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Nuove comunicazione dati trimestrali IVA e liquidazioni

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A decorrere dal mese di maggio 2017 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno trasmettere una comunicazione Iva trimestrale relativa alle operazioni rilevanti.

La comunicazione dovrà:

  • essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;

  • contenere i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. In particolare la comunicazione dovrà riportare:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;

  • data e numero della fattura;

  • base imponibile;

  • aliquota applicata;

  • imposta;

  • tipologia dell’operazione.

Per l’adeguamento tecnologico necessario al fine di uniformarsi alle nuove regole, è riconosciuto un credito d’imposta una tantum di 100 euro a favore dei soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro, sempreché risultino in attività nel 2017.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25mila euro.

Gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione saranno a disposizione dall’Agenzia Entrate. Ci potranno essere difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi e dall’elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l’ammontare dell’IVA detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, dovranno essere trasmesse anche le comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA, anche se la liquidazione IVA risultasse a credito.

Non sono tenuti a presentare la comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicherà una sanzione da 5mila a 50mila euro.

Di tali adempimenti saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1° gennaio 2017; infatti questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell’interscambio e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

Seguiranno provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con le norme attuative.

Come contropartita, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

  • per gli acquisti intraUe di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, sono soppressi gli elenchi Intrastat;

  • cambiano i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA. In particolare:

    • per l’IVA relativa al 2016, l’adempimento scadrà il 28 febbraio 2017;

    • per l’IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo;

  • a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 non dovrà più essere trasmessa la comunicazione black list;

  • è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società

  • di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio.