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Le principali novità della Legge di Bilancio 2020

Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore dal 1° gennaio la legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha introdotto con se numerose le novità introdotte dalla Manovra, tra cui:

  • il blocco degli aumenti delle aliquote IVA per il 2020 e la loro rimodulazione per gli anni successivi;

  • la deducibilità del 50% dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo;

  • la stabilizzazione al 10% dell’aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa;

  • l’abrogazione delle disposizioni del “decreto Crescita” (D.L. 30/4/19, n. 34, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019) che avevano introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante; sconto che sarà ora applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro;

  • la proroga di un anno, nella misura vigente nel 2019, delle detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati;

  • l’introduzione della detrazione Irpef del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate);

  • l’introduzione, per alcune tipologie di spese, di alcuni limiti reddituali per fruire delle detrazioni Irpef e l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per la fruibilità delle stesse. In particolare, viene previsto che, partire dal 2020, le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano:

    • per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;

    • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

    • La detrazione continua invece a spettare per intero, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le spese relative agli interessi passivi su mutui (art. 15, comma 1, lett. a) e b), e comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986) e ai medicinali e prestazioni sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986).

  • l’introduzione, in sostituzione delle discipline dell’iper e del super ammortamento, di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell’investimento;

  • il ripristino, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, della disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il rendimento da dedurre sarà pari all’1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell’Ires, che erano state introdotte al posto dell’Ace;

  • la modifica della tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all’aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la nuova disciplina è la seguente: per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%);

  • l’istituzione dell’imposta (Plastic Tax) sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili;

  • l’istituzione dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (Sugar Tax) nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma;

  • l’estensione della disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell’8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%);

  • l’introduzione di ulteriori condizioni per beneficiare del regime agevolato forfetario tra cui il limite di 20.000 euro di spese sostenute per il personale; l’esclusione per i redditi di lavoro dipendente o di pensione superiori a 30.000 euro. Prevista inoltre la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l’imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono stati introdotti a decorrere dal periodo d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, che consente di accedere a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.

In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:

  • indicatori elementari di affidabilità;
  • indicatori elementari di anomalia.

Si ricorda che il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10. 

Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10) poiché le risultanze negative, dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia Entrate e la Guardia di Finanza Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.

Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.

I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:

  • alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
  • altri, invece, devono elaborati dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.

La verifica dell’esattezza dei dati “pre-calcolati” rappresenta un passaggio fondamentale per la corretta applicazione degli ISA. Se i dati in possesso del contribuente fossero diversi rispetto a quelli presenti negli archivi del Fisco, potrebbero verificarsi due situazioni:

  1. se i dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle entrate sono corretti, il contribuente potrà adeguare quelli in suo possesso, lasciando invariati i dati estratti con il file in formato XML;
  2. invece, se i dati a disposizione degli archivi del Fisco non sono corretti, il contribuente potrà procedere ad una “forzatura” degli stessi, in modo da allineare i due archivi. In questo caso, il contribuente potrà utilizzare il campo “annotazioni” per indicare le ragioni della rettifica. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrebbe anche avviare le opportune operazioni di verifica.

Con la Circolare n. 20/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia ha recentemente pubblicato nuovi chiarimenti per rispondere ai numerosi dubbi sorti in merito all’applicazione degli Indici per il periodo d’imposta 2018. La circolare raccoglie infatti i quesiti e le relative risposte fornite in occasione di incontri e convegni sull’argomento. Tra le diverse casistiche esaminate vi sono l’errata indicazione dell’anno di inizio attività, i dati precalcolati incompleti o diversi da quelli risultati dalle precedenti dichiarazioni, l’incidenza dei costi residuali di gestione, la corrispondenza del numero totale degli incarichi dei professionisti con il modello CU.

La sospensione feriale dei termini

La sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

Le scadenze tributarie sono prorogate al 20 agosto, mentre dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per la trasmissione all’Agenzia Entrate delle informazioni e dei documenti richiesti ai contribuenti dall’Agenzia.

In particolare, nell’ambito del contenzioso tributario, la sospensione feriale coinvolge tutti i termini degli adempimenti processuali:

  • è sospeso il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso e, se il decorso del termine inizia durante il periodo di sospensione, l’inizio del termine è prorogato alla fine del periodo stesso;

  • sono altresì sospesi i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente, della parte resistente;

  • sono sospesi i termini di impugnazione delle sentenze, i termini per il deposito di documenti, repliche e memorie.

