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Le novità del regime forfettario (Flat Tax)

L’attuale bozza della legge di Bilancio prevede importanti modifiche del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014.

Le novità riguardano:

  • sia i contribuenti che non aderiscono attualmente al regime, ma che potrebbero beneficiarne dal prossimo 1° gennaio 2019;

  • sia quelli che ne stanno beneficiando ma che potrebbero risultarne “espulsi” dal prossimo 1° gennaio 2019.

In primo luogo, verrà innalzato il limite massimo di ricavi o compensi per usufruire del regime, che diventerà pari a 65.000 euro per tutte le tipologie di attività (a prescindere, quindi, dal codice ATECO dell’attività esercitata). Nel primo anno questo limite è ragguagliato al numero di giorni dall’inizio dell’attività alla fine dell’anno.

Inoltre verranno rimossi i limiti del valore dei beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 euro), delle spese del lavoro dipendente (limite pari a 5.000 euro) e dell’ammontare del reddito da lavoro dipendente o assimilato (attualmente pari a 30.000 euro).

Cause di esclusione

Un importante cambiamento riguarderà le cause di esclusione dal regime: dal 2019 resteranno esclusi dal regime non solo coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali od imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ma anche chi partecipa a società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, a prescindere che si adotti o meno il regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 117 TUIR.

Inoltre verranno esclusi i soggetti che avranno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato e che svolgeranno attività di impresa o di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno degli ex datori di lavoro dei due anni precedenti (o altro soggetto agli stessi direttamente o indirettamente riconducibile).

Restano infine confermate le ulteriori cause di esclusione:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito e dunque: agricoltura e attività connesse e pesca, vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione;

  • soggetti non residenti. È prevista un’eccezione per quelli residenti in uno degli Stati membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In tal caso, però, il soggetto deve produrre nel territorio italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

  • soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

Tassazione

I contribuenti forfettari pagano un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (15%) su un imponibile determinato applicando al fatturato una percentuale di redditività predeterminata in base al codice ATECO dell’attività esercitata.

L’aliquota si riduce al 5 % in caso di nuova attività, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi (realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio), sia inferiore al limite previsto per il regime forfetario.

Le novità di cui abbiamo scritto sono contenute nella bozza di legge di Bilancio che potrebbe subire modifiche prima della sua approvazione (prevista per gli ultimi giorni del 2018).

Nella legge di Bilancio 2018 agevolazioni fiscali, fatturazione elettronica e nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – Supplemento Ordinario n. 62, ha introdotto numerose e interessanti disposizioni fiscali.

Ecco una sintesi delle principali novità per imprese e persone fisiche.

Detrazioni per la riqualificazione energetica

Sono state prorogate al 31 dicembre 2018 le detrazioni IRPEF/IRES, in generale nella misura del 65%, previste per le spese sostenute per determinate tipologie di interventi mirati alla riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Si segnala però la riduzione al 50% dell’aliquota di detrazione per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari.

Sono state altresì rimodulate al 50% le detrazioni per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

La detrazione spetta invece nella misura del 65% per:

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,

  • le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Si applica la detrazione del 50% (fino a un valore massimo di detrazione pari a 30.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

È stata introdotta la detrazione del 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Il beneficio della detrazione spetta ora anche agli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari), e agli enti aventi le stesse finalità, e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le detrazioni sono suddivise in 10 rate annuali di pari importo.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato e la trasmissione, entro 90 giorni dal collaudo, dei dati contenuti nella certificazione energetica all’ENEA.

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica si applicano anche per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali. La detrazione, però, spetta nella misura del 70% nel caso in cui i lavori interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o nella misura del 70% se gli interventi hanno il fine di migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Vi è la possibilità di cedere le detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica.

Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e il bonus mobili

È stata prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio fino al limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

È stato altresì prorogato, e modificato in parte, il cosiddetto “bonus mobili” che prevede, per i soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, un’ulteriore detrazione del 50% per ulteriori spese documentate sostenute nel 2018 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati da gennaio 2017.

L’ammontare complessivo della spesa non può superare i 10.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Bonus aree verdi

È stata introdotta una nuova detrazione per incentivare le opere su giardini, balconi, giardini pensili e terrazze private.

Per l’anno 2018 è prevista infatti una detrazione pari al 36% (da ripartire in 10 quote annuali) delle spese documentate sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare; questa agevolazione non è legata alla ristrutturazione edilizia.

La detrazione spetta per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili; risultano detraibili anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione dei predetti interventi.

Gli interventi devono essere effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Si sottolinea che è prevista la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo da professionisti o imprenditori.

Super e iper ammortamento

Prorogata anche la disciplina del super e iper ammortamento per l’anno 2018.

Si tratta di agevolazioni che prevedono che, ai fini delle imposte sui redditi, per soggetti titolari di reddito d’impresa e per esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, il costo di acquisizione sia maggiorato con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Rispetto al 2017 sono intervenute delle modifiche: il super ammortamento passa dal 40% al 30% e vengono esclusi gli investimenti in veicoli ed altri mezzi di trasporto. Vi è possibilità di usufruire del super ammortamento fino al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L’iper ammortamento viene invece confermato al 150% e sarà possibile usufruirne fino al 31 dicembre 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono state confermate le norme in merito alla documentazione e dichiarazione rese dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro.

Se nel corso di fruizione dell’agevolazione, viene ceduto il bene a titolo oneroso, non viene meno la possibilità di fruire della maggiorazione delle quote se nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa sostituisce il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dalla Legge e se tali caratteristiche vengono attestate, sempre secondo le regole stabilite.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Nel 2018 è possibile usufruire della proroga dei termini per la rivalutazione da parte delle persone fisiche (e società di persone) di partecipazioni societarie non negoziate e terreni edificabili e con destinazione agricola.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare all’intero valore di perizia è confermata all’8% e il termine di versamento della rata unica è fissato al 30 giugno 2018; nel caso invece di opzione in tre rate annuali di pari importo, queste dovranno essere versate, maggiorate di interessi al 3% annuo, il 30 giugno 2018, il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2018.

Possono godere della rivalutazione i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018.

L’Agenzia Entrate, con una vecchia Risoluzione del 2006, riconfermata poi nel 2008, ha chiarito che qualora il contribuente avesse già rivalutato il costo della partecipazione, può usufruire della riapertura dell’agevolazione, scomputando l’imposta sostitutiva già versata e non versando le eventuali rate ancora pendenti.

Dividendi e partecipazioni qualificate con tassazione secca al 26%

Dal 2018 viene allineato il trattamento fiscale tra dividendi e partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”, prevedendo in entrambi i casi l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26%.

I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiranno in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze potranno essere compensate con le relative minusvalenze.

Nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 ha modificato alcune scadenze fiscali, tra cui si segnala:

Adempimento

Scadenza

Invio dei dati delle fatture (spesometro) relativi al primo semestre (o al secondo trimestre, per chi effettua l’invio su base trimestrale)

30/09/2018

Invio del Modello 730

23/07/2018

Invio del Modello Redditi

31/10/2018

Invio del Modello 770

31/10/2018

Invio del Modello Irap

31/10/2018

Invio della CU contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

31/10/2018

  Deducibilità degli acquisti di carburante e relativa detrazione IVA

Al fine di contrastare l’evasione fiscale sono state introdotte delle novità in tema di cessione di carburante verso soggetti IVA per tracciarne e controllarne le operazioni.

A partire dal 1° luglio 2018 vi sarà l’obbligo, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, di debito o prepagate), abrogando contestualmente la disciplina delle schede carburanti.

A partire dalla medesima data gli acquisti di carburante per autotrazione saranno documentati con fattura elettronica.

Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è previsto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione da calcolarsi per il 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite i sistemi di pagamento elettronico con carta di credito.

Le cessioni verso soggetti IVA saranno documentate da fattura elettronica, mentre i corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati all’Agenzia Entrate.

La nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI)

La legge di Bilancio 2017 definitivamente approvata il 6 dicembre 2016 prevede un nuovo art. 55-bis del Tuir, che regolamenta l’Imposta sul Reddito d’Impresa (IRI).

