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Beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti all’impresa

accertamento (2)A partire dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che nel periodo d’imposta hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.

La comunicazione va effettuata solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Attenzione

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Sempre dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).

La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

In particolare vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dalla comunicazione:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori;

  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;

  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I beni vanno suddivisi nelle seguenti categorie:

  • autovetture;

  • altri veicoli;

  • unità da diporto;

  • aeromobili;

  • immobili;

  • altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila euro, al netto di IVA).

Il termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti “solari”). Poiché la scadenza originaria del 30 ottobre quest’anno cade di domenica, le comunicazioni andranno effettuate entro lunedì 31 ottobre.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

La legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..

L’assegnazione di beni ai soci può avvenire:

  • in fase di liquidazione della società;

  • in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso;

  • in fase di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni;

  • ma anche in caso di distribuzione di utili in natura.

La normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché i soci risultino iscritti a libro soci (laddove prescritto) alla data del 30 settembre 2015 (oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 per effetto di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015), che pongano in essere, entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili diversi da quelli di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR n. 917/1986 (cioè dagli immobili strumentali per destinazione in quanto utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell’atto (indipendentemente da quale fosse in precedenza).

La normativa si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Sono agevolabili le assegnazioni di:

  • immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E), che non siano però utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi, ecc;

  • immobili merce (oggetto di produzione e scambio);

  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa e qualificabili come “beni merce”;

  • immobili-patrimonio: sono beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali, ma sempre a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività (trattasi, per esempio, di abitazioni e/o terreni edificabili o meno locati a terzi o comunque non utilizzati per l’attività);

  • immobili di società di gestione, ove locati a terzi (sia abitativi che non);

  • terreni agricoli, anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento.

L’agevolazione consiste nella:

  • riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;

  • applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;

  • applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L’imposta è sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:

    • 8% per le società operative;

    • 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti.

Alle eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l’imposta sostitutiva del 13%.

L’imposta sostitutiva va versata:

  • per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016;

  • per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Imu, Tasi e Tari per immobili di italiani residenti all’estero

Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina ai fini della tassazione locale (Imu, Tasi, e Tari) degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti alla relativa Anagrafe (AIRE).

Come disposto dall’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche dalla legge n. 80/2014 – che modifica l’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011 – a decorrere dal 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. Il successivo comma 2 precisa che sull’“unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. Ai fini Imu, invece, al ricorrere dei requisiti prescritti dalla norma citata spetta l’esenzione dal tributo per l’immobile e le relative pertinenze; l’agevolazione non si estende peraltro alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Al riguardo la circolare precisa che, per l’applicazione delle agevolazioni in esame:

  • è sufficiente che il cittadino sia iscritto all’Aire e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’Anagrafe medesima;

  • occorre però che i cittadini italiani residenti all’estero risultino percettori di pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, oppure di pensioni autonome italiane e pensioni estere.