La sospensione dei termini non si applica invece alla notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia.

Versamenti

I versamenti tramite F24 e gli adempimenti fiscali che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere adempiuti entro il termine del 20 agosto senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.

Accertamento

Si ricorda infine, come già sopra accennato, che il D.L. n. 193/2016 ha stabilito che “i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

La sospensione dovrebbe valere in ogni ipotesi di accertamento a tavolino, e quindi negli accertamenti parziali, da studi di settore, sulle percentuali di ricarico, sulle indagini finanziarie, sul redditometro e così via.

La sospensione sopra descritta è valida anche per i documenti richiesti in seguito alla liquidazione automatica e al controllo formale delle dichiarazioni, dopo l’avviso bonario. Si tratta, in sostanza, di questionari e di inviti a comparire.

Rottamazione bis: nuova domanda di definizione agevolata con il modello DA 2000/17

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 284 del 5 dicembre 2017) della legge n. 172/2017, di conversione con modifiche del D.L. 148/2017, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it il nuovo modello DA 2000/17 per presentare domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).

La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (D.L. n. 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, potranno quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Per aderire il contribuente dovrà presentare la propria richiesta di adesione, entro il 15 maggio 2018, attraverso il servizio “Fai DA Te”, compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

I titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potranno inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi PEC regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.

L’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

A coloro che aderiranno alla definizione agevolata, l’Agenzia dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018.

I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia Entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.

Per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (D.L. n. 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, ci sarà tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste.

Si ricorda inoltre che la legge ha stabilito la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non era necessario presentare alcuna istanza, ma sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia Entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”.

Slitta inoltre da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (D.L. n. 193/2016).

Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (Faq) e tutte le informazioni utili.

Agenzia Entrate, altre 100mila lettere

Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio di 100mila lettere ad altrettanti contribuenti in relazione a redditi 2013 che le risultano non dichiarati, in tutto o in parte. Le lettere viaggeranno per posta elettronica certificata o per posta ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non registrato nell’Ini-Pec.

Anche in questa occasione le lettere per la compliance non sono avvisi di accertamento, ma semplici comunicazioni con le quali l’Agenzia Entrate informa che, dall’incrocio delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, risultano delle somme non dichiarate, in tutto o in parte.

In particolare, le lettere saranno indirizzate a contribuenti persone fisiche e originate da anomalie relative a:

  • redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione di immobili, imponibili a tassazione ordinaria o soggetti a cedolare secca;

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dal coniuge o ex coniuge;

  • redditi prodotti in forma associata derivanti dalla partecipazione in società di persone o in associazioni tra artisti e professionisti e redditi derivanti dalla partecipazione in società a responsabilità limitata in trasparenza;

  • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali;

  • redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professionale;

  • alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e non professionale;

  • redditi d’impresa con riferimento alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.

Le lettere di compliance conterranno:

  • l’identificativo della comunicazione;

  • i dati presenti in Anagrafe tributaria riguardanti i contratti di locazione registrati, i redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;

  • gli estremi del modello di dichiarazione presentato, in cui non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti ovvero l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;

  • il reddito e/o la rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

I destinatari delle lettere potranno giustificare l’anomalia riscontrata o, qualora riconoscessero l’errore segnalato, presentare una dichiarazione integrativa beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Con questa nuova tornata di comunicazioni, sono previste novità sul fronte dell’assistenza: i destinatari di queste lettere, troveranno nel proprio “cassetto fiscale” la dichiarazione 2014 (con i redditi 2013), pronta da integrare sulla base di un prospetto precompilato (disponibile solo per alcuni tipi di reddito) o del prospetto di dettaglio. Potranno quindi effettuare le correzioni in modalità assistita, inviare l’integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti.

Nei casi in cui l’anomalia riscontrata riguardasse redditi di lavoro dipendente e assegni periodici (quadro RC), redditi di partecipazione (se non è stato compilato il quadro RH) e altri redditi (se nel quadro RL del modello Unico Persone fisiche o nel quadro D del modello 730 non sono stati dichiarati redditi di capitale), sarà disponibile on line anche il prospetto precompilato del quadro da rettificare o integrare.

