Archivi tag: veicoli

Credito d’imposta 2020 sugli investimenti in beni strumentali

La legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019), tra le tante novità, prevede l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
In particolare, l’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa;

Restano esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’art. 164, comma 1, Tuir;

  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;

  • i fabbricati e le costruzioni;

  • i beni elencati nell’allegato 3 della legge n. 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);

  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Danno accesso al credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge n. 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).

L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, il credito d’imposta non spetta per:

  • gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento ex art. 1, D.L. n. 34/2019);

  • gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% ex art. 1, commi 60 e 62, legge n. 145/2018).

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).

Diversamente dal super ammortamento, l’agevolazione, trattandosi di un credito di imposta e non di un “maggior” costo, spetta ai contribuenti in regime forfetario (legge n. 190/2014).

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni (Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»);

  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili (Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni immateriali – software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni – connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»);

  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili.

Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 5 (cinque) quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione in F24 del credito d’imposta può avvenire a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”;

  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

La disciplina del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l’indicazione nella fattura di acquisto del bene di un’apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).

L’art. 1, comma 195, della legge n. 160/2019 prevede infatti che “ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

In caso di acquisto, occorre comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

Si riepiloga:

Tipologia di investimenti agevolabili

Limite

Misura del credito d’imposta

Tempo di recupero

Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex “super ammortamento”

fino ad euro 2 milioni

6%

5 quote annuali di pari importo

Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex “iper ammortamento” beni materiali

fino ad euro 2,5 milioni

40%

5 quote annuali di pari importo

oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni

20%

Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex “iper ammortamento” beni immateriali

fino ad euro 700.000

15%

3 quote annuali di pari importo

 

Nella legge di Bilancio 2018 agevolazioni fiscali, fatturazione elettronica e nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 – Supplemento Ordinario n. 62, ha introdotto numerose e interessanti disposizioni fiscali.

Ecco una sintesi delle principali novità per imprese e persone fisiche.

Detrazioni per la riqualificazione energetica

Sono state prorogate al 31 dicembre 2018 le detrazioni IRPEF/IRES, in generale nella misura del 65%, previste per le spese sostenute per determinate tipologie di interventi mirati alla riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Si segnala però la riduzione al 50% dell’aliquota di detrazione per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari.

Sono state altresì rimodulate al 50% le detrazioni per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

La detrazione spetta invece nella misura del 65% per:

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,

  • gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,

  • le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Si applica la detrazione del 50% (fino a un valore massimo di detrazione pari a 30.000 euro) per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

È stata introdotta la detrazione del 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Il beneficio della detrazione spetta ora anche agli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari), e agli enti aventi le stesse finalità, e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le detrazioni sono suddivise in 10 rate annuali di pari importo.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato e la trasmissione, entro 90 giorni dal collaudo, dei dati contenuti nella certificazione energetica all’ENEA.

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica si applicano anche per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali. La detrazione, però, spetta nella misura del 70% nel caso in cui i lavori interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza maggiore del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o nella misura del 70% se gli interventi hanno il fine di migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Vi è la possibilità di cedere le detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica.

Detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio e il bonus mobili

È stata prorogata al 31 dicembre 2018 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio fino al limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

È stato altresì prorogato, e modificato in parte, il cosiddetto “bonus mobili” che prevede, per i soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio, un’ulteriore detrazione del 50% per ulteriori spese documentate sostenute nel 2018 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, a condizione che gli interventi di recupero edilizio siano iniziati da gennaio 2017.

L’ammontare complessivo della spesa non può superare i 10.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Bonus aree verdi

È stata introdotta una nuova detrazione per incentivare le opere su giardini, balconi, giardini pensili e terrazze private.

Per l’anno 2018 è prevista infatti una detrazione pari al 36% (da ripartire in 10 quote annuali) delle spese documentate sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare; questa agevolazione non è legata alla ristrutturazione edilizia.

La detrazione spetta per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili; risultano detraibili anche le spese sostenute per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione dei predetti interventi.

Gli interventi devono essere effettuati su unità immobiliari ad uso abitativo o sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Si sottolinea che è prevista la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo da professionisti o imprenditori.

