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La deducibilità dei costi per operazioni con Paesi Black list

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La legge di stabilità 2016 ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’art. 110, commi 10 e 12-bis, del Tuir che prevedeva, per i costi derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata, la totale indeducibilità dei costi black list (salvo prova contraria).

A decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 (quindi dall’anno d’imposta 2016 per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare) la deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari (deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale). Verrà meno, dal prossimo anno, anche l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione.

Fino al periodo d’imposta 2014 il TUIR prevedeva:

  • l’indeducibilità dei costi, salva dimostrazione delle esimenti (che l’impresa svolgesse in via prevalente attività commerciale effettiva, che l’operazione corrispondesse a un effettivo interesse economico e che l’operazione avesse avuto esecuzione);

  • l’obbligo della separata indicazione dei costi in UNICO.

A decorrere dal 2015, per effetto del D.Lgs. n. 147/2015, è stata invece ammessa la deducibilità dei costi black list anche per la parte che eccede il valore normale in presenza della sola esimente dell’effettivo interesse economico; è comunque rimasto l’obbligo di separata indicazione in Unico dei costi (a prescindere dal valore normale).

La circolare n. 39/E/2016 dell’Agenzia Entrate ha in tal senso precisato che ai fini della corretta compilazione del modello UNICO 2016 (redditi 2015) “continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l’entrata in vigore del relativo decreto”. Si dovrà pertanto tener conto delle modifiche alla black list intervenute nel corso del 2015:

  • il D.M. 27 aprile 2015 che, modificando il D.M. 23 gennaio 2002, ha espunto dalla lista vari Stati quali gli Emirati Arabi Uniti, il Costa Rica, le Filippine, la Malesia e Singapore;

  • il D.M. 18 novembre 2015, che ha espunto dalla lista il territorio di Hong Kong.

Ne consegue che, per esempio, devono essere indicati in UNICO 2016:

  • i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese della Malesia (o altri Paesi espunti con il D.M. 27 aprile 2015) sostenuti entro il 10 maggio 2015;

  • i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese di Hong Kong (D.M. 18 novembre 2015) sostenuti entro il 29 novembre 2015

La nuova norma prevede inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possano definire preventivamente insieme all’Agenzia Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Per poter dedurre, invece, i costi eccedenti il valore normale al contribuente spetta l’onere della prova. Nel caso in cui il contribuente dimostri che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione spetta in misura piena.