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Le principali novità della Legge di Bilancio 2020

Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha introdotto con se numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la loro rimodulazione per gli anni successivi;

  • la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto Crescita” (D.L. 30/4/19, n. 34, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019) che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante; sconto che sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro;

  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;

  • l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);

  • l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

    • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

    • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

    • La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).

  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;

  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;

  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);

  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;

  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;

  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%);

  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente o di pensione superiori a 30.000 euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Sanzioni IMU/TASI e ravvedimento

Il 18 giugno 2018 (il 16 cadeva di sabato) è scaduto il termine per il versamento della prima rata di IMU e TASI. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) .

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, il quale prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;

  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;

  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;

  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi, per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,3% annuo.

Già a decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);

  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;

  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992), se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;

  • con una sanzione fissa, compresa tra 51,00 ed 258,00 euro (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

Ravvedimento IMU e TASI

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede per chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

Con il D.Lgs. n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza dal 1° gennaio 2017, anticipato al 1°gennaio 2016 dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) al comma 133.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30%, con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;

  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;

  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;

  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo.

Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso, per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2017 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,1% annuo.

A decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma è possibile utilizzare la dichiarazione IMU anche per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Con riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);

  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;

  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;

  • con una sanzione fissa, compresa tra euro 51,00 ed euro 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

Sanzioni IMU e TASI con ravvedimento

immobili

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Con il D.Lgs. n. 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 1 gennaio 2017, anticipato al 1 gennaio 2016 dalla legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) al comma 133.

Per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU/TASI (e TARI) il D.Lgs. n. 158/2015 prevede all’art. 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;

  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;

  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;

  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni, per regolamento, permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

Attenzione

Il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo“, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.

Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,2% annuo.

Già a decorrere dall’anno 2014 deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili. Il Dipartimento delle Finanze, con la circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, aveva però precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma può essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);

  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;

  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;

  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

Agevolazione IMU per le abitazioni concesse in comodato a familiari

immobili

MEF, Risoluzione 17 febbraio 2016, n. 1/DF

Il MEF ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU/TASI in caso di abitazione concessa in comodato ai familiari, precisando che:

  • il possesso di un “altro immobile” (oltre alla propria abitazione principale e a quello concesso in comodato) che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento del beneficio fiscale;

  • le eventuali pertinenze dell’immobile concesso in comodato seguono le regole generali, ossia deve applicarsi lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti, comunque, previsti dal comma 2, art. 13, D.L. n. 201/2011;

  • il contratto di comodato in forma scritta deve essere registrato entro 20 giorni dalla data di stipula. Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto doveva quindi essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato entro il 5 febbraio 2016. Sono ammessi anche i contratti verbali di comodato a condizione che siano comunque registrati: ai fini della decorrenza dell’agevolazione, anche per i contratti verbali di comodato va verificata la data di conclusione del contratto.

Legge di Stabilità 2016: sintesi delle principali novità tributarie

La legge di Stabilità 2016 è approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 30 dicembre 2015, Suppl. Ord. n. 70): è formata da un solo articolo, con 999 commi.

Anticipiamo in estrema sintesi le principali (e numerose) novità in ambito tributario:

Tasi e Imu – Abolita la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli (A/1, A/8 o A/9). La Tasi viene abolita anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa, mentre sugli immobili locati a canone concordato i proprietari verseranno Imu e Tasi ridotta del 25%.

Si prevede inoltre:

  • una riduzione al 50% della base imponibile Imu per gli immobili dati in comodato a genitori o figli;

  • nuovi criteri per l’esenzione Imu dei terreni agricoli;

  • una riduzione della tassazione Tasi per i “beni merce”;

  • la possibilità per i Comuni di confermare la stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8‰) del 2015;

  • in particolare, per le unità immobiliari concesse in comodato, l’Imu si applica al 50% se:

  • il comodato è stato concesso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

  • il contratto è stato registrato;

  • il comodante possiede un solo immobile in Italia;

  • il comodante risiede anagraficamente e dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

  • il soggetto passivo attesta il possesso dei citati requisiti nella dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la conseguente perdita di gettito.

Eliminata l’Imu sui terreni agricoli e sui macchinari d’impresa cosiddetti “imbullonati”, cioè i macchinari e le attrezzature funzionali al processo produttivo fissati al suolo all’interno di capannoni o immobili adibiti alla produzione. Dal 1° gennaio 2016 le imprese potranno escludere questo tipo di macchinari dal calcolo della rendita catastale e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell’Imu.

Clausole di salvaguardia Bloccati gli aumenti di Iva e accise già programmati per il 2016. L’aumento delle accise è previsto solo in caso di gettito dalla proroga della voluntary inferiore alle attese.

Ires Dal 2017, l’aliquota di tassazione passerà dal 27,5% al 24% (conseguente adeguamento della fiscalità latente iscritta in bilancio). Dal 2017, scenderà all’1,20% l’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti ai soggetti Ires. Introdotta dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, un’addizionale di 3,5 punti percentuali. Dal 2017, per gli enti creditizi e finanziari, integrale deducibilità degli interessi passivi.

