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Adempimenti Intrastat, sanzioni e ravvedimento operoso

È scaduto il 26 aprile il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riferiti al primo trimestre o al mese di marzo 2017 ed assume particolare importanza cercare di chiarire il quadro normativo dal punto di vista degli adempimenti e delle sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi.
Originariamente, l’art. 4 del D.L. n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, aveva previsto la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2017, dell’obbligo di presentazione degli Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.
Successivamente, tramite l’art. 13, comma 4 ter, del D.L. n. 244/2016, convertito in legge (Decreto Milleproroghe), il quadro normativo è stato nuovamente modificato,
ripristinando l’obbligo delle comunicazioni Intrastat fino al 31 dicembre 2017 ed annullando quanto previsto dal D.L. n. 193/2016.

Tramite un comunicato stampa del 16 marzo 2017, l’Agenzia Entrate e l’Agenzia delle Dogane hanno cercato di fare chiarezza dichiarando il pieno ripristino degli obblighi comunicativi per i soggetti mensili per i dati relativi al mese di febbraio 2017, la cui scadenza era fissata nel 27 marzo 2017 (il 25 marzo era sabato).
Considerando che l’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe è avvenuta a ridosso della scadenza prevista per l’invio, in caso di ritardi nella trasmissione dei dati, non saranno applicabili sanzioni, così come stabilito dallo Statuto del Contribuente.

Data la proroga degli obblighi Intrastat in vigore al 2016, l’obbligo di comunicazione è stato ripristinato anche per i soggetti trimestrali, la cui scadenza era fissata, per il primo trimestre, al 26 aprile 2017.
Si ricorda che, dato quanto stabilito dalle norme in vigore nel 2016, la periodicità di presentazione dei modelli si effettua trimestralmente per quei soggetti che, per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) e nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno effettuato acquisti/cessioni Intra di beni ovvero ricevuto/reso prestazioni di servizi Intra per un ammontare non superiore a 50.000 euro.
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 4, del D.Lgs n. 471/1997,
l’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, è punita con una sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, con riduzione alla metà in caso di presentazione entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici incaricati del controllo. La correzione di dati inesatti o la loro integrazione non è sanzionata se avviene spontaneamente o comunque entro 30 giorni dalla richiesta degli uffici competenti.

In sintesi:

  • Omessa presentazione elenco riepilogativo – da 500 a 1.000 euro

  • Presentazione tardiva entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio – da 250 a 500 euro

  • Presentazione elenco incompleto, inesatto o irregolare – da 500 a 1.000 euro

  • Regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio o regolarizzazione spontanea dell’interessato – nessuna sanzione

  • Regolarizzazione degli errori od omissioni dopo la constatazione da parte dell’Amministrazione – 100 euro (1/5 del minimo)

Per sanare le violazioni è possibile usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso, codice tributo 8911, indicando quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce:

  • entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco riepilogativo – sanzione pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56;

  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa – sanzione pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50;

  • entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione – sanzione pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42;

  • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione – sanzione pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

Principali novità fiscali del “Milleproroghe” convertito in legge

Il decreto “Milleproroghe” (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244), è stato definitivamente convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19. Sintetizziamo le principali novità fiscali contenute nel provvedimento.

Dichiarazione precompilata 730: spese veterinarie – Prorogati dal 31 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento delle spese veterinarie, i termini per l’invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese per animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva, sostenuti da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016.

Detrazione IRPEF per acquisto abitazione – È estesa al 2017 la detrazione dell’Iva pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale cedute dalle imprese costruttrici (Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Ricordiamo che è possibile detrarre dall’Irpef (in 10 quote annuali e fino a concorrenza del suo ammontare) il 50% dell’importo corrisposto a titolo di Iva per l’acquisto (effettuato entro il 31 dicembre 2017) di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici.

Invio modelli INTRASTAT – Viene reintrodotto, fino al 31 dicembre 2017, l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato Ue. Viene quindi posticipata di un anno la soppressione delle comunicazioni stabilita dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Termini invio spesometro e liquidazioni IVA 2017 Per il 2017 lo spesometro dovrà essere trasmesso con cadenza semestrale, nei seguenti termini:

  • per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017;

  • per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.

Restano trimestrali le scadenze per l’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. L’invio dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

IRPEF: locazioni a canone concordato È soppressa, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, la norma che vincola l’abbattimento al 30% dell’imponibile IRPEF derivante da contratti di affitto a canone concordato, all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini ICI/IMU.

Soppressa la comunicazioni di beni ai soci – È stata abrogata la disciplina delle comunicazioni relative alla concessione di beni d’impresa in godimento ai soci (D.L. n. 138/2011).

Soggetti IRES: coordinamento tra bilancio civilistico e fiscale e proroga della dichiarazione dei redditi e IRAP – Una modifica inserita durante l’iter di conversione in legge ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano gli Ias/Ifrs alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali Oic, ad eccezione delle micro-imprese. In estrema sintesi, la norma prevede il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale.

Per i soggetti interessati da queste novità viene inoltre prorogato al 16 ottobre 2017 (in quanto il 15 cadrà di domenica) il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni Irap.

Incentivi per il rientro in Italia – Prorogato al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia.

Credito d’imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali – Il credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), finalizzato alla modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, è utilizzabile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017.

Lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali – Prorogato al 1° novembre 2017 (originariamente il termine previsto era il 1° marzo 2017) l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria nazionale prevista dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 543), legata agli scontrini relativi agli acquisti di beni o servizi, effettuati da persone fisiche residenti, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

Nuove comunicazione dati trimestrali IVA e liquidazioni

iva

A decorrere dal mese di maggio 2017 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno trasmettere una comunicazione Iva trimestrale relativa alle operazioni rilevanti.

La comunicazione dovrà:

  • essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;

  • contenere i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. In particolare la comunicazione dovrà riportare:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

  • data e numero della fattura;

  • base imponibile;

  • aliquota applicata;

  • imposta;

  • tipologia dell’operazione.

Per l’adeguamento tecnologico necessario al fine di uniformarsi alle nuove regole, è riconosciuto un credito d’imposta una tantum di 100 euro a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro, sempreché risultino in attività nel 2017.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro.

Gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione saranno a disposizione dall’Agenzia Entrate. Ci potranno essere difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi e dall’elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l’ammontare dell’IVA detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, dovranno essere trasmesse anche le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA, anche se la liquidazione IVA risultasse a credito.

Non sono tenuti a presentare la comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicherà una sanzione da 5mila a 50mila euro.

Di tali adempimenti saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1° gennaio 2017; infatti questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell’interscambio e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

Seguiranno provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con le norme attuative.

Come contropartita, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

  • per gli acquisti intraUe di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, sono soppressi gli elenchi Intrastat;

  • cambiano i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA. In particolare:

    • per l’IVA relativa al 2016, l’adempimento scadrà il 28 febbraio 2017;

    • per l’IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo;

  • a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 non dovrà più essere trasmessa la comunicazione black list;

  • è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società

  • di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio.