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Le novità del regime forfettario (Flat Tax)

L’attuale bozza della legge di Bilancio prevede importanti modifiche del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

Le novità riguardano:

  • sia i contribuenti che non aderiscono attualmente al regime, ma che potrebbero beneficiarne dal prossimo 1° gennaio 2019;

  • sia quelli che ne stanno beneficiando ma che potrebbero risultarne “espulsi” dal prossimo 1° gennaio 2019.

In primo luogo, verrà innalzato il limite massimo di ricavi o compensi per usufruire del regime, che diventerà pari a 65.000 euro per tutte le tipologie di attività (a prescindere, quindi, dal codice ATECO dell’attività esercitata). Nel primo anno questo limite è ragguagliato al numero di giorni dall’inizio dell’attività alla fine dell’anno.

Inoltre verranno rimossi i limiti del valore dei beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 euro), delle spese del lavoro dipendente (limite pari a 5.000 euro) e dell’ammontare del reddito da lavoro dipendente o assimilato (attualmente pari a 30.000 euro).

Cause di esclusione

Un importante cambiamento riguarderà le cause di esclusione dal regime: dal 2019 resteranno esclusi dal regime non solo coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali od imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ma anche chi partecipa a società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, a prescindere che si adotti o meno il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 117 TUIR.

Inoltre verranno esclusi i soggetti che avranno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato e che svolgeranno attività di impresa o di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno degli ex datori di lavoro dei due anni precedenti (o altro soggetto agli stessi direttamente o indirettamente riconducibile).

Restano infine confermate le ulteriori cause di esclusione:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito e dunque: agricoltura e attività connesse e pesca, vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione;

  • soggetti non residenti. È prevista un’eccezione per quelli residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In tal caso, però, il soggetto deve produrre nel territorio italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

  • soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

Tassazione

I contribuenti forfettari pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (15%) su un imponibile determinato applicando al fatturato una percentuale di redditività predeterminata in base al codice ATECO dell’attività esercitata.

L’aliquota si riduce al 5 % in caso di nuova attività, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi (realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio), sia inferiore al limite previsto per il regime forfetario.

Le novità di cui abbiamo scritto sono contenute nella bozza di legge di Bilancio che potrebbe subire modifiche prima della sua approvazione (prevista per gli ultimi giorni del 2018).

Nella legge di Bilancio 2018 agevolazioni fiscali, fatturazione elettronica e nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – Supplemento Ordinario n. 62, ha introdotto numerose e interessanti disposizioni fiscali.

Ecco una sintesi delle principali novità per imprese e persone fisiche.

Detrazioni per la riqualificazione energetica

Sono state prorogate al 31 dicembre 2018 le detrazioni IRPEF/IRES, in generale nella misura del 65%, previste per le spese sostenute per determinate tipologie di interventi mirati alla riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Si segnala però la riduzione al 50% dell’aliquota di detrazione per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari.

Sono state altresì rimodulate al 50% le detrazioni per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

La detrazione spetta invece nella misura del 65% per:

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,

  • le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Si applica la detrazione del 50% (fino a un valore massimo di detrazione pari a 30.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

È stata introdotta la detrazione del 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Il beneficio della detrazione spetta ora anche agli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari), e agli enti aventi le stesse finalità, e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le detrazioni sono suddivise in 10 rate annuali di pari importo.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato e la trasmissione, entro 90 giorni dal collaudo, dei dati contenuti nella certificazione energetica all’ENEA.

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica si applicano anche per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali. La detrazione, però, spetta nella misura del 70% nel caso in cui i lavori interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o nella misura del 70% se gli interventi hanno il fine di migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Vi è la possibilità di cedere le detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica.

Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e il bonus mobili

È stata prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio fino al limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

È stato altresì prorogato, e modificato in parte, il cosiddetto “bonus mobili” che prevede, per i soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, un’ulteriore detrazione del 50% per ulteriori spese documentate sostenute nel 2018 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati da gennaio 2017.

