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Le novità della Certificazione Unica 2020

Per il periodo d’imposta 2019, i sostituti d’imposta devono:

  • Rilasciare le certificazioni uniche ai percipienti entro il 31 marzo 2020 (mediante invio postale o consegna diretta);

  • Trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 9 marzo 2020 (il 7 cade di sabato).

L’Agenzia Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2020, riguardano:

  • premi di risultato: al fine di gestire le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività, che ha previsto un’imposta sostitutiva Irpef e addizionali al 10%, è stata aggiunta la relativa sezione con i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione ed una nuova casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre amministrazioni dello Stato;

  • regime speciale (D.Lgs. n. 147/2015): in tale sezione è possibile indicare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la propria residenza nel nostro Paese. In tali casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell’ammontare;

  • nuovo regime fiscale delle locazioni brevi: in base a quanto previsto dalla nuova normativa, i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione di portali web, sono tenuti ad applicare sull’eventuale canone o corrispettivo pagato dall’utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della certificazione unica in qualità di sostituti di imposta;

  • APE volontaria: nuovo spazio riservato all’APE volontaria ovvero per l’indicazione del credito riconosciuto dall’INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull’anticipo finanziario a garanzia pensionistica;

  • aliquote TFS trattamento di Fine Servizio (D.L. n. 4/2019): la detassazione del TFS ha ridotto l’imposta , con tre aliquote variabili in base al momento in cui il TFS viene erogato rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, nella Certificazione Unica 2020 fanno la loro comparsa i relativi tre nuovi campi;

  • Campione d’Italia: è prevista un’apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d’Italia. La legge n. 136/2018 ha previsto una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di euro 26.000, in favore dei redditi prodotti in euro a Campione d’Italia;

  • Impatriati: nelle istruzioni di compilazione è previsto uno specifico capitolo sulle agevolazioni per il rientro dei cervelli istituite dal decreto Fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019) collegato alla Manovra di Bilancio 2020.

Ritenute negli appalti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ambito applicativo delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti superiori a 200.000 euro annui, introdotte dal decreto fiscale (D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in legge, n. 157/2019) collegato alla legge di Bilancio 2020. Sono stati infatti introdotti nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, affidatari e altri soggetti compresi nella disciplina, al fine di contrastare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute. Al ricorrere delle condizioni prescritte dall’art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997, le imprese appaltatrici devono versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24.

La circolare precisa che il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, mentre non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24. L’impresa committente deve monitorare che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici adempiano al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, esaminando le deleghe che le suddette imprese sono tenute a trasmettere a ciascun committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute operate.

La circolare precisa inoltre che la committente assolverà il suo obbligo di riscontro verificando che:

  • le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti maturati dall’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice in qualità di sostituto d’imposta;

  • la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all’opera prestata dal lavoratore;

  • le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all’ammontare della relativa retribuzione corrisposta. Le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue quando queste siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

Se all’esito della predetta attività di controllo, dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute, la committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi, oltre a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scoperta dell’evento, pena l’applicazione (a suo carico) di una disciplina sanzionatoria particolarmente penalizzante.
Sono esclusi dai richiamati obblighi di controllo le persone fisiche e le società semplici che non esercitano attività d’impresa, agricola o arti o professioni e anche il condominio il quale, seppur presente nell’elenco dei sostituti d’imposta (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973), risulta essere privo di beni strumentali propri, non potendo esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale.

La nuova disciplina opera con il versamento dalle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, da eseguirsi entro il 17 febbraio.

Si ricorda che è sempre possibile disapplicare la disciplina in esame, anche in presenza delle condizioni prescritte dall’art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ottiene dall’Amministrazione finanziaria il certificato di regolarità fiscale (c.d. “DURC Fiscale”) da trasmettere alla società committente e della validità di 4 mesi.

I nuovi obblighi per le ritenute fiscali negli appalti

Dal 1° gennaio 2020, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha previsto nuovi obblighi in materia di ritenute fiscali e compensazioni a committenti e appaltatori.

In particolare, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi:

  • di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa,

  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,

  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente,

è tenuto a richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti e assimilati direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera e del servizio.

Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici dovranno effettuare i versamenti delle ritenute con F24 specifico per singolo committente, senza poter effettuare compensazioni con propri crediti fiscali. Inoltre, entro i 5 giorni lavorativi successivi, dovranno trasmettere al committente:

  • le deleghe di pagamento;

  • un elenco nominativo dei lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente nel mese precedente (identificati mediante codice fiscale), con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La norma permette all’Agenzia delle Entrate di definire con proprio provvedimento delle modalità di trasmissione telematica di queste informazioni.

Gli obblighi si applicano ai sostituti d’imposta residenti nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sul reddito e quindi a:

  • società;

  • enti pubblici e privati diversi dalle società;

  • soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (associazioni professionali, società di persone ecc.);

  • imprese individuali commerciali e agricole;

  • persone fisiche esercenti arti e professioni;

  • curatori o commissari liquidatori.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23 dicembre 2019 ha chiarito che il criterio di quantificazione delle ritenute attribuibili alla commessa deve essere oggettivo, quale, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. La stessa risoluzione stabilisce che le informazioni fornite dalle imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici servono al committente per verificare il corretto versamento delle ritenute (quindi ponendo a carico di quest’ultimo un obbligo di controllo). La risoluzione dell’Agenzia Entrate n. 109/E del 24 dicembre 2019 ha inoltre stabilito i dati da indicare negli F24. In particolare deve essere indicato il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello unitamente al codice fiscale del committente.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non provveda alla trasmissione di quanto indicato sopra, oppure non esegua il versamento delle ritenute, il committente ha l’obbligo di sospendere i pagamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera, oppure per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto a quanto indicato nella documentazione trasmessa. Inoltre egli deve comunicare il mancato pagamento entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate.

Se il committente viola gli obblighi previsti da questa norma, incorre in una sanzione pari a quella applicata alla parte appaltatrice/affidataria/ subappaltatrice per le relative omissioni. In particolare, le sanzioni possibili sono le seguenti (che si riducono se l’impresa affidataria effettua il ravvedimento operoso):

  • in caso di violazione dell’obbligo di effettuazione delle ritenute, 20% dell’ammontare non trattenuto;

  • in caso di omesso o tardivo versamento delle ritenute, 30% dell’importo versato o ritardato;

  • in caso di incompletezza dei modelli F24 (se non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che esegue i versamenti), da 100 a 500 euro.

Fino al pagamento delle ritenute l’impresa appaltatrice/affidataria /subappaltatrice non può esperire alcuna azione esecutiva a tutela del proprio credito. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108/E del 23 dicembre 2019 ha stabilito che questi obblighi trovano applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in data precedente al 1° gennaio 2020.

La norma prevede tuttavia una importante disciplina alternativa, nella quale gli obblighi descritti non trovano applicazione. In tal caso è necessario che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente di possedere, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute, i seguenti requisiti:

  • esistenza in attività da almeno 3 anni;

  • regolarità con gli obblighi dichiarativi;

  • versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

  • assenza di iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti di riscossione relativi a imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamenti siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Questa disposizione però non si applica se le somme sono oggetto di rateazione non ancora decaduta.

A questa comunicazione bisogna allegare una certificazione che attesti la sussistenza di questi requisiti messa a disposizione alle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio. Le imprese che possiedono questi requisiti possono compensare le ritenute con i propri crediti fiscali. Tale certificazione, denominata “DURC Fiscale” è rilasciata presso qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, entro 3 giorni dalla richiesta. Purtroppo non è attualmente prevista una modalità di richiesta telematica. Nel caso in cui fino al 30 aprile 2020, l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione (in tal senso la Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 12 febbraio 2020).

Credito d’imposta 2020 sugli investimenti in beni strumentali

La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), tra le tante novità, prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
In particolare, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa;

Restano esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, Tuir;

  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;

  • i fabbricati e le costruzioni;

  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);

  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge n. 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).

L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, il credito d’imposta non spetta per:

  • gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento ex art. 1, D.L. n. 34/2019);

  • gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% ex art. 1, commi 60 e 62, legge n. 145/2018).

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).

Diversamente dal super ammortamento, l’agevolazione, trattandosi di un credito di imposta e non di un “maggior” costo, spetta ai contribuenti in regime forfetario (legge n. 190/2014).

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni (Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»);

  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili (Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»);

  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.

Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 (cinque) quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione in F24 del credito d’imposta può avvenire a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;

  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).

L’art. 1, comma 195, della legge n. 160/2019 prevede infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

In caso di acquisto, occorre comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

Si riepiloga:

Tipologia di investimenti agevolabili

Limite

Misura del credito d’imposta

Tempo di recupero

Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex “super ammortamento”

fino ad euro 2 milioni

6%

5 quote annuali di pari importo

Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex “iper ammortamento” beni materiali

fino ad euro 2,5 milioni

40%

5 quote annuali di pari importo

oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni

20%

Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex “iper ammortamento” beni immateriali

fino ad euro 700.000

15%

3 quote annuali di pari importo

 

Le principali novità della Legge di Bilancio 2020

Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha introdotto con se numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la loro rimodulazione per gli anni successivi;

  • la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto Crescita” (D.L. 30/4/19, n. 34, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019) che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante; sconto che sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro;

  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;

  • l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);

  • l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

    • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

    • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

    • La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).

  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;

  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;

  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);

  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;

  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;

  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%);

  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente o di pensione superiori a 30.000 euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Venerdì 27 dicembre 2019 – scadenza versamento acconto IVA

Soggetti obbligati

Sono tenuti al versamento dell’acconto iva i titolari di partita IVA che hanno chiuso il periodo fiscale 2018 con un debito IVA.

Sono esclusi dal versamento i contribuenti per i quali l’importo dovuto a titolo di acconto risulti inferiore al minimo dovuto pari ad euro 103,29 e in ogni caso quelli che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso del 2019;
  • hanno cessato l’attività entro il 30 settembre 2019 per i contribuenti trimestrali ed entro il 30 novembre 2019 per i contribuenti mensili;
  • operano in regime agricolo di esonero ex art 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili;
  • esercitano attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
  • sono società o associazioni sportive dilettantistiche e altre che applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991;
  • operano nel regime dei contribuenti “minimi” e dei “forfettari”;
  • sono stati colpiti da calamità naturali per i quali sussista un apposito provvedimento di sospensione dei versamenti;
  • sono imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 settembre 2019 (se trimestrali) o entro il 30 novembre 2019 (se mensili);
  • sono contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili IVA;
  • sono enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini IVA.

Non è previsto alcun esonero per le procedure concorsuali, e quindi anche i curatori fallimentari devono calcolare e versare l’acconto IVA per le imprese fallite.

 

Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato per via telematica (direttamente o nostro tramite in qualità di intermediario abilitato) con modello F24:

  • codice 6013 per i contribuenti mensili
  • codice 6035 per i trimestrali.

Sul versamento dell’acconto da parte dei contribuenti con liquidazione trimestrale (“per opzione”) non è dovuta la maggiorazione per interessi dell’1%.
L’acconto pagato verrà successivamente scomputato dall’ammontare dell’IVA dovuta per il mese di dicembre 2019 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2019 (nel caso dei contribuenti trimestrali). È ammesso il pagamento mediante compensazione con altre imposte e contributi, ma nel rispetto delle condizioni previste dall’attuale normativa.

 

Modalità di calcolo

L’importo da versare può essere determinato utilizzando tre modalità di calcolo alternative:

  1. metodo storico: 88% del versamento relativo all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell’acconto versato lo scorso anno). Se nell’anno 2019 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2018, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
    1. il contribuente mensile nel 2018 diventato trimestrale nel 2019 otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2018;
    2. il contribuente trimestrale nel 2018 diventato mensile nel 2019 otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2018 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
  2. analitico: 100% dell’imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2019. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
    1. le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    2. le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
    3. le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
  3. previsionale: 88% dell’IVA che si prevede di dover versare per l’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso.

 

Sanzioni

In caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione, sulla somma non versata si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Qualora il contribuente dovesse accorgersi dell’errore nella previsione per difetto, potrà ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, versando l’acconto dovuto con riduzione della sanzione:

  • allo 0,1% per ogni giorno di ritardo entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario: varia quindi dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino al 1,40% per 14 giorni di ritardo.
  • al 1,5% se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo),
  • al 1,67% se la violazione verrà sanata entro 90 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo).
  • al 3,75% se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l’anno 2019 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 0,8% annuo).

