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Rimborsi dai Comuni per la Tari sulle pertinenze errate

Attuale in questi giorni, a seguito di una risposta al question time del 18 ottobre scorso, è il tema della quota variabile TARI, che alcuni Comuni, in sede di determinazione dell’imposta, hanno applicato in maniera illegittima anche alle pertinenze (box, cantine, ecc.).

Il MEF per chiarire la questione, in data 20 novembre 2017, ha pubblicato la circolare n. 1/2017 con cui illustra la corretta modalità applicativa della TARI.

In sintesi, la TARI si compone di due quote: una fissa, in funzione dei metri quadri degli immobili, e una variabile che dovrebbe cambiare in funzione del quantitativo reale di rifiuti prodotto ma che, in mancanza di strumentazioni adeguate, i Comuni calcolano in rapporto ai componenti dell’utenza (e non in rapporto ai metri quadrati dell’utenza).

La quota fissa di ciascuna utenza domestica viene calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti della stessa.

Viene poi sommata la quota fissa alla quota variabile.

La quota variabile deve quindi essere computata una sola volta e “un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI”.

Alcuni Comuni, commettendo un errore, hanno inserito nel conteggio anche la quota variabile per ciascuna pertinenza; in questi casi l’errore si sarebbe ripetuto dal 2014, anno di entrata in vigore dell’imposta.

Qualora il contribuente voglia verificare se nel proprio Comune la Tari è stata calcolata in maniera errata dovrà analizzare una “bolletta” della tassa rifiuti verificando nel riepilogo dell’importo da pagare se, oltre all’utenza “domestica” principale, sono presenti altre voci “domestica – accessorio” e se è presente il valore “tariffa variabile”. Qualunque cifra riportata sarebbe in quel caso illegittima e il contribuente ha facoltà di richiederne il rimborso.

Il maggior tributo versato può essere chiesto a rimborso entro 5 anni, a pena di decadenza, dal momento in cui è stato effettuato il pagamento e per annualità a partire dal 2014.

Non vi sono particolari formalità per la presentazione dell’istanza di rimborso, ma occorre che siano indicati tutti i dati necessari per identificare il contribuente, l’importo versato, e quello di cui si chiede il rimborso, oltre ai dati identificativi della pertinenza computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Ruoli esattoriali cancellati fino a duemila euro

D. Dirett.15 giugno 2015

Il MEF ha decretato che:

  • i crediti esigibili da Equitalia o altro agente della riscossione, di importo fino a 2 mila euro ed iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1999, devono essere automaticamente annullati;

  • i ruoli di importo maggiore a 2 mila euro, resi esecutivi entro la stessa data del 31 dicembre 1999, saranno discaricati da Equitalia e qualsiasi altro agente della riscossione: tali crediti ritorneranno quindi agli enti titolari dei diritti vantati sul credito, e per il quale non è stata azionata nessuna procedura esecutiva o non pendono giudizi dinanzi all’autorità giudiziaria (ad es. cartelle impugnate per eventuali multe illegittime, come dichiarate di recente dalla Corte Costituzionale) oppure che non vi siano col contribuente accordi di ristrutturazioni o transazioni, oppure ancora, procedure concorsuali o rateizzazioni di pagamento in corso.