Archivi tag: reverse charge

Nuovi chiarimenti dell’Agenzia Entrate sulla fattura elettronica

In data 12 novembre 2018 si è tenuto un Videoforum che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro e dell’Agenzia Entrate.

In tale occasione l’Agenzia Entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti che risultavano ancora irrisolti. In sintesi i punti che sono stati chiariti:

  • ai fini della detrazione IVA, occorre essere in possesso di una fattura valida, e quindi di una fattura elettronica regolarmente transitata tramite il SdI. Diversamente (ad esempio se la fattura è stata emessa erroneamente in cartaceo) la detrazione IVA è sanzionabile;

  • non sussiste l’obbligo di comunicazione dei dati fatture (cosiddetto spesometro) per le fatture ricevute da soggetti esonerati dal nuovo obbligo (ad esempio soggetti minimi e forfettari) anche se le predette fatture sono regolarmente emesse in formato cartaceo senza transitare dal SdI;

  • le autofatture per omaggi e per autoconsumo devono essere necessariamente emesse in XML e devono essere inviate al SdI;

  • nel caso di integrazione di fatture d’acquisto riportanti il codice N6 (Reverse Charge) è possibile sia predisporre un documento di integrazione separato da inviare in conservazione insieme alla fattura originaria (e quindi senza farlo transitare al SdI), oppure, qualora si usufruisca in via esclusiva del sistema di conservazione dell’Agenzia Entrate, che non permette di aggiungere file alla conservazione, è possibile procedere all’integrazione emettendo un’autofattura che transita dal SdI. Il documento sarà così conservato. Per gli acquisti intra e extra UE permane l’obbligo di invio del cosiddetto “esterometro”, pertanto nessuna ulteriore comunicazione è obbligatoria;

  • non vi è obbligo di emissione della fattura, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, per operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA;

  • non sono state modificate le disposizioni in tema di fattura differita, pertanto rimarrà valida la possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

  • i consumatori finali, i condomini, i regimi agevolati possono decidere di comunicare un indirizzo telematico a cui farsi recapitare le fatture elettroniche, potendo così optare di non farsi recapitare copia cartacea o analogica della fattura elettronica;

  • nel caso in cui la fattura elettronica emessa riporti un numero di partita IVA o un codice fiscale inesistente, il SdI scarta la fattura in quanto non conforme all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso in cui, invece, la fattura riporti un identificativo IVA cessato o di un soggetto deceduto, la fattura sarà correttamente emessa ai fini fiscali. L’Agenzia eventualmente effettuerà successivamente dei controlli sulla veridicità dell’operazione;

  • nel caso di fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, il numero e la data della dichiarazione d’intento devono essere indicati in uno dei campi disponibili del tracciato XML, ad esempio “causale”.

Il “nuovo” reverse charge 2015

Lo scorso 27 marzo 2015 è stata pubblicata dall’Agenzia Entrate la circolare n. 14/E che ha fornito i primi chiarimenti riguardo all’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), prevista dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), e in vigore dallo scorso 1° gennaio 2015:

nel settore edile;

nel settore energetico;

e per le cessioni di pallet (bancali in legno) “recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”.

Settore edile e connessi

Dal 1° gennaio 2015 l’obbligo di inversione contabile è stato esteso alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici” sconfinando quindi in settori diversi da quello edile (come per esempio il settore delle pulizie).

Rileva l’attività svolta e non l’attività principale del prestatore. I soggetti IVA che rendono i servizi indicati devono quindi applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco.

Per le attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, il reverse charge si applica solo in caso di subappalto.

Restano escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera che costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi (la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene).

La circolare n. 14/E ha chiarito la definizione di “edificio” (anche per individuare quali servizi di pulizia sono assoggettati alla nuova normativa) ribadendo che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. La norma non si deve quindi applicare a tutti gli immobili ma solo ai fabbricati come sopra definiti (sia i fabbricati a uso abitativo sia quelli strumentali, anche di nuova costruzione, inclusi i fabbricati in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4).

Restano escluse le prestazioni di servizi relative a terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, eccetera, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti).

Qualora un unico contratto comprenda più prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. La circolare prevede però che, in una logica di semplificazione, se un contratto che comprende diverse prestazioni, assoggettabili o meno al regime, si applicherà l’IVA secondo le modalità ordinarie.

