Agenzia Entrate, Circolare 9 giugno 2015, n. 22/E
La Legge di Stabilità 2015 ha apportato novità al regime IRAP ed in particolare a previsto:
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la deducibilità integrale del costo del lavoro per i contribuenti che impiegano lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (a decorrere dal 2015);
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l’introduzione di un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP liquidata dai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (a decorrere dal 2015);
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l’abrogazione della riduzione del 10% delle aliquote IRAP (già con effetto dal 2014).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in una recente circolare che:
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si può dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP anche in caso di personale somministrato, ma solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente distaccato sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato).
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le quote TFR maturate a partire dall’esercizio 2015 rientrano nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto del loro stanziamento in bilancio. I fondi accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo; nel caso in cui tali fondi abbiano però generato, in passato, IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario ricalcolare e recuperare l’imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell’art. 88 TUIR.