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La tassa di vidimazione 2018 dei libri sociali

Entro il 16 marzo di ciascun anno:

  • le società di capitali,

  • le società consortili,

  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),

  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,

  • le società cooperative,

  • le società di mutua assicurazione,

  • gli enti non commerciali,

  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2018 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;

  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2018 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2018.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).

L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

Stampa e aggiornamento registri contabili e libro inventari

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini) tenuti con sistemi meccanografici è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi” (D.L. 10 giugno 1994, n. 357, art. 7, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1994, n. 489).

Per le registrazioni relative al 2016 il termine per la stampa dei registri è differente rispetto a quello previsto per le registrazioni 2015 in quanto è mutato il termine per la presentazione delle dichiarazioni.

Il termine è fissato:

  • al 31 gennaio 2018 (tre mesi dopo il 31 ottobre 2017) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);

  • per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 31 ottobre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.

La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Per quanto riguarda il registro beni ammortizzabili, l’art. 16, D.P.R. n. 600/1973, impone come termine di predisposizione e stampa, quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l’anno 2016 entro il 31 ottobre 2017.

Con riferimento al libro inventari, si ricorda che entro la scadenza dovrà essere non solo stampato, ma anche firmato dall’imprenditore e/o legale rappresentante pena, nei casi più gravi, “l’invalidazione della contabilità”.

Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo:

  • nei libri o scritture a modulo continuo o a fogli singoli la denominazione o la partita IVA dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine;

  • nei libri rilegati i dati sopra citati vanno riportati solo sulla copertina del libro.

La numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate.

Per il libro giornale ed il libro inventari, la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l’indicazione pagina per pagina dell’anno cui si riferisce. L’anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.

Qualora si eserciti la facoltà di vidimare i libri (l’obbligo di vidimazione iniziale è stato soppresso ma resta la facoltà), la numerazione è progressiva per anno, con l’indicazione dell’anno in cui è effettuata la bollatura (Circolare Agenzia delle Entrate n. 92/E del 22 ottobre 2001).

Per i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione

I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

  • gli imprenditori individuali;

  • le società di persone;

  • le società cooperative;

  • le mutue assicuratrici; 

  • i G.E.I.E.;

  • i consorzi di cui all’articolo 2612 c.c.;

  • le società estere;

  • le associazioni e fondazioni;

  • gli enti morali.

Per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.

I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

  • le società per azioni;

  • le società in accomandita per azioni;

  • le società a responsabilità limitata;

  • le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;

  • le sedi secondarie di società estere;

  • i consorzi ed aziende di enti locali;

  • gli enti pubblici.

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:

  • applicazione di marche da bollo nell’ultima pagina numerata;

  • versamento con mod. F23, con codice tributo 458T.

In ogni caso, l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.

Sono esenti dall’imposta di bollo:

  • le Cooperative edilizie; occorre indicare sul libro il titolo di esenzione: art. 66, commi 6 bis e 6 ter, D.L. n. 331/1993 convertito con legge n. 427/1993;

  • le O.N.L.U.S. – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – (art. 17 D.Lgs. n. 460/1997);

  • le cooperative sociali, che devono però indicare il numero di iscrizione nell’albo delle cooperative.

Versamento della tassa di vidimazione 2017 dei libri sociali

Entro il 16 marzo di ciascun anno:

  • le società di capitali,

  • le società consortili,

  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),

  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

  • le società di persone,

  • le società cooperative,

  • le società di mutua assicurazione,

  • gli enti non commerciali,

  • le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine.

La misura della tassa anche per il 2017 sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;

  • 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1 gennaio 2017 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2017.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – sezione “Erario” – annualità per la quale si versa la tassa).

Stampa di libro giornale e libro inventari

Il termine per la stampa annuale dei registri fiscali (registri iva, libro giornale, libro inventari e mastrini), tenuti con sistemi meccanografici, è previsto “entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Per le registrazioni relative al 2015 la stampa dei registri dovrà quindi essere effettuata:

  • entro il 30 dicembre 2016 (tre mesi dopo il 30 settembre 2016) per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (01/01 – 31/12);

  • per le società di capitali con termine di presentazione della dichiarazione redditi diverso dal 30 settembre, la scadenza della stampa dei registri scade entro tre mesi dall’invio del loro relativo modello unico.

La norma prevede inoltre che, in caso di controlli e ispezioni, i dati devono risultare aggiornati sugli appositi supporti magnetici, quindi pronti per la stampa contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.

Per quanto riguarda il registro beni ammortizzabili, l’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973 impone, come termine di predisposizione e stampa, quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, quindi per l’anno 2015 entro il 30 settembre 2016.

Con riferimento al libro inventari, si ricorda che entro la scadenza dovrà essere non solo stampato, ma anche firmato dall’imprenditore e/o legale rappresentante pena, nei casi più gravi, “l’invalidazione della contabilità”.

Le scritture possono essere tenute usando libri rilegati, a fogli singoli o a modulo continuo:

  • nei libri o scritture a modulo continuo o a fogli singoli la denominazione o la partita IVA dell’impresa e il tipo di libro vanno riportati su tutte le pagine;

  • nei libri rilegati i dati sopra citati vanno riportati solo sulla copertina del libro.

La numerazione è eseguita per facciata utilizzabile, le facciate non numerate devono essere annullate.

Per il libro giornale ed il libro inventari, la numerazione delle pagine deve effettuarsi prima della loro utilizzazione e per ciascun anno, con l’indicazione pagina per pagina dell’anno cui si riferisce. L’anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa della pagina.

Qualora si eserciti la facoltà di vidimare i libri (l’obbligo di vidimazione iniziale è stato soppresso ma resta la facoltà), la numerazione è progressiva per anno, con l’indicazione dell’anno in cui è effettuata la bollatura (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 92 del 22 ottobre 2001).

Per i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione.

I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

  • gli imprenditori individuali;

  • le società di persone;

  • le società cooperative;

  • le mutue assicuratrici;

  • i G.E.I.E.;

  • i consorzi di cui all’art. 2612 c.c.;

  • le società estere;

  • le associazioni e fondazioni;

  • gli enti morali.

Per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, per la numerazione e bollatura di libri o registri, l’imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione.

I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

  • le società per azioni;

  • le società in accomandita per azioni;

  • le società a responsabilità limitata;

  • le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;

  • le sedi secondarie di società estere;

  • i consorzi ed aziende di enti locali;

  • gli enti pubblici.

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:

  • applicazione di marche da bollo nell’ultima pagina numerata;

  • versamento con mod. F23, con codice tributo 458T.

In ogni caso, l’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.

Sono esenti dall’imposta di bollo:

  • le cooperative edilizie, occorre indicare sul libro il titolo di esenzione (art. 66, commi 6 bis e 6 ter, D.L. n. 331/1993, convertito con legge n. 427/1993);

  • le O.N.L.U.S., Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 17, D.Lgs. n. 460/1997);

  • le cooperative sociali, che devono però indicare il numero di iscrizione nell’albo delle cooperative.