Super e iper ammortamento

Prorogata anche la disciplina del super e iper ammortamento per l’anno 2018.

Si tratta di agevolazioni che prevedono che, ai fini delle imposte sui redditi, per soggetti titolari di reddito d’impresa e per esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, il costo di acquisizione sia maggiorato con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Rispetto al 2017 sono intervenute delle modifiche: il super ammortamento passa dal 40% al 30% e vengono esclusi gli investimenti in veicoli ed altri mezzi di trasporto. Vi è possibilità di usufruire del super ammortamento fino al 30 giugno 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L’iper ammortamento viene invece confermato al 150% e sarà possibile usufruirne fino al 31 dicembre 2019 a condizione che alla data del 31 dicembre 2018 venga accettato l’ordine dal fornitore e che avvenga il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono state confermate le norme in merito alla documentazione e dichiarazione rese dal legale rappresentante o da un perito per i beni superiori a 500.000 euro.

Se nel corso di fruizione dell’agevolazione, viene ceduto il bene a titolo oneroso, non viene meno la possibilità di fruire della maggiorazione delle quote se nello stesso periodo d’imposta del realizzo l’impresa sostituisce il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quelle previste dalla Legge e se tali caratteristiche vengono attestate, sempre secondo le regole stabilite.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Nel 2018 è possibile usufruire della proroga dei termini per la rivalutazione da parte delle persone fisiche (e società di persone) di partecipazioni societarie non negoziate e terreni edificabili e con destinazione agricola.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare all’intero valore di perizia è confermata all’8% e il termine di versamento della rata unica è fissato al 30 giugno 2018; nel caso invece di opzione in tre rate annuali di pari importo, queste dovranno essere versate, maggiorate di interessi al 3% annuo, il 30 giugno 2018, il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020.

La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2018.

Possono godere della rivalutazione i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018.

L’Agenzia Entrate, con una vecchia Risoluzione del 2006, riconfermata poi nel 2008, ha chiarito che qualora il contribuente avesse già rivalutato il costo della partecipazione, può usufruire della riapertura dell’agevolazione, scomputando l’imposta sostitutiva già versata e non versando le eventuali rate ancora pendenti.

Dividendi e partecipazioni qualificate con tassazione secca al 26%

Dal 2018 viene allineato il trattamento fiscale tra dividendi e partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”, prevedendo in entrambi i casi l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26%.

I redditi diversi realizzati da partecipazioni qualificate e non qualificate confluiranno in un’unica ed indistinta massa all’interno della quale le plusvalenze potranno essere compensate con le relative minusvalenze.

Nuovo calendario fiscale

La legge di Bilancio 2018 ha modificato alcune scadenze fiscali, tra cui si segnala:

Adempimento

Scadenza

Invio dei dati delle fatture (spesometro) relativi al primo semestre (o al secondo trimestre, per chi effettua l’invio su base trimestrale)

30/09/2018

Invio del Modello 730

23/07/2018

Invio del Modello Redditi

31/10/2018

Invio del Modello 770

31/10/2018

Invio del Modello Irap

31/10/2018

Invio della CU contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata

31/10/2018

  Deducibilità degli acquisti di carburante e relativa detrazione IVA

Al fine di contrastare l’evasione fiscale sono state introdotte delle novità in tema di cessione di carburante verso soggetti IVA per tracciarne e controllarne le operazioni.

A partire dal 1° luglio 2018 vi sarà l’obbligo, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, di debito o prepagate), abrogando contestualmente la disciplina delle schede carburanti.

A partire dalla medesima data gli acquisti di carburante per autotrazione saranno documentati con fattura elettronica.

Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante è previsto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione da calcolarsi per il 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite i sistemi di pagamento elettronico con carta di credito.

Le cessioni verso soggetti IVA saranno documentate da fattura elettronica, mentre i corrispettivi dovranno essere memorizzati in via elettronica e inviati all’Agenzia Entrate.

Beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti all’impresa

accertamento (2)A partire dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che nel periodo d’imposta hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.

La comunicazione va effettuata solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Attenzione

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Sempre dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).

