Archivi tag: nota di credito

Le novità sulla nota di variazione IVA

La legge di Stabilità 2016 ha apportato importanti novità all’art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle note di variazione IVA.

Ha innanzitutto individuato tutti i casi in cui la nota di variazione può essere emessa a seguito di mancato pagamento, per poter recuperare l’imposta originariamente liquidata; i casi sono:

  • fallimento;

  • liquidazione coatta amministrativa;

  • concordato preventivo;

  • amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

  • ristrutturazione debiti ex art. 182-bis, legge fallimentare;

  • piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare;

  • procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

In questi casi l’emissione della nota di credito non soggiace alla regola temporale annuale dall’effettuazione dell’operazione.

Non è stato compreso tra le ipotesi di mancato pagamento il caso del committente/cessionario che acceda a una delle procedure di esdebitazione da sovraindebitamento regolate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 .

Il “nuovo” art. 26 individua anche la data dalla quale il creditore può emettere la nota di variazione. In particolare prevede che la facoltà di emettere la nota di credito decorre:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose.

Pertanto non si dovrà più attendere la conclusione della procedura e l’IVA potrà essere recuperata all’avvio della procedura concorsuale. Qualora poi il creditore dovesse incassare il suo credito o una parte dello stesso, scatterà l’obbligo di emettere corrispondente nota di variazione in aumento.

Per quanto riguarda le procedure esecutive individuali ricordiamo che le stesse si considerano infruttuose:

  1. quando dal verbale di pignoramento presso terzi, redatto dall’ufficiale giudiziario, risulta che non vi sono beni o crediti da pignorare;

  2. quando dal verbale redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da sottoporre a pignoramento, ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

  3. quando l’asta per la vendita dei beni pignorati sia andata deserta per tre volte e si decide d’interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Per espressa previsione dell’art. 26, comma 5, riformulato nel caso in cui il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di emettere la nota di variazione per mancato pagamento a carico del soggetto di cui al quarto comma, lettera a), il curatore non deve procedere alla registrazione del documento ricevuto.

ATTENZIONE

Decorrenza delle novità

Per espressa previsione normativa le disposizioni che riguardano l’emissione di nota di credito “immediata” in caso di procedure concorsuali (lett. a)) si applicheranno nel caso in cui il committente o cessionario sia assoggettato a una procedure concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.