I destinatari di queste comunicazioni potranno in ogni caso continuare a rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia Entrate oppure chiedere chiarimenti a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione direzione centrale accertamento”.

L’obbligatorietà del contraddittorio preventivo con il contribuente

accertamento

Da qualche anno quello del contraddittorio preventivo all’emissione di un atto impositivo nei confronti del contribuente rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia tributaria.

I maggiori contrasti nascono sull’estensione, o meno, della garanzia prevista dall’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, a quelle verifiche fiscali che non si estrinsecano in un accesso presso i locali del contribuente, ma che, al contrario, vengono condotte direttamente negli uffici dell’Amministrazione Finanziaria. Ci si riferisce in particolare a tutte quelle verifiche che gli accertatori effettuano sulla base di notizie fornite da altre pubbliche amministrazioni piuttosto che da terzi (per esempio banche) o, addirittura, dallo stesso contribuente mediante la compilazione di questionari e la consegna di documentazione.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 1785 del 3 ottobre 2016 ha recentemente ribadito l’obbligatorietà del contradditorio preventivo anche quando l’accesso degli accertatori ha il fine unico di acquisire libri e documenti contabili.

Anche in tali casi l’Ufficio, prima di emettere l’accertamento ha (secondo la CTP Toscana) l’obbligo di rilasciare copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, da cui decorre il termine dilatorio di 60 giorni.

Secondo la recente sentenza il principio previsto dallo Statuto del Contribuente deve essere applicato anche nel caso in cui l’avviso di accertamento è stato emesso a seguito di un accesso presso la sede del contribuente con la finalità unica di acquisire libri e documenti contabili, ma che si è poi tradotto in ispezione e verifica presso istituti finanziari ed enti pubblici i cui risultati non sono trasfusi in un processo verbale delle operazioni compiute.

Nel caso concreto non può essere corretto quanto sostenuto dall’Agenzia Entrate, ovvero che si è trattato di un accertamento “a tavolino”, per il quale non vi è alcun termine da rispettare; infatti oltre ad aver raccolto documentazione presso il contribuente, l’ufficio ha eseguito accessi e verifiche presso istituti di credito e enti pubblici.

Inoltre il termine di 60 giorni tra l’accesso e l’emissione dell’avviso di accertamento non si può ritenere soddisfatto in quanto nel verbale delle operazioni di accesso non sono stati evidenziati rilievi o contestazioni oggetto di possibile esame da parte del contribuente.

La sentenza in esame richiama quindi l’esigenza di garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di sostenere le proprie ragioni in una fase pre-processuale soprattutto in un caso come quello oggetto di contestazione in quanto le indagini dell’amministrazione hanno previsto accessi, ispezioni, verifiche sia nel locali di esercizio dell’impresa che presso istituti finanziari e enti pubblici i cui risultati non sono stati riportati un processo verbale delle operazioni compiute.

Beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti all’impresa

accertamento (2)A partire dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati (e i relativi importi) delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che nel periodo d’imposta hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.

La comunicazione va effettuata solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro. Il limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue.

Attenzione

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Sempre dal 2012, i soggetti che esercitano attività d’impresa, devono comunicare anche i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (art. 2, comma 36-sexiesdecies, del D.L. n. 138/2011).

La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

In particolare vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Sono esclusi dalla comunicazione:

  • i beni concessi in godimento agli amministratori;

  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;

  • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

  • i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I beni vanno suddivisi nelle seguenti categorie:

  • autovetture;

  • altri veicoli;

  • unità da diporto;

  • aeromobili;

  • immobili;

  • altri beni (da indicare solo se di valore superiore a tremila euro, al netto di IVA).

Il termine ordinario per effettuare entrambe le comunicazioni è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (e quindi al 30 ottobre per i soggetti “solari”). Poiché la scadenza originaria del 30 ottobre quest’anno cade di domenica, le comunicazioni andranno effettuate entro lunedì 31 ottobre.

Comunicazioni anomalie da studi di settore

accertamento

Anche quest’anno l’Agenzia Entrate ha inviato comunicazioni di anomalia ai contribuenti che, a seguito di un mero riscontro informatico dei dati dichiarati negli studi di settore per il triennio 2012-2014, avrebbero omesso o indicato non correttamente i dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore.