La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

In particolare vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dalla comunicazione:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori;

  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;

  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I beni vanno suddivisi nelle seguenti categorie:

  • autovetture;

  • altri veicoli;

  • unità da diporto;

  • aeromobili;

  • immobili;

  • altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila euro, al netto di IVA).

Il termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti “solari”). Poiché la scadenza originaria del 30 ottobre quest’anno cade di domenica, le comunicazioni andranno effettuate entro lunedì 31 ottobre.

Il super ammortamento del 140%

agevolazioni

La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge n. 208/2015) ha previsto una maggiorazione del 40% del costo fiscale di acquisizione (100% + 40%) sostenuto per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Con la circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 l’Agenzia Entrate ne ha illustrato i dettagli.

Soggetti interessati

Il cosiddetto “super ammortamento” è ammesso per:

  • tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;

  • gli esercenti attività di lavoro autonomo (anche in forma associata) e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione, anche se applicano il regime dei minimi o il regime di vantaggio. Sono invece esclusi gli imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario (i quali determinano il reddito attraverso un coefficiente di redditività sui ricavi o compensi), nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax.

Il beneficio spetta a chi effettua investimenti in beni materiali strumentali nuovi, sia mediante l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing (escluso il mero noleggio), sia per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali e strumentali. Sono, pertanto, esclusi, oltre ai beni immateriali, i beni merce, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. In caso di beni concessi in comodato d’uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della maggiorazione a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività: i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.

I beni devono essere nuovi. L’agevolazione non spetta quindi per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Dall’ambito applicativo dell’agevolazione sono esclusi gli investimenti in:

  • beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;

  • fabbricati e costruzioni;

  • i beni indicati nella tabella seguente (allegato 3 alla legge di Stabilità 2016).

 

Industrie manifatturiere alimentari Imbottigliamento di acque minerali naturali Condutture
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Produzione e distribuzione di gas naturale Condotte per usi civili (reti urbane)
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Stabilimenti termali, idrotermali Condutture
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Produzione e distribuzione di gas naturale Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua Produzione e distribuzione di gas naturale Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni Ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie e ascensori Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

 

Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, in base a criteri di competenza.

Nell’ipotesi in cui l’investimento sia realizzato mediante contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l’opera o porzione di essa risulta verificata e accettata dal committente.

Le spese di acquisizione dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro possono essere dedotte integralmente nell’esercizio in cui sono state sostenute, anche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi l’importo di 516,46 euro per effetto della maggiorazione.

Il super ammortamento è applicabile anche per i mezzi di trasporto a motore.

In particolare, per i veicoli per i quali è previsto un limite massimo di deducibilità (art. 614, comma 1, lettera b, Tuir), sono incrementati del 40% anche i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione fino a:

  • 25.306,39 euro, per le autovetture e gli autocaravan (36.151,98 euro, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);

  • 5.784,32 euro, per i motocicli;

  • 2.892,16 euro, per i ciclomotori.

La maggiorazione è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo previsione contraria di legge.

Il super ammortamento opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria e pertanto non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per:

  • il calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze;

  • la deduzione integrale del costo dei beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;

  • il calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione;

  • il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali per i contribuenti minimi;

  • il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo;

  • il calcolo del valore dei beni strumentali, delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing rilevanti ai fini dell’elaborazione e del calcolo degli studi di settore.

Il super ammortamento si concretizza in una deduzione extracontabile e non deve essere imputato al conto economico.

Per i beni adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa, dell’arte o professione e all’uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40% rileva in misura del 50%.

In sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2015, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che effettuano investimenti agevolati nel periodo 15 ottobre – 31 dicembre 2015 non devono tenere conto della maggiorazione nella determinazione degli acconti Irpef/Ires dovuti per il periodo d’imposta 2015, qualunque sia il metodo adottato. Anche in sede di definizione dell’acconto per il periodo d’imposta 2016, l’imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell’acconto con il metodo storico, andrà determinata senza tener conto del super ammortamento.

Super ammortamenti del 140%

bilancio

Tra le diverse misure previste dalla legge di Stabilità 2016 merita attenzione quella relativa ai c.d. “super ammortamenti”. Un’agevolazione che, oltre ad essere di semplice attuazione senza richiedere domande o costosi iter burocratici, riguarda una platea di contribuenti veramente ampia. I commi 91-97 prevedono, infatti, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140% in relazione ai beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre maggiorati del 40% i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore ad uso promiscuo.

