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Agenzia Entrate, altre 100mila lettere

Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio di 100mila lettere ad altrettanti contribuenti in relazione a redditi 2013 che le risultano non dichiarati, in tutto o in parte. Le lettere viaggeranno per posta elettronica certificata o per posta ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Ini-Pec.

Anche in questa occasione le lettere per la compliance non sono avvisi di accertamento, ma semplici comunicazioni con le quali l’Agenzia Entrate informa che, dall’incrocio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte.

In particolare, le lettere saranno indirizzate a contribuenti persone fisiche e originate da anomalie relative a:

  • redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca;

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge;

  • redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza;

  • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali;

  • redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;

  • alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale;

  • redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.

Le lettere di compliance conterranno:

  • l’identificativo della comunicazione;

  • i dati presenti in Anagrafe tributaria riguardanti i contratti di locazione registrati, i redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;

  • gli estremi del modello di dichiarazione presentato, in cui non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti ovvero l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;

  • il reddito e/o la rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

I destinatari delle lettere potranno giustificare l’anomalia riscontrata o, qualora riconoscessero l’errore segnalato, presentare una dichiarazione integrativa beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Con questa nuova tornata di comunicazioni, sono previste novità sul fronte dell’assistenza: i destinatari di queste lettere, troveranno nel proprio “cassetto fiscale” la dichiarazione 2014 (con i redditi 2013), pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato (disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio. Potranno quindi effettuare le correzioni in modalità assistita, inviare l’integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti.

Nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguardasse redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), sarà disponibile on line anche il prospetto precompilato del quadro da rettificare o integrare.

I destinatari di queste comunicazioni potranno in ogni caso continuare a rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate oppure chiedere chiarimenti a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento”.

PEC irregolari e conseguenze

email

Dallo scorso 1° giugno 2016, il Registro Imprese ha avviato la procedura prevista dal MISE per la cancellazione degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata) non più attivi, revocati e non univoci (cioè non riferibili a un’unica impresa o riferibili a un professionista anziché all’impresa).

Ogni primo giorno del mese (escluso il mese di agosto) saranno pubblicati gli elenchi di imprese per cui dalle verifiche automatiche si è riscontrato che l’indirizzo PEC non è conforme alle vigenti disposizioni.

Ogni impresa indicata negli elenchi deve regolarizzare l’iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’elenco all’Albo Camerale, mediante due procedure alternative tra loro:

  1. l’iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, presentando quindi una pratica di variazione;

  2. comunicazione all’Ufficio Conservatore della Camera di Commercio qualora venisse rinnovato l’indirizzo PEC già dichiarato.

Decorso il termine dei 45 giorni l’ufficio chiederà al Giudice del Registro delle imprese di cancellare l’indirizzo PEC non regolare.

La mancata regolarizzazione comporterà inoltre:

  • la sospensione delle domande di iscrizione presentate successivamente al decreto di cancellazione emesso dal Giudice del Registro per un termine massimo di 3 mesi per le società e un termine massimo di 45 giorni per le imprese individuali, con invito a iscrivere un indirizzo PEC valido ed univoco;

  • l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 2630 c.c. per le società e di cui all’art. 2194 c.c. per le imprese individuali, poiché l’omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta il rigetto dell’istanza, che si intende come “non presentata”.

Sui siti internet di gran parte delle Camere di Commercio sono pubblicati gli elenchi degli indirizzi PEC riscontrati come inattivi. Ne segnaliamo alcuni:

Camera di Commercio

Sito Internet

Milano

http://www.mi.camcom.it/documents/10157/163589/elenco-imprese-iscrizione-ufficio-revoca-cessazione-pec.pdf/f83ef2c8-0441-4e2c-943c-a84229db6ef8

Bologna

http://www.bo.camcom.gov.it/albo-on-line/archivio-digitale/lista-p.e.c.-revocate-ai-sensi-dellart.-2190-c.c.-comunicazione-di-avvio-del-procedimento/allegato-elenco-p.e.c.-revocate/view

Torino

https://www.to.camcom.it/pec-irregolari

Verona

http://www.vr.camcom.it/content/cancellazioni-dufficio

Ricordiamo che la Posta Elettronica Certificata è ormai diventata la principale modalità adottata dalla Pubblica Amministrazione (e anche da molti privati) per la notifica di atti (ad esempio, avvisi di pagamento, accertamenti fiscali, ingiunzioni) il cui mancato riscontro entro un certo numero di giorni comporta la loro definitività o esecutività. È pertanto fondamentale tenere monitorato quotidianamente l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Registro delle Imprese e indirizzi PEC inattivi

Tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese.

L’indirizzo PEC comunicato al Registro Imprese deve essere attivo: non deve cioè essere scaduto né revocato. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell’impresa.

Se la casella PEC comunicata al Registro imprese:

  • risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);

  • è stata revocata dal gestore;

  • è stata cancellata d’ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente

l’impresa ha l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati, iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Secondo quanto disposto dalla Direttiva n. 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l’ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive. In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, sensi dell’art. 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione.

L’impresa si troverebbe così priva di un indirizzo PEC. Da ciò discendono inevitabili conseguenze negative riguardanti le successive domande di iscrizione di fatti o di atti relativi all’impresa, che non potranno essere gestite.

Saranno quindi “sospese” in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno infine “rifiutate”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 c.c., per le imprese individuali, e dall’art. 2630 c.c., per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.