L’IRI è una imposta “opzionale” alla quale potranno aderire gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e anche dalle società a responsabilità limitata trasparenti.

L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF che si applica con l’aliquota prevista per l’IRES (24% dal periodo d’imposta 2017) sulla quota di utili non distribuiti e quindi trattenuti presso l’impresa;

L’opzione per aderire al regime IRI dura 5 periodi d’imposta, è rinnovabile e dev’essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.

Per impedire fenomeni di doppia imposizione, le riserve formatesi con utili di esercizi ante opzione e quindi già stati tassati secondo le regole IRPEF ordinarie, in sede di prelevamento non avranno alcun effetto sull’applicazione dell’IRI.

Le perdite d’impresa maturate in regime di IRI saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza negli stessi, senza alcun vincolo temporale.

Nulla cambia ai fini previdenziali: la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tenere conto del reddito determinato ai fini Iri ma dell’intero reddito d’impresa conseguito dall’impresa (come avviene in caso di mancata opzione).

L’IRI è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e quindi, in caso di opzione, le detrazioni IRPEF (comprese quelle per familiari e per il versamento di contributi previdenziali obbligatori) saranno limitate alla quota di reddito che continuerà ad essere assoggettato ad IRPEF.

L’intento della norma, come emerge espressamente nella relazione illustrativa del disegno di legge, è quello di armonizzare il sistema tributario mediante un trattamento fiscale uniforme tra le imprese individuali e le società di persone (assoggettate all’IRPEF – imposta progressiva) e le società di capitali assoggettate all’IRES (imposta fissa al 24% dal periodo d’imposta 2017). L’IRI premia inoltre la crescita e lo sviluppo delle attività produttive mediante il reinvestimento degli utili all’interno delle piccole e medie imprese in regime di contabilità ordinaria.

Attenzione, però, perché l’IRI potrebbe non essere sempre vantaggiosa e in alcuni casi potrebbe comportare un aggravio della tassazione in capo all’imprenditore.

Come già anticipato, trattandosi di imposta sostitutiva dell’IRPEF, l’assoggettazione del reddito all’IRI potrebbe infatti compromettere la capienza del reddito imponibile IRPEF ai fini dell’integrale recupero di oneri deducibili (quali, per esempio, i contributi previdenziali obbligatori) o di detrazioni (per spese detraibili, ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, ecc.).

Infine, le imprese attualmente in contabilità semplificata, dovranno tener conto anche dei maggiori oneri derivanti dal passaggio al regime ordinario. In questi casi dovrà anche essere considerata l’altra novità prevista dalla legge di Bilancio 2017 che introduce il principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cosiddette “imprese minori” assoggettate a contabilità semplificata (art. 66 del Tuir; art. 5-bis, comma 1-bis , D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 18 , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Anche se l’opzione andrà esercitata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2017, è opportuno esaminare in anticipo gli effetti che l’opzione IRI potrebbe comportare, tanto più per quei soggetti che si trovano in regime “semplificato” e potrebbero decidere di passare all’ordinario già dal 1° gennaio 2017.

Novità del regime forfettario per i contribuenti (già) minimi

lavoro

Il regime forfettario, in vigore dal 1° gennaio 2015, disciplinato dalla legge n. 190 del 2014, commi da 54 a 89, costituisce il regime naturale dei soggetti che possiedono i requisiti previsti dal comma 54 e non incorrono in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Al ricorrere di ambedue le suddette condizioni, coloro che, nel 2014, applicavano il regime fiscale di vantaggio sono transitati di diritto, nel 2015, nel regime forfetario.

In alternativa, agli stessi contribuenti è stata riconosciuta la possibilità di:

  • optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;

  • optare per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e, comunque, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età (comma 88);

  • applicare il regime agevolato del comma 65, introdotto per favorire la costituzione di nuove attività produttive, per il periodo che residua dalla data di inizio dell’attività (comma 87).