L’agevolazione trae le origini da alcune misure varate dal Governo francese la scorsa estate. A differenza della “Guidi-Padoan” recentemente scaduta, il super ammortamento al 140% considera ai fini del conteggio l’intero ammontare dell’investimento e non solo l’eccedenza, rispetto a spese effettuate negli anni precedenti.

Il meccanismo di applicazione non va ad impattare sul bilancio ma si limita ad agire a livello fiscale, permettendo di dedurre extrancontabilmente un ulteriore 40% del costo fiscalmente ricnosciuto, da ripartire nella vita utile del bene (periodo di ammortamento o leasing).

Il super-ammortamento si traduce, in sostanza, in una variazione extra-contabile da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi, in deroga al principio della previa imputazione al conto economico sulla base del comma 4 dell’articolo 109 del Tuir.

Ad esempio, per un bene il cui costo fiscale è di 100, ammortizzabile  in 10 anni al 10%, la quota di ammortamento fiscalmente deducibile per l’impresa diventa di 14, annui, per tutta la durata dell’ammortamento, anziché di 10, previsti senza tale misura, dato che il costo fiscalmente ammortizzabile è del 140%, anziché del 100%.

Per i soggetti Ires (srl, spa, sapa), per la quota di ammortamento del 2015, il vantaggio netto complessivo al termine dell’ammortamento è pari all’11% del costo (27,5% di 40%), per i soggetti Irpef (persone fisiche, imprese individuali, professionisti) il vantaggio netto minimo è pari ad almeno il 9,2% (23% di 40%).

La maggiorazione del 40% è finalizzata alla determinazione di maggiori quote di ammortamento ai fini IRPEF e IRES e non rileva quindi ai fini delle successive plusvalenze/minusvalenze da cessione. Tali plusvalenze dovranno essere, quindi, calcolate, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del TUIR, come differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione del 40%, derivante dai super ammortamenti. In caso contrario, secondo il MEF, l’eventuale cessione del bene agevolato subito dopo l’acquisto determinerebbe l’emersione di una minusvalenza, vale a dire di un componente negativo di reddito deducibile, che consentirebbe l’immediata monetizzazione di un beneficio, che, invece, l’art. 1 comma 91-97 “spalma” lungo l’intero periodo di ammortamento e, quindi, lungo la presunta vita utile del cespite di riferimento.

Come di consueto nel primo anno di entrata in funzione del bene, la maggiorazione del 40% si applica alla metà della quota di ammortamento ordinariamente deducibile (tranne che per i lavoratori autonomi per i quali non opera il dimezzamento). Questo non influisce, comunque, sul vantaggio complessivo a fine periodo.

 In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40%. Ciò dovrebbe significare che nel calcolare la differenza tra corrispettivo e costo non ammortizzato, quest’ultimo andrà computato come se il beneficio non fosse esistito, fermo restando le quote di ammortamento già dedotte.

Soggetti ammessi all’agevolazione:

  • persone fisiche che svolgono attività produttive di reddito di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del Tuir;
  • associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche;
  • società tra professionisti (STP) costituite ex art. 10 , L. 12 novembre 2011, n. 183;
  • persone fisiche esercenti attività commerciali, anche gestite in forma di imprese familiari o di aziende coniugali;
  • S.n.c. e le s.a.s.;
  • S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.;
  • enti non commerciali con riferimento ai beni facenti parte dell’eventuale attività commerciale;
  • le società di armamento, le società di fatto, che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, le società consortili a rilevanza interna ed esterna, le cooperative e di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati, nonché i trust aventi per esercizio esclusivo l’attività commerciale; le stabili organizzazioni in Italia di società, enti commerciali e persone fisiche non residenti, le società non operative e quelle in liquidazione.