Irap Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre, viene cancellata l’Irap in capo ai produttori agricoli titolari di reddito agrario. Sono comprese nell’agevolazione anche le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale e le cooperative (e loro consorzi) agricole e della piccola pesca.

Deduzione del costo del lavoro stagionale, nel limite del 70%.

Dal 2016, aumenta di 2.500 euro la deduzione forfetaria spettante ai soggetti passivi “minori”.

Esclusi dall’IRAP i medici convenzionati con ospedali se in quelle strutture realizzano più del 75% del loro reddito complessivo.

Ammortamento beni strumentali per titolari di redditi d’impresa, artisti e professionisti Maggiorazione del 40% del costo dei beni acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono maggiorati del 40% anche i limiti previsti dall’art. 164 del TUIR per la deducibilità dei costi auto.

Sono esclusi dal “super-ammortamento”:

  • i beni materiali strumentali il cui coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5%;

  • fabbricati e costruzioni;

  • beni di cui all’allegato n. 3 alla Legge di Stabilità.

Investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno Credito d’imposta per le sole imprese, in misura diversa a seconda delle dimensioni aziendali:

  • 20% per le piccole imprese;

  • 15% per cento per le medie imprese;

  • 10% per cento per le grandi imprese.

Regime forfettario per imprenditori, artisti e professionisti di “dimensioni ridotte” Modificata la disciplina introdotta dalla Stabilità 2015 per ampliare la platea dei beneficiari. Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, si applica l’aliquota del 5%. La contribuzione previdenziale è ridotta del 35%.

Cessione o assegnazione agevolata di beni ai soci Regime speciale per le Snc, Sas, Srl Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. La norma si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.

Imposta sostitutiva dell’8% ovvero del 10,5% per le non operative in almeno due dei tre anni d’imposta precedenti.

Esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa individuale L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione degli stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Note di credito Iva Completamente riscritto l’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (Variazioni dell’imponibile o dell’imposta). Nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data:

  • della sentenza dichiarativa di fallimento;

  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

  • dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria.

Estensione del meccanismo del reverse charge – Il meccanismo del reverse charge è esteso alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al consorzio di appartenenza, aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio sia tenuto a emettere fattura con il meccanismo dello split payment. Sarà però necessaria l’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Termini per l’accertamento delle imposte Un anno in più per quelli ordinari (il nuovo termine è quindi “entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Proroga di un anno per gli accertamenti relativi agli elementi oggetto di voluntary disclosure. Viene abolita la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte dirette nel caso in cui la violazione comporti l’obbligo di denuncia per reato tributario.

Riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario Anticipata di un anno, al 1° gennaio 2016, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Riammissione al pagamento rateale di debiti tributari Riguarda chi ha perso il beneficio della dilazione nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 in relazione alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza.

Patent box Ritocchi al regime fiscale agevolato per i redditi derivanti da opere di ingegno, marchi e brevetti.

Iva sull’editoria digitale Vengono equiparate agli e-book, già soggetti ad aliquota del 4%, tutte le altre tipologie di pubblicazioni in formato digitale (giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici).

Prestazioni sociosanitarie rese dalle cooperative Assoggettamento alla nuova aliquota Iva del 5%.

Deduzioni per spese non documentate per gli autotrasportatori – Dal 2016 si applica un’unica misura per trasporti regionali e trasporti extraregionali.

Rivalutazione quote e terreni Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potranno rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2016, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze. Unica imposta sostitutiva dell’8%.

Rivalutazione dei beni di impresa Riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2014. Sostitutiva del: 16% beni ammortizzabili, 12% non ammortizzabili, 10% saldo attivo di rivalutazione.

Il maggior valore può ottenere riconoscimento fiscale, a partire dal quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la rivalutazione è stata effettuata.

Circolazione del contante Sale a 3.000 euro il limite dal quale è vietato trasferire denaro contante o libretti al portatore. Per il servizio di rimessa (money transfer), la soglia è fissata a 1.000 euro.

Le aziende della P.A. devono pagare gli emolumenti superiori a mille euro mediante strumenti telematici. Obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito.

Disciplina fiscale del settore agricolo Innalzata al 15% l’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli. Rideterminate le percentuali di compensazione Iva per le cessioni di latte fresco. Incrementato il coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Produzioni agro energetiche produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti. Agevolazioni per la piccola proprietà contadina estese ai proprietari di masi chiusi e a coniuge e parenti in linea retta.

Fiscalità internazionale Modificata la deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list e la disciplina delle Cfc.

Non residenti Schumacker Estensione della disciplina c.d. “Schumacker” (contribuenti residenti all’estero che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo) a tutti i contribuenti (anche quelli extracomunitari).

Borse di studio Esenzione per quelle del programma “Erasmus plus” e per quelle erogate dalla provincia di Bolzano.