La legge di Stabilità per il 2016 ha, tuttavia, introdotto significative modifiche al regime forfetario, applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare:

  • sono state elevate le soglie relative ai ricavi o compensi percepiti nell’anno precedente cui fare riferimento per l’accesso al regime;

  • è stata abrogata la norma che prevedeva l’esclusione dal regime di coloro che, nell’anno precedente, avevano percepito redditi d’impresa, arte o professione prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati;

  • è stato previsto che possono accedere al regime i lavoratori dipendenti e pensionati con reddito massimo di 30.000 euro.

Anche le agevolazioni previste per le nuove attività, di cui al comma 65, hanno subito delle modifiche rilevanti, concernenti nello specifico:

  • i criteri di determinazione del reddito imponibile (è stato abolito l’abbattimento di un terzo del reddito determinato forfetariamente);

  • la misura dell’imposta sostitutiva applicabile (ridotta dal 15% al 5%);

  • il periodo di applicazione del beneficio (da tre a cinque anni – a partire da quello in cui l’attività è iniziata).

Tanto premesso, sebbene, in via generale, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio (art. 3 del D.P.R. n. 442 del 1997), nel caso di specie, stante le significative modifiche sopra elencate, l’Agenzia Entrate ritiene applicabile la deroga contenuta nell’art. 1 del citato decreto, secondo cui “è comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.”

Conseguentemente, i soggetti che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario, ovvero avevano scelto di applicare il regime fiscale di vantaggio, possono, dal 1° gennaio 2016, revocare detta opzione e accedere al regime forfetario. Nel caso, poi, in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui al comma 65 previste per le nuove attività economiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Assegnazione agevolata di beni ai soci

La legge di Stabilità 2016 prevede interessanti agevolazioni in materia di assegnazione di beni ai soci di s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a..

L’assegnazione di beni ai soci può avvenire:

  • in fase di liquidazione della società;

  • in fase di liquidazione della quota al socio receduto o escluso;

  • in fase di riduzione reale del capitale mediante attribuzione di beni;

  • ma anche in caso di distribuzione di utili in natura.

La normativa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 è rivolta alle s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., purché i soci risultino iscritti a libro soci (laddove prescritto) alla data del 30 settembre 2015 (oppure vi vengano iscritti entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016 per effetto di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015), che pongano in essere, entro il 30 settembre 2016, assegnazioni o cessioni ai soci di beni immobili diversi da quelli di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR n. 917/1986 (cioè dagli immobili strumentali per destinazione in quanto utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore), o di beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

La destinazione del bene va considerata e valutata alla data dell’atto (indipendentemente da quale fosse in precedenza).

La normativa si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Sono agevolabili le assegnazioni di:

  • immobili, ancorché strumentali per natura (A/10, B, C, D ed E), che non siano però utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività di impresa da parte del loro possessore, anche se locati, concessi in comodato a terzi, ecc;

  • immobili merce (oggetto di produzione e scambio);

  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa e qualificabili come “beni merce”;

  • immobili-patrimonio: sono beni non rientranti né nella categoria dei beni merce, né in quella di beni strumentali, ma sempre a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività (trattasi, per esempio, di abitazioni e/o terreni edificabili o meno locati a terzi o comunque non utilizzati per l’attività);

  • immobili di società di gestione, ove locati a terzi (sia abitativi che non);

  • terreni agricoli, anche se utilizzati dalle società operanti nel settore agricolo per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento.

L’agevolazione consiste nella:

  • riduzione al 50% delle aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili;

  • applicazione in misura fissa delle imposte ipotecarie e catastali;

  • applicazione di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (per gli immobili il valore normale può essere assunto in misura pari a quello catastale). L’imposta è sostitutiva si applica con le seguenti aliquote:

    • 8% per le società operative;

    • 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti.

Alle eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano, si applica l’imposta sostitutiva del 13%.

L’imposta sostitutiva va versata:

  • per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016;

  • per il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Regime dei minimi 5% anche nel 2015

Legge 27 febbraio 2015, n. 11, di conversione del D.L. n. 192/2014 (c.d. “Milleproroghe”)

Il Decreto “Milleproroghe”, definitivamente approvato il 26 febbraio 2015, prevede l’estensione, anche per il 2015, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (quello con imposta sostitutiva al 5%).

Potranno aderire al regime anche i contribuenti che iniziano l’attività nel 2015.