Se il contribuente non sanasse il mancato versamento dell’acconto mediante ravvedimento operoso, la sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:

  • ad un 1/3 (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973);
  • a 2/3 (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973).

Per i soggetti passivi IVA che operano in regime di scissione dei pagamenti (art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017 ha chiarito che devono determinare l’acconto utilizzando uno dei metodi sopra esaminati (storico/previsionale/effettivo), tenendo conto dell’IVA versata all’Erario nell’ambito di tale meccanismo.

L’art. 10-ter del D.Lgs n. 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore a 250.000 euro e che la medesima omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. Il contribuente non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede all’integrale pagamento di quanto dovuto all’Erario, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, oltre al ravvedimento operoso.

il Decreto legge fiscale n. 124 del 26 ottobre 2019, collegato alla Manovra 2020, ha previsto la riduzione del predetto limite da 250.000 euro a 150.000 euro, limite che potrebbe essere ulteriormente modificato in sede di conversione in legge del decreto, la cui approvazione è prevista proprio in prossimità della scadenza del 27 dicembre (entro 60 giorni), con effetti già sul debito IVA 2018.

Consultazione delle fatture elettroniche – opzione prorogata al 20 dicembre

Con il Provvedimento n. 738239 30 ottobre 2019,  l’Agenzia delle Entrate comunica lo slittamente del termine entro il quale gli operatori Iva (o i loro intermediari delegati) e i consumatori finali potranno aderire (sul portale “Fatture e corrispettivi”) al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute.

Si rammenta che l’opzione per l’adesione al servizio di consultazione è diversa e ulteriore rispetto all’opzione per l’adesione al servizio di conservazione (15 anni). Entrambi i servizi sono forniti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate e le due opzioni devono essere esercitare sul medesimo portale https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it.

L’adempimento, a seguito di proroga, potrà essere assolto entro il 20 dicembre 2019.

La proroga del termine è disposta al fine di recepire le modifiche introdotte dall’art. 14 del D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale collegato alla Manovra) che, aggiungendo i commi 5-bis e 5-ter all’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto che “i file delle fatture elettroniche … sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi”, nonchè un ampliamento dell’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Quindi, considerata la necessità di definire con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”, viene ampliato il periodo transitorio prevedendo la possibilità di effettuare l’adesione al servizio di consultazione fino al 20 dicembre 2019.

Ricordiamo che:

  1. la consultazione è estesa ai consumatori finali (si aderisce tramite Fisconline)
  2. è possibile recedere dal servizio;
  3. con la FAQ (n. 125), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la mancata adesione al servizio di ‘Consultazione’ non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate”.

Sanzioni per lotto di fatture elettroniche scartate

Con il Principio di diritto 11 novembre 2019, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha specificato il regime sanzionatorio previsto nel caso di scarto del lotto di fatture elettroniche da parte dello SdI.

EFFETTI dello “SCARTO” della FATTURA ELETTRONICA

REGOLA

RIFERIMENTO NORMATIVO

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considerano “non emesse”.

Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757, par. 2.4

Mancata emissione della fattura elettronica nei termini
  • Tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro per ciascuna violazione commessa
  • Da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo

Per quanto alla Circolare Agenzia Entrate 25 gennaio 1999, n. 23/E, punto 2.1 la fatturazione tardiva è equiparata all’omessa fatturazione; La misura delle predette sanzioni è prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Gli importi sono da intendersi “per ciascuna violazione commessa”; Si applicano, alternativamente, gli istituti del “concorso di violazioni e continuazione” (D.Lgs. n. 472/97 art. 12) e del “ravvedimento operoso” (D.Lgs. n. 472/97 art. 13).

La Circolare Agenzia Entrate 2 luglio 2018, n. 13/E, rammenta che dopo aver ricevuto la notifica di scarto, chi ha emesso fattura deve inviare entro 5 giorni un nuovo documento corretto, che preferibilmente riporti la stessa data e lo stesso numero della fattura errata.

