Archivi tag: socio-sanitarie

Novità per le prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali

iva

La legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto novità per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi e affrontate nella circolare n. 31/E del 15 luglio 2016 con cui l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti.

La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. A godere dell’aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l’esenzione dall’IVA.

Rispetto alla precedente normativa, possono beneficiare dell’aliquota ridotta al 5% anche le prestazioni erogate nei confronti di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.

Per individuare sotto il profilo temporale la disciplina applicabile ai rinnovi, si fa quindi riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite.

Sintesi delle novità

AMBITO OGGETTIVO:

  • prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;

  • prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da Onlus, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

  • prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;

  • prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

  • prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da Onlus.

AMBITO SOGGETTIVO:

L’aliquota ridotta del 5% si applica qualora le prestazioni di cui sopra siano rese da cooperative sociali e loro consorzi, sia in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia rese direttamente.

DESTINATARI (SOGGETTI SVANTAGGIATI):

  • Anziani ed inabili adulti;

  • Tossicodipendenti;

  • Malati di Aids;

  • Handicappati psicofisici;

  • Minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;

  • Persone migranti;

  • Persone senza fissa dimora;

  • Richiedenti asilo;

  • Detenuti;

  • Donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE, ASSISTENZIALI ed EDUCATIVE di cui all’ART. 10, COMMA 1, NUMERI da 18) a 21) e 27-TER), del D.P.R. 633/1972, rese a SOGGETTI SVANTAGGIATI

SOGGETTO che le FORNISCE

TRATTAMENTO IVA

Cooperative sociali e loro consorzi

Aliquota IVA del 5%

Cooperative non sociali aventi la qualifica di Onlus

Esenzione da Iva

Cooperative non sociali e non Onlus (*)

Aliquota IVA ordinaria del 22%

(*) sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’ambito applicativo delle esenzioni di cui all’art. 10, numeri 18) e 21), del D.P.R. n. 633/1972.

EFFICACIA delle NUOVE REGOLE

OPERAZIONE

ALIQUOTA IVA

Effettuata sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dal 1° gennaio 2016 (a prescindere dalla data di accreditamento della cooperativa).

5%

Effettuata sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2015 e tuttora vigenti.

4%

(in alternativa al regime di esenzione)