.L. n. 148/2017 convertito in legge n. 172/2017 .

L’invio dei dati viene pertanto limitato a:

  • il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);

  • la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;

  • la base imponibile, l’aliquota e l’imposta;

  • la tipologia dell’operazione, nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura, secondo i seguenti codici:

Codice

Tipologia dell’operazione

Note

N1

Operazioni escluse

Art. 15 D.P.R. 633/1972

N2

Operazioni non soggette

Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE

N3

Operazioni non imponibili

Operazioni tra cui esportazioni o cessione di beni intra-UE

N4

Operazioni esenti

Art. 10 D.P.R. 633/1972

N5

Regime del margine

Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA

N6

Reverse Charge/Inversione contabile

Operazioni in reverse charge e acquisti intraUE

N7

Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE

È stata inoltre reintrodotta la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo per singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro (senza la necessità di trasmettere i dati di ogni singola fattura). In questo caso dovranno essere comunicati la partita IVA del cedente o prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive (e del cessionario o committente per le fatture passive), la data e il numero del documento riepilogativo, l’ammontare imponibile complessivo e l’imposta sulla base dell’aliquota applicata.

A partire dal periodo d’imposta 2018 i dati da trasmettere rimangono i medesimi e i contribuenti avranno facoltà di inviare i dati con cadenza trimestrale o semestrale su opzione (in tal caso le date di scadenza della comunicazione semestrale coincideranno con quelle del II e IV trimestre).

I trimestre

II trimestre

III trimestre

IV trimestre

SCADENZE 2018

31 maggio 2018

30 settembre 2018

30 novembre 2018

28 febbraio 2019

Ravvedimento operoso per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Il 16 ottobre 2017 è scaduto il termine (posticipato dal Mef con Comunicato Stampa n. 163 del 4 ottobre 2017) per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Viste le numerose difficoltà che contribuenti e professionisti hanno incontrato nell’espletare l’adempimento ricordiamo che è possibile sanare il mancato invio tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

L’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 104/E pubblicata in data 28 luglio 2017 aveva fornito chiarimenti in merito agli aspetti sanzionatori e al ravvedimento operoso dell’adempimento.

Sanzioni Per l’omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Ravvedimento operoso – Ai fini della regolarizzazione delle violazioni predette è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

La violazione per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento, e quindi:

  • a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;

  • a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;

  • a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;

  • a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;

  • a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell’atto amministrativo.

Esempio

Ipotizzando, come indicato nella Risoluzione delle Entrate n. 104/E/2017, un’errata comunicazione di 180 fatture, la sanzione base sarebbe pari a 360 euro, ridotta a 180 euro se la correzione dell’adempimento avviene entro 15 giorni dalla scadenza e ulteriormente ridotta a seconda di quando viene realizzato il pagamento.

In caso di correzione e pagamento entro 15 giorni, la sanzione nel caso proposto sarà pari a 20 euro (360 x 50% = 180 x 1/9 = 20).