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Canone RAI nuove risposte alle domande più frequenti

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Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.D.L., n. 246/1938) e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Con la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 152 a 159, legge n. 208/2015) sono state introdotte delle novità riguardanti il canone di abbonamento:

  • è stato ridotto a 100 euro (non più 113,50) il canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2016;

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;

  • è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Per tali soggetti, quindi, il pagamento del canone non potrà più avvenire tramite bollettino postale.

Il pagamento mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche avverrà in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno. Solo per il 2016 il primo addebito del canone sarà effettuato a partire dalla prima fattura successiva al 1° luglio 2016.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

In caso di possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività, il canone TV speciale, cioè per gli esercizi pubblici, continuerà invece ad essere pagato con le modalità tradizionali.

L’Agenzia Entrate ha pubblicato chiarimenti sulle principali problematiche affrontate dai contribuenti e segnalate ai canali di assistenza dell’Agenzia e della Rai in merito al canone tv e alla presentazione della dichiarazione di non detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle domande pervenute e pubblicate sul sito internet (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/canone+tv).

Tra gli ultimi chiarimenti segnaliamo:

  • Bed and breakfast, canone speciale per la tv – I contribuenti che sono titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A.

  • Residenza all’estero – Il cittadino residente all’estero che ha un’abitazione in Italia deve pagare il canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all’interno dell’abitazione. In caso contrario, se è titolare di un’utenza elettrica residenziale, può presentare l’autocertificazione per l’esenzione dal pagamento del canone.

  • Il caso della moglie erede – Cosa succede se in una famiglia che non possiede la tv, muore il marito intestatario dell’utenza elettrica? La moglie in qualità di erede può presentare la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal pagamento del canone, in bolletta, compilando il quadro A del modello.

  • Se una famiglia ha già presentato disdetta del canone – I coniugi che hanno già presentato, nel 2015, la disdetta per cessione dell’apparecchio tv e che non sono venuti in possesso di ulteriori apparecchi televisivi, devono presentare la dichiarazione sostitutiva.