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Invio dello spesometro relativo al I semestre 2017

È stato pubblicato sul sito del MEF il Comunicato Stampa 1 settembre 2017, n. 147, che rende noto lo slittamento dal 16 settembre al 28 settembre 2017 del termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017 (c.d. “spesometro”).

La proroga, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, sarà di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura ed è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Devono essere trasmesse le informazioni che riguardano le singole fatture emesse e ricevute.

Per le operazioni di minore importo (fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro), per le quali è prevista la possibilità di annotare il documento riepilogativo (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 695/1996), devono essere comunicati i dati per singola fattura.

Al momento non è previsto alcun esonero per i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA; se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come ad esempio le schede carburanti;

  • i dati delle fatture emesse e ricevute per cui il soggetto passivo ha optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate ex art. 1, comma 3, e art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.

Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e ss., della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

I dati delle fatture emesse e ricevute in formato elettronico, trasmesse attraverso l’SDI (Sistema Di Interscambio), non devono essere trasmesse in quanto già comunicate all’Amministrazione; se più comodo il soggetto passivo può comunque effettuare la comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in forma analitica; a differenza di quanto previsto per lo spesometro annuale non è più possibile inviare i dati in forma aggregata.

Nella comunicazione, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l’obbligo di emissione della fattura, sono:

  1. anno di riferimento;

  2. numero della fattura;

  3. base imponibile;

  4. aliquota;

  5. imposta;

  6. tipologia dell’operazione, o natura dell’operazione, che deve essere valorizzato se l’operazione non ha esposizione dell’IVA, indicando lo specifico motivo per cui l’imposta non è stata indicata in fattura, secondo i seguenti codici:

Codice

Tipologia dell’operazione

Note

N1

Operazioni escluse

Art. 15, D.P.R. n. 633/1972

N2

Operazioni non soggette

Operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più presupposti d’imposta, ad esempio prestazioni di servizi extra-UE

N3

Operazioni non imponibili

Operazioni tra cui esportazioni o cessioni di beni intra-UE

N4

Operazioni esenti

Art. 10, D.P.R. n. 633/1972

N5

Regime del margine

Il campo imponibile/importo deve riportare il valore comprensivo di IVA

N6

Reverse charge / Inversione contabile

Operazioni in reverse charge e acquisti intra

N7

Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE

Nuove comunicazione dati trimestrali IVA e liquidazioni

iva

A decorrere dal mese di maggio 2017 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno trasmettere una comunicazione Iva trimestrale relativa alle operazioni rilevanti.

La comunicazione dovrà:

  • essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;

  • contenere i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. In particolare la comunicazione dovrà riportare:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

  • data e numero della fattura;

  • base imponibile;

  • aliquota applicata;

  • imposta;

  • tipologia dell’operazione.

Per l’adeguamento tecnologico necessario al fine di uniformarsi alle nuove regole, è riconosciuto un credito d’imposta una tantum di 100 euro a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro, sempreché risultino in attività nel 2017.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro.

Gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione saranno a disposizione dall’Agenzia Entrate. Ci potranno essere difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi e dall’elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l’ammontare dell’IVA detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, dovranno essere trasmesse anche le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA, anche se la liquidazione IVA risultasse a credito.

Non sono tenuti a presentare la comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicherà una sanzione da 5mila a 50mila euro.

Di tali adempimenti saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1° gennaio 2017; infatti questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell’interscambio e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

Seguiranno provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con le norme attuative.

Come contropartita, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

  • per gli acquisti intraUe di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, sono soppressi gli elenchi Intrastat;

  • cambiano i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA. In particolare:

    • per l’IVA relativa al 2016, l’adempimento scadrà il 28 febbraio 2017;

    • per l’IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo;

  • a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 non dovrà più essere trasmessa la comunicazione black list;

  • è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società

  • di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio.