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L’importo del Diritto camerale 2018

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,

  • del 40%, per l’anno 2016, e

  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato).

È disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;

  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

I soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale sono i seguenti:

  • le imprese individuali;

  • le società semplici;

  • le società commerciali;

  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;

  • i consorzi e le società consortili;

  • gli enti pubblici economici;

  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;

  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);

  • società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2018, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Sede Unità
Imprese che pagano in misura fissa
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) 44,00 8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100,00 20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa
Società semplici non agricole 100,00 20,00
Società semplici agricole 50,00 10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001 100,00 20,00
Soggetti iscritti al REA 15,00
Imprese con sede principale all’estero
Per ciascuna unità locale/sede secondaria 55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE
da euro a euro
0,00 100.000,00 200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)
Unità 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a euro 100,00.

L’importo del diritto camerale 2017

Il D.L. n. 90/2014 (“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza

degli uffici giudiziari”) ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare, l’importo del diritto annuale, rispetto all’anno 2014, è stato ridotto:

  • del 35%, per l’anno 2015,

  • del 40%, per l’anno 2016, e

  • del 50%, a decorrere dall’anno 2017

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2017, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2017.

È disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

  • consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;

  • calcolare l’importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

  • effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma PagoPA, in alternativa al modello F24.

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:

  • le imprese individuali;

  • le società semplici;

  • le società commerciali;

  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;

  • i consorzi e le società consortili;

  • gli enti pubblici economici;

  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;

  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);

  • società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001.

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno.

Le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2017, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

Soggetti obbligati

Sede

Unità

Imprese che pagano in misura fissa

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli).

44,00

9,00

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria.

100,00

20,00

Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa

Società semplici non agricole.

100,00

20,00

Società semplici agricole.

50,00

10,00

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001.

100,00

20,00

Soggetti iscritti al REA.

15,00

Imprese con sede principale all’estero

Per ciascuna unità locale/sede secondaria

55,00

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO

ALIQUOTE

da euro

a euro

0,00

100.000,00

200,00 (importo fisso)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

Unità

20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00.

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale.

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a € 100,00.

PEC irregolari e conseguenze

email

Dallo scorso 1° giugno 2016, il Registro Imprese ha avviato la procedura prevista dal MISE per la cancellazione degli indirizzi PEC (posta elettronica certificata) non più attivi, revocati e non univoci (cioè non riferibili a un’unica impresa o riferibili a un professionista anziché all’impresa).

Ogni primo giorno del mese (escluso il mese di agosto) saranno pubblicati gli elenchi di imprese per cui dalle verifiche automatiche si è riscontrato che l’indirizzo PEC non è conforme alle vigenti disposizioni.

Ogni impresa indicata negli elenchi deve regolarizzare l’iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’elenco all’Albo Camerale, mediante due procedure alternative tra loro:

  1. l’iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata, presentando quindi una pratica di variazione;

  2. comunicazione all’Ufficio Conservatore della Camera di Commercio qualora venisse rinnovato l’indirizzo PEC già dichiarato.

Decorso il termine dei 45 giorni l’ufficio chiederà al Giudice del Registro delle imprese di cancellare l’indirizzo PEC non regolare.

La mancata regolarizzazione comporterà inoltre:

  • la sospensione delle domande di iscrizione presentate successivamente al decreto di cancellazione emesso dal Giudice del Registro per un termine massimo di 3 mesi per le società e un termine massimo di 45 giorni per le imprese individuali, con invito a iscrivere un indirizzo PEC valido ed univoco;

  • l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 2630 c.c. per le società e di cui all’art. 2194 c.c. per le imprese individuali, poiché l’omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta il rigetto dell’istanza, che si intende come “non presentata”.

Sui siti internet di gran parte delle Camere di Commercio sono pubblicati gli elenchi degli indirizzi PEC riscontrati come inattivi. Ne segnaliamo alcuni:

Camera di Commercio

Sito Internet

Milano

http://www.mi.camcom.it/documents/10157/163589/elenco-imprese-iscrizione-ufficio-revoca-cessazione-pec.pdf/f83ef2c8-0441-4e2c-943c-a84229db6ef8

Bologna

http://www.bo.camcom.gov.it/albo-on-line/archivio-digitale/lista-p.e.c.-revocate-ai-sensi-dellart.-2190-c.c.-comunicazione-di-avvio-del-procedimento/allegato-elenco-p.e.c.-revocate/view

Torino

https://www.to.camcom.it/pec-irregolari

Verona

http://www.vr.camcom.it/content/cancellazioni-dufficio

Ricordiamo che la Posta Elettronica Certificata è ormai diventata la principale modalità adottata dalla Pubblica Amministrazione (e anche da molti privati) per la notifica di atti (ad esempio, avvisi di pagamento, accertamenti fiscali, ingiunzioni) il cui mancato riscontro entro un certo numero di giorni comporta la loro definitività o esecutività. È pertanto fondamentale tenere monitorato quotidianamente l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Registro delle Imprese e indirizzi PEC inattivi

Tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese.

L’indirizzo PEC comunicato al Registro Imprese deve essere attivo: non deve cioè essere scaduto né revocato. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell’impresa.

Se la casella PEC comunicata al Registro imprese:

  • risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);

  • è stata revocata dal gestore;

  • è stata cancellata d’ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente

l’impresa ha l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati, iscritti nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Secondo quanto disposto dalla Direttiva n. 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l’ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive. In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, sensi dell’art. 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione.

L’impresa si troverebbe così priva di un indirizzo PEC. Da ciò discendono inevitabili conseguenze negative riguardanti le successive domande di iscrizione di fatti o di atti relativi all’impresa, che non potranno essere gestite.

Saranno quindi “sospese” in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno infine “rifiutate”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 c.c., per le imprese individuali, e dall’art. 2630 c.c., per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.