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Credito d’imposta 2020 sugli investimenti in beni strumentali

La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), tra le tante novità, prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
In particolare, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa;

Restano esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, Tuir;

  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;

  • i fabbricati e le costruzioni;

  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);

  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge n. 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).

L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, il credito d’imposta non spetta per:

  • gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento ex art. 1, D.L. n. 34/2019);

  • gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% ex art. 1, commi 60 e 62, legge n. 145/2018).

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).

Diversamente dal super ammortamento, l’agevolazione, trattandosi di un credito di imposta e non di un “maggior” costo, spetta ai contribuenti in regime forfetario (legge n. 190/2014).

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni (Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»);

  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili (Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»);

  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.

Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 (cinque) quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione in F24 del credito d’imposta può avvenire a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;

  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).

L’art. 1, comma 195, della legge n. 160/2019 prevede infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

In caso di acquisto, occorre comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

Si riepiloga:

Tipologia di investimenti agevolabili

Limite

Misura del credito d’imposta

Tempo di recupero

Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex “super ammortamento”

fino ad euro 2 milioni

6%

5 quote annuali di pari importo

Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex “iper ammortamento” beni materiali

fino ad euro 2,5 milioni

40%

5 quote annuali di pari importo

oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni

20%

Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex “iper ammortamento” beni immateriali

fino ad euro 700.000

15%

3 quote annuali di pari importo

 

Le novità fiscali del Decreto Dignità

L’11 agosto 2018 è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 96 del 9 agosto 2018, che ha convertito il D.L. n. 87/2018, il cosiddetto “Decreto Dignità”.

In sede di conversione sono state confermate tutte le disposizioni fiscali di rilievo presenti nel Decreto, salvo alcune modifiche alla norma relativa alla decadenza del beneficio del cosiddetto iperammortamento in caso di delocalizzazione all’estero dei beni acquistati.

In sintesi, le novità fiscali più rilevanti:

  • Decadenza dell’agevolazione fiscale dell’iperammortamento, legata all’acquisto dei beni strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, nel caso in cui i predetti beni siano ceduti a titolo oneroso o comunque destinati a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, entro 5 anni dal termine dell’iniziativa agevolativa. La decadenza prevede anche la restituzione dell’agevolazione fruita da effettuarsi con una variazione in aumento del reddito imponibile nel periodo d’imposta della cessione. In sede di conversione in legge è stato stabilito che la decadenza non opera quando la delocalizzazione è solo temporanea in strutture produttive dell’impresa;

  • Proroga per tutto il 2018 della possibilità di compensare somme iscritte a ruolo con crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. Tale possibilità riguarda carichi affidati all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017;

  • Proroga dell’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico per le cessioni di carburante da impianti stradali di distribuzione. L’obbligò sarà in vigore dal 1° gennaio 2019, uniformemente all’obbligo generale di fatturazione elettronica. L’obbligo al 1° luglio 2018 è invece rimasto per i subappaltatori ed i subcontraenti delle filiere di imprese nell’ambito di appalti pubblici;

  • Eliminazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) per le prestazioni di servizi rese dai professionisti dopo il 14 luglio 2018;

  • Non ammissibilità, ai fini del credito d’imposta R&S, dei costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore.

Superammortamento e iperammortamento

La legge di Bilancio 2017 prevede:

  1. la proroga (con l’eccezione dei veicoli a deducibilità limitata) fino al 31 dicembre 2017 (o fino al 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), del super ammortamento prevista dall’art. 1, commi 91 ss., della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi;

  2. una nuova disciplina (iperammortamento) che riconosce:

una maggiorazione nella misura del 150% del costo di acquisizione per i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0;

una maggiorazione ordinaria del 40% del costo di acquisto per i beni immateriali strumentali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0.

L’allegato A della legge di Bilancio 2017 elenca i beni strumentali agevolabili e il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

  1. macchine utensili per asportazione;

  2. macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;

  3. macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime;

  4. macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;

  5. macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;

  6. macchine per il confezionamento e l’imballaggio;

  7. macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio, macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

  8. robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

  9. macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

  10. macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

  11. macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione);

  12. magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

L’allegato B elenca invece i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» a cui spetta una maggiorazione del 40% (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni).

Per poter beneficiare dell’Iperammortamento l’impresa dovrà acquisire:

  • una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

  • invece, per gli i beni di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

1. possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B,

2. è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza di iperammortamenti.