Torna il falso in bilancio

Legge 27 maggio 2015, n. 69

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 27 maggio 2015, n. 69 contenente, oltre ad un pacchetto di norme “anticorruzione”, anche la riforma del reato disciplinato dall’art. 2621 del Codice civile titolato “False comunicazioni sociali”.

Le nuove disposizioni, in vigore dal prossimo 14 giugno 2015, reintroducono il reato di falso in bilancio, con sanzioni fino a 5 anni di reclusione per le società non quotate e 8 anni per le quotate. È prevista una riduzione della pena per i fatti di “lieve entità” e l’esclusione della punibilità nei casi di “particolare tenuità del fatto”, circostanza questa che deve essere valutata dal giudice avuto riguardo all’entità del danno cagionato a società, soci e creditori.

Il reato di falso in bilancio può essere ascritto a:

  • amministratori

  • direttori generali

  • dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari

  • sindaci e liquidatori

in ipotesi di esposizione “consapevole” di “fatti materiali rilevanti” non rispondenti al vero, oppure di omissione “consapevole” di “fatti materiali rilevanti” la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale la stessa appartiene), in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

L’indicazione errata di dati rilevanti oppure l’omessa esposizione di cui sopra, può riguardare:

  • bilancio

  • relazioni

  • altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, che siano previste dalla legge.