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Le novità del decreto attuativo del credito d’imposta pubblicità

È di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il regolamento applicativo del credito d’imposta pubblicità.

Il credito d’imposta, introdotto dalla Manovra correttiva (D.L. n. 50/2017), permette ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e agli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un valore complessivo superiore almeno all’1% di quelli realizzati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, di ottenere un incentivo fiscale.

Il regolamento attuativo è stato firmato ed è in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Per il 2018, i soggetti interessati potranno presentare domanda di ammissione al credito tra il 60° ed il 90° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto, per via telematica sul sito dell’Agenzia entrate.

Per “stessi mezzi di informazione” si dovranno intendere non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo.

Qualora gli investimenti siano effettuati su diversi canali informativi, l’incremento deve essere verificato e calcolato in maniera distinta, considerando i rispettivi incrementi percentuali. Non è tuttavia possibile accedere al credito d’imposta per l’incremento effettuato, ad esempio, sulla stampa, se è diminuito l’investimento sul canale radio televisivo.

Il valore del credito è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. In attesa di ricevere il via libera dalla Commissione europea, anche a micro, piccole e medie imprese e start up innovative il credito sarà riconosciuto provvisoriamente nella misura del 75%.

Sono ammissibili gli investimenti in acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali, locali, anche online, nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

È possibile godere dell’agevolazione anche per gli investimenti incrementali effettuati nel periodo 24 giugno – 31 dicembre 2017, esclusivamente per la pubblicità pubblica sulla stampa, anche online.

Non sono, invece, agevolabili le spese sostenute per televendite, servizi di pronostici giochi, scommesse, servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Il sostenimento delle spese deve essere attestato da soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità o da revisori legali.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite il modello F24.

Per ottenere il credito i soggetti devono presentare istanza telematica.