L’ammontare complessivo della spesa non può superare i 10.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Bonus aree verdi

È stata introdotta una nuova detrazione per incentivare le opere su giardini, balconi, giardini pensili e terrazze private.

Per l’anno 2018 è prevista infatti una detrazione pari al 36% (da ripartire in 10 quote annuali) delle spese documentate sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare; questa agevolazione non è legata alla ristrutturazione edilizia.

La detrazione spetta per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili; risultano detraibili anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione dei predetti interventi.

Gli interventi devono essere effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Si sottolinea che è prevista la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo da professionisti o imprenditori.

Super e iper ammortamento

Prorogata anche la disciplina del super e iper ammortamento per l’anno 2018.

Si tratta di agevolazioni che prevedono che, ai fini delle imposte sui redditi, per soggetti titolari di reddito d’impresa e per esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, il costo di acquisizione sia maggiorato con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Rispetto al 2017 sono intervenute delle modifiche: il super ammortamento passa dal 40% al 30% e vengono esclusi gli investimenti in veicoli ed altri mezzi di trasporto. Vi è possibilità di usufruire del super ammortamento fino al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L’iper ammortamento viene invece confermato al 150% e sarà possibile usufruirne fino al 31 dicembre 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono state confermate le norme in merito alla documentazione e dichiarazione rese dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro.

Se nel corso di fruizione dell’agevolazione, viene ceduto il bene a titolo oneroso, non viene meno la possibilità di fruire della maggiorazione delle quote se nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa sostituisce il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dalla Legge e se tali caratteristiche vengono attestate, sempre secondo le regole stabilite.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Nel 2018 è possibile usufruire della proroga dei termini per la rivalutazione da parte delle persone fisiche (e società di persone) di partecipazioni societarie non negoziate e terreni edificabili e con destinazione agricola.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare all’intero valore di perizia è confermata all’8% e il termine di versamento della rata unica è fissato al 30 giugno 2018; nel caso invece di opzione in tre rate annuali di pari importo, queste dovranno essere versate, maggiorate di interessi al 3% annuo, il 30 giugno 2018, il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2018.

Possono godere della rivalutazione i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018.

L’Agenzia Entrate, con una vecchia Risoluzione del 2006, riconfermata poi nel 2008, ha chiarito che qualora il contribuente avesse già rivalutato il costo della partecipazione, può usufruire della riapertura dell’agevolazione, scomputando l’imposta sostitutiva già versata e non versando le eventuali rate ancora pendenti.

Dividendi e partecipazioni qualificate con tassazione secca al 26%

Dal 2018 viene allineato il trattamento fiscale tra dividendi e partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”, prevedendo in entrambi i casi l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26%.

I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiranno in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze potranno essere compensate con le relative minusvalenze.

Nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 ha modificato alcune scadenze fiscali, tra cui si segnala:

Adempimento

Scadenza

Invio dei dati delle fatture (spesometro) relativi al primo semestre (o al secondo trimestre, per chi effettua l’invio su base trimestrale)

30/09/2018

Invio del Modello 730

23/07/2018

Invio del Modello Redditi

31/10/2018

Invio del Modello 770

31/10/2018

Invio del Modello Irap

31/10/2018

Invio della CU contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

31/10/2018

  Deducibilità degli acquisti di carburante e relativa detrazione IVA

Al fine di contrastare l’evasione fiscale sono state introdotte delle novità in tema di cessione di carburante verso soggetti IVA per tracciarne e controllarne le operazioni.

A partire dal 1° luglio 2018 vi sarà l’obbligo, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, di debito o prepagate), abrogando contestualmente la disciplina delle schede carburanti.

A partire dalla medesima data gli acquisti di carburante per autotrazione saranno documentati con fattura elettronica.

Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è previsto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione da calcolarsi per il 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite i sistemi di pagamento elettronico con carta di credito.

Le cessioni verso soggetti IVA saranno documentate da fattura elettronica, mentre i corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati all’Agenzia Entrate.