Soggetti esclusi dall’agevolazione:

  • i titolari di redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo, ex art. 53 comma 2 del Tuir;
  • gli imprenditori individuali che si avvalgono del regime forfetario, perché non deducono quote di ammortamento e canoni di leasing;
  • imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito ex art. 5, comma 1 L. 413/91;
  • i soggetti esercenti attività agricole, che determinano il reddito d’impresa, ex art. 56 comma 5 e 56-bis del Tuir;
  • le persone fisiche e le società semplici con riferimento all’attività agricola, svolta entro i limiti dell’art. 32 del Tuir;
  • gli enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa.

Beni agevolabili

Sono tutti i beni ammortizzabili (macchinari, impianti, autovetture, veicoli etc…) con esclusione di:

  • fabbricati e costruzioni,
  • beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
  • gli altri indicati specificatamente nell’Allegato 3 della Legge di stabilità 2016 (es. condutture, materiale rotabile, ferroviario e tranviario, aerei equipaggiati, ecc.).

Sono agevolati i beni materiali strumentali nuovi. Sono, quindi, esclusi gli investimenti in beni immateriali e in beni usati. Secondo i chiarimenti di prassi del passato, il requisito della novità sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, nonché nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto (circolare n. 90/2001). Dovrebbe essere oggetto dell’agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo. Inoltre, con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto (cfr. Circ. Agenzia Entrate n. 5/2015 e n. 44/2009).

Quanto al requisito della strumentalità, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, quindi, esclusi i beni merce (o comunque trasformati o assemblati per la vendita) e i materiali di consumo (si veda Circ. n. 5/E/2015).

La disposizione sui “super ammortamenti” si applica anche alle auto. In particolare, viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR.

La lettera b) stabilisce la deducibilità nella misura:

  • del 20% relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (uso promiscuo);
  • Tale percentuale è elevata all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.Inoltre il limite normalmente previsto di euro 18.076 per le autovetture è elevato a euro 25.823.

In base al riferimento, fatto dal legislatore alla sola lettera b) dell’art. 164 del Tuir, l’agevolazione non si applica alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (lettera b- bis) e alle auto esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (lettera a).

Beni in leasing

Sono agevolabili anche i beni acquisiti in leasing. La norma agevolativa fa riferimento in particolare ai “canoni di locazione finanziaria”, senza specificare il meccanismo applicativo dell’agevolazione per i beni in leasing. Il MEF ha precisato che l’agevolazione per i beni acquisiti in leasing riguarda l’intero valore del bene, cioè sia la quota capitale che il prezzo di riscatto.

Periodo agevolato

Lo sgravio si applicherà per beni produttivi nuovi acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. Rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato dalla norma; a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del Tuir e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure – se diversa e successiva – la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale). Non preclude il beneficio, quindi, il fatto che una parte delle spese per l’investimento sia stata effettivamente sostenuta prima del 15 ottobre. L’agevolazione riguarda le imposte sui redditi e non anche l’Irap e compete a coloro che esercitano un’attività di impresa e agli esercenti arti e professioni.

Perché l’agevolazione possa essere fruita già che entro fine 2015, va verificata l’effettiva immissione del bene nel ciclo produttivo. La circ. della Guardia di Finanza n.1/2008, a titolo esemplificativo, indica come “sintomatici dell’utilizzo del bene”:

  • il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
  • l’impiego di manodopera;
  • l’inserimento del bene nella catena di produzione;
  • le risultanze della contabilità industriale.

Quindi la consegna a partire dal 15 ottobre 2015 è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della fruizione del beneficio già dal 2015. In caso contrario il beneficio slitterà all’anno 2016.

Studi di settore

I beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa trovano specifica indicazione nei modelli di comunicazione ai fini degli studi di settore.

Le disposizioni in esame non producono effetti sui valori stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Dato che tali valori rilevano nel calcolo per la congruità agli studi di settore e sul funzionamento di alcuni indicatori, la nuova previsione di esclusione ha la finalità di neutralizzare gli effetti distorsivi che l’indicazione dei maggiori ammortamenti avrebbe su tali analisi.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L’agevolazione dovrebbe essere cumulabile con altre misure di favore, salvo che le norme non dispongano diversamente. Ad esempio risultano compatibili la c.d. Nuova Sabatini, introdotta dall’art. 2 del DL n. 69/2013, rivolta alle PMI e l’ACE.