Agevolazione “prima casa” Spetta anche se ancora si possiede la “vecchia” abitazione, purché la si venda entro un anno.

Detrazione Irpef per acquisto di abitazioni di classe energetica A o B – È prevista in misura pari al 50% dell’Iva pagata all’impresa costruttrice e va ripartita in dieci quote annuali costanti.

Edilizia convenzionata Atti di trasferimento delle aree con imposta di registro fissa ed esenzione dalle ipocatastali.

Detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 50%, su un tetto di 96.000 euro per immobile.

Detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica Confermata per il 2016 la misura maggiorata al 65%. Possibilità per chi rientra nella “no tax area” di cedere, ai fornitori, il credito per lavori condominiali. La detrazione spetta anche agli Iacp per interventi su loro immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica. La detrazione spetta anche per dispositivi di controllo a distanza di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda.

Bonus arredi Confermata per il 2016 la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Bonus mobili per giovani coppie che comprano l’abitazione principale Per il 2016, detrazione Irpef del 50% su un importo massimo di 16.000 euro.

Acquisizione dell’abitazione principale tramite leasing Detrazione Irpef dei canoni e del costo di acquisto finale e imposta di registro ridotta.

Credito d’imposta per l’installazione in abitazioni di sistemi di videosorveglianza/allarme Spetta, per il 2016, alle sole persone fisiche (anche per contratti stipulati con istituti di vigilanza).

Incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan “euro 2” o inferiori Sconto di 8.000 euro sul prezzo di acquisto di ogni nuovo veicolo classificato almeno “euro 5”.

Art bonus A regime il credito d’imposta per chi fa erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo.

Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi Spetta anche se la ristrutturazione aumenta la cubatura, comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Tax credit cinema Apportate numerose modifiche alla disciplina introdotta dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).

Marina resort Resa stabile l’applicazione dell’Iva al 10% che la scorsa legge di Stabilità aveva limitato al solo 2015.

Tassa sulle unità da diporto – Cancellato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza.

Tax free shopping Gli iscritti all’albo degli istituti di pagamento potranno effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue.

Cessioni gratuite di beni Per quelli facilmente deperibili (alimenti), la comunicazione all’Amministrazione è facoltativa.

Ripresa dei versamenti tributari sospesi a causa di eventi eccezionali Avviene, anche a rate mensili (non più di 18), dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012 Nel 2016, agevolazioni per le microimprese con reddito sotto gli 80.000 euro e massimo 5 addetti.

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari a Lampedusa È prorogata di un altro anno, fino al 15 dicembre 2016.

Credito d’imposta per negoziazione assistita Messo a regime il bonus pari al compenso, fino a 250 euro, corrisposto agli avvocati o agli arbitri.

Dichiarazione precompilata Ampliati i casi in cui l’Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi sulle dichiarazioni. Niente sanzioni, nel primo anno, per i soggetti tenuti a inviare dati relativi a oneri e spese, in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione, ininfluente sulla fruizione di detrazioni o deduzioni. Modificati i requisiti dimensionali dei Caf per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. Per il 2016, niente spesometro per chi ha trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria.

Detrazione Irpef per spese funebri Il beneficio spetta a prescindere da qualsiasi vincolo di parentela.

Detrazione per spese universitarie Ogni anno un Decreto Ministeriale stabilirà l’importo massimo agevolabile per le università private.

Incentivo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo Spetta, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, agli studenti di conservatori e istituti pareggiati.

Canone Rai Dal 2016 scende a 100 euro. Dai titolari di utenze elettriche sarà pagato direttamente in bolletta.

Premi di produttività A regime la tassazione sostitutiva al 10% degli emolumenti variabili dei lavoratori del “privato”.

Rientro di lavoratori dall’estero Benefici prorogati fino al 2017, anche per i soggetti rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015.

No tax area per i pensionati È innalzata dal 2016, in virtù degli aumentati importi delle detrazioni Irpef loro spettanti.

Due per mille dell’Irpef a favore di associazioni culturali iscritte in un apposito elenco Nuova opzione presente già nella prossima dichiarazione dei redditi.

Imu, Tasi e Tari per immobili di italiani residenti all’estero

Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina ai fini della tassazione locale (Imu, Tasi, e Tari) degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti alla relativa Anagrafe (AIRE).

Come disposto dall’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche dalla legge n. 80/2014 – che modifica l’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011 – a decorrere dal 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. Il successivo comma 2 precisa che sull’“unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. Ai fini Imu, invece, al ricorrere dei requisiti prescritti dalla norma citata spetta l’esenzione dal tributo per l’immobile e le relative pertinenze; l’agevolazione non si estende peraltro alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Al riguardo la circolare precisa che, per l’applicazione delle agevolazioni in esame:

  • è sufficiente che il cittadino sia iscritto all’Aire e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’Anagrafe medesima;

  • occorre però che i cittadini italiani residenti all’estero risultino percettori di pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, oppure di pensioni autonome italiane e pensioni estere.