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Sanzioni per lotto di fatture elettroniche scartate

Con il Principio di diritto 11 novembre 2019, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha specificato il regime sanzionatorio previsto nel caso di scarto del lotto di fatture elettroniche da parte dello SdI.

EFFETTI dello “SCARTO” della FATTURA ELETTRONICA

REGOLA

RIFERIMENTO NORMATIVO

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considerano “non emesse”.

Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757, par. 2.4

Mancata emissione della fattura elettronica nei termini
  • Tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro per ciascuna violazione commessa
  • Da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo

Per quanto alla Circolare Agenzia Entrate 25 gennaio 1999, n. 23/E, punto 2.1 la fatturazione tardiva è equiparata all’omessa fatturazione; La misura delle predette sanzioni è prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Gli importi sono da intendersi “per ciascuna violazione commessa”; Si applicano, alternativamente, gli istituti del “concorso di violazioni e continuazione” (D.Lgs. n. 472/97 art. 12) e del “ravvedimento operoso” (D.Lgs. n. 472/97 art. 13).

La Circolare Agenzia Entrate 2 luglio 2018, n. 13/E, rammenta che dopo aver ricevuto la notifica di scarto, chi ha emesso fattura deve inviare entro 5 giorni un nuovo documento corretto, che preferibilmente riporti la stessa data e lo stesso numero della fattura errata.

Mancata emissione della fattura elettronica nei termini – 1° semestre 2019

Le sanzioni di cui sopra:

  • non si applicano qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Tale riduzione si applica fino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile. (Circolare Agenzia Entrate 17 giugno 2019, n. 14/E.)
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