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Ritenute negli appalti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti superiori a 200.000 euro annui, introdotte dal decreto fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019) collegato alla legge di Bilancio 2020. Sono stati infatti introdotti nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, affidatari e altri soggetti compresi nella disciplina, al fine di contrastare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute. Al ricorrere delle condizioni prescritte dall’art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997, le imprese appaltatrici devono versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24.

La circolare precisa che il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, mentre non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24. L’impresa committente deve monitorare che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici adempiano al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, esaminando le deleghe che le suddette imprese sono tenute a trasmettere a ciascun committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute operate.

La circolare precisa inoltre che la committente assolverà il suo obbligo di riscontro verificando che:

  • le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti maturati dall’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice in qualità di sostituto d’imposta;

  • la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore;

  • le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. Le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue quando queste siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

Se all’esito della predetta attività di controllo, dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute, la committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi, oltre a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scoperta dell’evento, pena l’applicazione (a suo carico) di una disciplina sanzionatoria particolarmente penalizzante.
Sono esclusi dai richiamati obblighi di controllo le persone fisiche e le società semplici che non esercitano attività d’impresa, agricola o arti o professioni e anche il condominio il quale, seppur presente nell’elenco dei sostituti d’imposta (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973), risulta essere privo di beni strumentali propri, non potendo esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale.

La nuova disciplina opera con il versamento dalle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, da eseguirsi entro il 17 febbraio.

Si ricorda che è sempre possibile disapplicare la disciplina in esame, anche in presenza delle condizioni prescritte dall’art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ottiene dall’Amministrazione finanziaria il certificato di regolarità fiscale (c.d. “DURC Fiscale”) da trasmettere alla società committente e della validità di 4 mesi.

La fattura elettronica e le nuove regole per l’acquisto di carburante

L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757/2018, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell’e-fattura.

L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con effetto anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

In tema di cessione di carburante per autotrazione, nell’ambito dei rapporti tra soggetti passivi e ai fini della detraibilità dell’imposta e della deducibilità del costo, l’emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall’Agenzia Entrate.

I mezzi di pagamento sono tutti quelli diversi dal denaro contante, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l’utilizzo delle carte nei contratti di “netting” e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

Non risulterà più obbligatoria l’indicazione del modello e della targa del veicolo, diversamente da quanto era previsto per la “scheda carburante”; rimarrà comunque facoltativo l’inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo. Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa l’indicazione della targa sarà quindi comunque un dato fondamentale per poter stabilire e dimostrare la percentuale di deducibilità del relativo costo.

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un’unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

Gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica sono anch’essi anticipati al 1° luglio 2018.

L’obbligo troverà applicazione per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e l’amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.

Si prenda ad esempio l’impresa A che stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 2019, sarà abolita la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto” spesometro”).

Con riferimento alle operazione di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA italiani dovranno predisporre ed inviare telematicamente un’apposita comunicazione, con le regole determinate nel Provvedimento emanato dall’Agenzia Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Fattura elettronica per carburanti e subappalto dal 1° luglio 2018

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo della fatturazione elettronica sia nei rapporti B2B (con altre Partite Iva) che B2C (verso i consumatori finali).

Quest’obbligo è stato però anticipato a partire dal 1° luglio 2018 relativamente alle cessioni di carburanti per autotrazioni e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori (o subcontraenti) nel contesto di un contratto di appalto pubblico di lavori, servizi o forniture stipulato con la Pubblica Amministrazione con indicazione del relativo Codice unitario progetto (Cup) e Codice identificativo gara (Cig).

Il Cig è il codice univoco che identifica un appalto (art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010); il Cup è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico (delibera CIPE n. 24/2004).

Si ricorda che già dal 31 marzo 2015 i fornitori di tutte  le amministrazioni pubbliche sono obbligati a fatturare elettronicamente le operazioni rese; la Manovra 2018 ha esteso però l’obbligo a tutta la filiera, ricomprendendo le operazioni rese da subappaltatori e subcontraenti e, quindi, da tutta la filiera di imprese che interviene in un appalto.

I soggetti coinvolti sono tutti quelli che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noleggi e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Si prenda a modello un fornitore che deve indicare, su richiesta del suo cliente, il Cup sulle fatture che emette nei suoi confronti e con le quali gli vende, ad esempio, materiale dallo stesso utilizzato per ristrutturare una struttura pubblica. Il caso descritto configura un subappalto e ciò significa che, a partire dal 1° luglio 2018, la fattura dovrà necessariamente essere emessa in forma di fattura elettronica e veicolata attraverso il Sistema Di Interscambio (Sdi).

L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione dell’e-fattura.

In particolare, è stato chiarito che l’obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni da parte di subappaltatori e subcontraenti troverà applicazione per i soli rapporti “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.