Mancata emissione della fattura elettronica nei termini – 1° semestre 2019

Le sanzioni di cui sopra:

  • non si applicano qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Tale riduzione si applica fino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile. (Circolare Agenzia Entrate 17 giugno 2019, n. 14/E.)
Link di riferimento

Crisi d’impresa: il CNDCEC elabora la bozza dei primi “Indici di allerta”

L’art. 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

A questi fini, lo stesso articolo 13 specifica che sarà il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Ai professionisti è stato affidato il compito di definire gli indici, ben diversi dagli indicatori che hanno una portata più ampia e che sono previsti dal Codice.

Con Informativa n. 45 del 15 maggio 2019 il CNDCEC ha reso noto di aver sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la società Cerved per la realizzazione degli indicatori della crisi. Per testare gli indicatori su dati campionari sono state svolte diverse analisi e studi/simulazioni sulle imprese.

Cerved ha selezionato l’intera base di imprese presenti nei propri database negli anni 2011- 2016, per coprire un arco temporale sufficientemente ampio ed ottenere evidenze strutturali e non influenzate dalla congiuntura economica. Sono state selezionate le società di capitale con bilanci che hanno manifestato situazioni di insolvenza nel periodo considerato ed è stato costruito un campione rappresentativo dell’economia italiana, abbinando ad ogni impresa insolvente una gemella in normali condizioni operative (campione bilanciato).

Nei primi giorni di settembre, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha reso noto di aver messo a punto la bozza dei parametri che possono innescare la procedura di allerta. Gli indici contenuti nella bozza sono costituiti da grandezze di natura quantitativa o da confronti tra di loro, tenendo presente che la scelta fatta nell’elaborazione del modello è stata quella di minimizzare il numero di falsi positivi, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi. Dove per falsi positivi devono essere intesi i rischi di rendere oggetto di segnalazione imprese di cui è prevista un’insolvenza che poi non si verificherà, mentre per falsi negativi i rischi sono quelli di imprese di cui non è diagnosticata la crisi ma che invece diventeranno insolventi.

Il meccanismo messo a punto prevede allora una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare:

  1. La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell’assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

  2. A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un Dscr (Debt service coverage ratio) a 6 mesi inferiore a 1. Il Dscr è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità.

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, proseguono i dottori commercialisti, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

  1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;

  2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;

  3. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;

  4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;

  5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

L’avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici. La considerazione di uno solo infatti permetterebbe una visione assolutamente parziale e fuorviante. 

Sono stati altresì stabiliti dei valori soglia di allerta in base al settore in cui opera l’azienda.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, che consente di accedere a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • indicatori elementari di affidabilità;
  • indicatori elementari di anomalia.

Si ricorda che il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10. 

Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10) poiché le risultanze negative, dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.

Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.

I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:

  • alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
  • altri, invece, devono elaborati dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.

La verifica dell’esattezza dei dati “pre-calcolati” rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta applicazione degli ISA. Se i dati in possesso del contribuente fossero diversi rispetto a quelli presenti negli archivi del Fisco, potrebbero verificarsi due situazioni:

  1. se i dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle entrate sono corretti, il contribuente potrà adeguare quelli in suo possesso, lasciando invariati i dati estratti con il file in formato XML;
  2. invece, se i dati a disposizione degli archivi del Fisco non sono corretti, il contribuente potrà procedere ad una “forzatura” degli stessi, in modo da allineare i due archivi. In questo caso, il contribuente potrà utilizzare il campo “annotazioni” per indicare le ragioni della rettifica. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrebbe anche avviare le opportune operazioni di verifica.

Con la Circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia ha recentemente pubblicato nuovi chiarimenti per rispondere ai numerosi dubbi sorti in merito all’applicazione degli Indici per il periodo d’imposta 2018. La circolare raccoglie infatti i quesiti e le relative risposte fornite in occasione di incontri e convegni sull’argomento. Tra le diverse casistiche esaminate vi sono l’errata indicazione dell’anno di inizio attività, i dati precalcolati incompleti o diversi da quelli risultati dalle precedenti dichiarazioni, l’incidenza dei costi residuali di gestione, la corrispondenza del numero totale degli incarichi dei professionisti con il modello CU.