La circolare sostiene che per l’individuazione delle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici si debba fare riferimento alla classificazione delle prestazioni nell’ambito delle attività economiche ATECO 2007 e in proposito osserva che le attività di “demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici” sono espressamente menzionate nelle seguenti voci della Tabella ATECO 2007:

Demolizione

43.11.00 Demolizione

Installazione di impianti relativi ad edifici

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).

Anche con riguardo al termine “completamento” di edifici, la circolare rinvia alle classificazioni fornite dai seguenti codici attività ATECO 2007:

43.31.00 Intonacatura e stuccatura;

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”.

Devono invece essere escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione.

Settore energetico

Il meccanismo del reverse charge è stato esteso anche al settore energetico e, in particolare:

  • ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima Direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

  • ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;

  • alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a).

La nuova disposizione è una misura di carattere temporaneo (fino al 31 dicembre 2018) nel rispetto dei vincoli posti dalla Direttiva 112/2006 (articolo 199-bis).

Con riferimento ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 3 della Direttiva n. 2003/87/CE e ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, la circolare precisa che vanno ricompresi nella fattispecie anche i trasferimenti di certificati che hanno finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, quali ad esempio i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) e le garanzie di origine.

L’Agenzia Entrate ritiene che debbano essere compresi nell’ambito applicativo della lettera d-ter) anche le unità di riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER).

Con riferimento al fatto che l’estensione del reverse charge riguardi le cessioni di gas e di energia elettrica al ‘soggetto passivo-rivenditore’, la circolare n. 14/E precisa che per soggetto passivo-rivenditore deve intendersi “un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica (…) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile” (articolo 7-bis, comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972).

La circolare n. 54/E del 23 dicembre 2004 aveva già precisato che, ai fini della individuazione, in capo al soggetto passivo rivenditore, del requisito dell’acquisto e della rivendita, in via principale, di gas e di elettricità non era necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato, ma bisognava esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti di gas ed elettricità. La stessa circolare aveva inoltre precisato, che non fa venir meno la qualificazione di “rivenditore” la circostanza che una parte del prodotto acquistato possa essere destinato a sopperire agli immediati bisogni del soggetto stesso, nell’ambito ovviamente dell’esercizio della sua attività economica, a condizione che tale uso e consumo sia di trascurabile entità.

Alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto che non sia qualificabile come ‘soggetto passivo-rivenditore’, secondo la definizione sopra riportata, l’IVA deve essere applicata con le modalità ordinarie.

Il meccanismo del reverse charge non può ritenersi applicabile alle cessioni di GPL (Gas di Petrolio Liquefatto), in quanto tale sostanza presenta caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas vettoriati tramite sistemi o reti di gas naturale.

Reverse charge IVA: novità 2015

Legge di stabilità 2015 (L. n.190/2014, art.1, comma 629)

La legge di stabilità 2015 ha ulteriormente ampliato le fattispecie a cui va applicato il meccanismo del reverse charge.

Le nuove fattispecie sono:

decorrenza

termine

Prestazioni di servizi di pulizia negli edifici (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto IVA) individuate nei codici ATECO: 81.21.00, 81.22.02, 81.29.10 solo se relative ad edifici. Per strutture diverse dagli edifici (cisterne, piscine, giardini, macchinari imbullonati, ecc.), si continua invece ad applicare l’IVA.

1/1/2015

a regime

Demolizione edifici – Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei codici ATECO 43.11.00 solo se relative ad edifici

1/1/2015

a regime

Installazione di impianti – Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) di cui ai cod. ATECO: 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09 solo se relative ad edifici.

1/1/2015

a regime

Completamento di edifici – Prestazioni (rese in appalto, subappalto, contratto d’opera a qualunque soggetto Iva) individuate nei cod. ATECO 43.31.00, 43.32.01, 43.32.02, 43.33.00, 43.34.00, 43.39.01, 43.39.09 solo se relative ad edifici.

1/1/2015

a regime

Settore energetico – trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori.

1/1/2015

4 anni

Grande distribuzione organizzata -cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (47.11.1), supermercati (47.11.2), discount alimentari (47.11.3).

Sospesa e in attesa di autorizzazione comunitaria

4 anni

Cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo

1/1/2015

a regime