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Venerdì 27 dicembre 2019 – scadenza versamento acconto IVA

Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento dell’acconto iva i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2018 con un debito IVA.

Sono esclusi dal versamento i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
  • hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2019 per i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2019 per i contribuenti mensili;
  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991;
  • operano nel regime dei contribuenti “minimi” e dei “forfettari”;
  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2019 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2019 (se mensili);
  • sono contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili IVA;
  • sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.

 

Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o nostro tramite in qualità di intermediario abilitato) con modello F24:

  • codice 6013 per i contribuenti mensili
  • codice 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2019 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2019 (nel caso dei contribuenti trimestrali). È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

 

Modalità di calcolo

L’importo da versare può essere determinato utilizzando tre modalità di calcolo alternative:

  1. metodo storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2019 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2018, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
    1. il contribuente mensile nel 2018 diventato trimestrale nel 2019 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2018;
    2. il contribuente trimestrale nel 2018 diventato mensile nel 2019 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2018 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
  2. analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2019. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
    1. le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    2. le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    3. le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
  3. previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

 

Sanzioni

In caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Qualora il contribuente dovesse accorgersi dell’errore nella previsione per difetto, potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, versando l’acconto dovuto con riduzione della sanzione:

  • allo 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino al 1,40% per 14 giorni di ritardo.
  • al 1,5% se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo),
  • al 1,67% se la violazione verrà sanata entro 90 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo).
  • al 3,75% se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 2019 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo).

Se il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

  • ad un 1/3 (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
  • a 2/3 (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per i soggetti passivi IVA che operano in regime di scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 ha chiarito che devono determinare l’acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico/previsionale/effettivo), tenendo conto dell’IVA versata all’Erario nell’ambito di tale meccanismo.

L’art. 10-ter del D.Lgs n. 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 250.000 euro e che la medesima omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. Il contribuente non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

il Decreto legge fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, collegato alla Manovra 2020, ha previsto la riduzione del predetto limite da 250.000 euro a 150.000 euro, limite che potrebbe essere ulteriormente modificato in sede di conversione in legge del decreto, la cui approvazione è prevista proprio in prossimità della scadenza del 27 dicembre (entro 60 giorni), con effetti già sul debito IVA 2018.

Le nuove scadenze per le dichiarazioni Redditi 2018 e 730

Con il D.L. n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, era stato stabilito, già dal 2017, lo spostamento dal 16 giugno al 30 giugno (quest’anno 2 luglio perché il 30 giugno cade di sabato) della scadenza per il versamento delle imposte IRPEF, IRES E IRAP da Modello Redditi.

Di conseguenza, per il 2018, il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% è fissato al 20 agosto (30 giorni dal 2 luglio + proroga estiva).

Le nuove scadenze fiscali valgono sia per le persone fisiche sia per le società di persone e per le società di capitali.

Anche il termine per l’invio del Modello 730 è stato modificato. La scadenza del 730/2018 è fissata al 23 luglio 2018 per il modello inviato autonomamente dal contribuente (Modello 730 precompilato) o tramite l’assistenza fiscale del sostituto d’imposta o di un CAF, commercialista o altro intermediario autorizzato.

Per chi consegna il modello 730 al sostituto d’imposta il termine è invece fissato al 9 luglio (il 7 cade di sabato).

Si ricorda che il pagamento non va effettuato se l’importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tabella riepilogativa dei versamenti

(termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)

Dichiarazione

Termine versamento unica soluzione o prima rata (**)

senza maggiorazione

con maggiorazione dello 0,40%

Redditi PF 2018

e Redditi SP 2018

02.07.2018

20.08.2018

Redditi SC 2018

entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta

entro i 30 giorni successivi

Irap 2018

02.07.2018

20.08.2018

(**) I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l’aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

Per i contribuenti che pagheranno con maggiorazione dello 0,40%, in considerazione dello slittamento al 20 agosto della scadenza della prima rata, il termine di pagamento delle prime due rate coinciderà.

Sanzioni IMU e TASI con ravvedimento

immobili

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Con il D.Lgs. n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 1 gennaio 2017, anticipato al 1 gennaio 2016 dalla legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) al comma 133.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;

  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;

  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;

  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni, per regolamento, permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

Attenzione

Il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo“, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,2% annuo.

Già a decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);

  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;

  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;

  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

Le scadenze di UNICO 2016

scadenze

Salvo quanto precisato in seguito per i soggetti interessati dalla proroga, il 16 giugno 2016 scade il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2015. I versamenti possono essere effettuati entro il 18 luglio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% (il 16 luglio cade di sabato).

Il pagamento non va effettuato se l’importo a debito, riferito alla singola imposta, è inferiore o uguale a 12 euro, per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali, o a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA.

Tabella riepilogativa dei versamenti
(termini ordinari per soggetti non interessati dagli studi di settore)

Modello IVA

(presentato in forma autonoma)

16 marzo 2016

Senza maggiorazione dello 0,4%

Modello IVA

(presentato in forma unificata)

16 marzo 2016

Senza maggiorazione dello 0,4%

16 giugno 2016

Con maggiorazione dell’1,20% (3 x 0,40%)

18 luglio 2016

Con maggiorazione dell’1,60% (4 x 0,40%)

Unico PF 2016

e Unico SP 2016

16 giugno 2016

18 luglio 2016

Con maggiorazione dello 0,40%

Unico SC 2016

Entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta oppure, per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione

Entro i 30 giorni successivi

Irap 2016

16 giugno 2016

18 luglio 2016

Con maggiorazione dello 0,40%

I versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto possono essere rateizzati in rate mensili (entro il mese di novembre) di pari importo e con l’aggiunta di interessi nella misura del 4% annuo.

Le rate mensili scadono:

  • entro la fine di ciascun mese per i soggetti privati;

  • entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita IVA.

Ricordiamo che tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione; poiché quest’anno il 20 agosto cade di sabato, il termine è posticipato al 22 agosto.

I versamenti derivanti dal modello 730 vengono liquidati con la retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati).

La proroga dei versamenti per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore.

Con un DPCM attualmente in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche quest’anno è stata prevista una proroga dal 16 giugno al 6 luglio 2016, del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

In mancanza di ulteriori dettagli, riteniamo debbano applicarsi gli stessi criteri già adottati negli anni passati e quindi la proroga dovrebbe riguardare tutti i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.

Nel momento in cui scriviamo non sono disponibili ulteriori elementi ma riteniamo possa essere considerato attendibile il prospetto riepilogativo che segue (e che sarà oggetto di aggiornamento o conferma non appena sarà disponibile il testo del DPCM):

Riepilogo scadenze

Contribuenti assoggettati a studi di settore

Contribuenti NON assoggettati a studi di settore

Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata)

6 luglio 2016

16 giugno 2016

In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 luglio 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 luglio 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA.

Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata)

22 agosto 2016

18 luglio 2016

In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2016 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 agosto 2016 per i contribuenti non titolari di partita IVA.