L’evento è piuttosto frequente considerato che l’Agenzia Entrate ha informato di aver trasmesso 160.693 comunicazioni di anomalia.

Le comunicazioni si suddividono in 62 tipologie classificabili in 12 macrocategorie:

  1. Incoerenze relative alla gestione del magazzino;
  2. Incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali;
  3. Incoerenze relative ai beni strumentali;
  4. Incoerenze dell’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi/compensi”;
  5. Incongruenze dei dati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero di giorni di apertura;
  6. Mancata / errata indicazione di dati fondamentali nel modello studi di settore;
  7. Indicazione nel mod. UNICO della causa di esclusione “7” per 3 periodi d’imposta consecutivi;
  8. Incongruenze relative al costo del venduto;
  9. Indicazione di utili spettanti ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e omessa indicazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati;
  10. Indicazione di spese per la locazione di immobili e omessa indicazione delle superfici delle unità locali utilizzate;
  11. Incongruenza tra i dati indicati nel quadro F e quelli indicati nel quadro T;
  12. Incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati.

Le comunicazioni di anomalia sono inviate agli intermediari delegati al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale viene trasmesso anche agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati dai contribuenti e via mail o sms, nel caso dei soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate.

I contribuenti che hanno ricevuto le informazioni dall’Agenzia possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs n. 472/1997), beneficiando così della riduzione delle sanzioni (graduata in ragione della tempestività delle correzioni). L’accesso ai benefici del ravvedimento operoso resta salvo a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

La comunicazione black list: novità 2016

scadenze

Con provvedimento direttoriale n. 45144 del 25 marzo 2016 è stato prorogato al prossimo 20 settembre il termine entro il quale dovrà essere inviata telematicamente all’Agenzia Entrate la comunicazione relativa le operazioni attive e passive effettuate nel 2015 nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta “black list”).

Il termine originariamente fissato era:

  • lunedì 11 aprile 2016 da parte dei contribuenti mensili;

  • mercoledì 20 aprile 2016 da parte dei contribuenti trimestrali.

La proroga “ha lo scopo di permettere agli operatori di adeguare i software necessari per l’invio delle comunicazioni sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata”.

L’invio va effettuato utilizzando il quadro BL incluso nel “Modello di comunicazione polivalente”.

Per il 2015 la comunicazione va inviata solo se l’importo complessivo delle operazioni effettuate/ricevute con Paesi black list è superiore a 10.000 euro; in caso di superamento del limite (complessivo) andranno comunicate tutte le operazioni, comprese quelle di importo “poco significativo” (la precedente soglia di 500 euro per ciascuna operazione non sussiste più).

Ai fini dell’inquadramento dello Stato estero tra quelli rilevanti ai fini della comunicazione black list, è sufficiente che lo stesso sia ricompreso in uno solo dei due elenchi di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Per questo motivo risultano ininfluenti gli interventi operati dal D.M. 30 marzo 2015 e dal D.M. 18 novembre 2015, che hanno eliminato dalla lista del predetto D.M. 21 novembre 2001 Filippine, Malaysia, Singapore e Hong Kong, poiché gli stessi restano inclusi nella lista di cui al D.M. 4 maggio 1999.

Gli elenchi aggiornati di cui ai decreti:

  • D.M. 23 gennaio 2002 – lista Paesi per cui scatta la regola dell’indeducibilità dei costi

  • D.M. 21 novembre 2001 – lista Paesi per cui scatta la regola sulle Cfc (aggiornato con le modifiche apportate dal D.M. 30 marzo 2015)

  • D.M. 4 maggio 1999 – lista Paesi per cui scatta l’inversione dell’onere della prova per la residenza

  • sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia Entrate.

Accertamenti del fisco anche per “donazioni” o “prestiti” tra familiari

Negli ultimi tempi si stanno susseguendo diverse sentenze della Corte di Cassazione che condannano la mancata documentazione di donazioni e prestiti tra parenti.

In pratica, i contribuenti che effettuano acquisti con i fondi messi a loro disposizione da genitori o altri familiari o amici, rischiano di subire un accertamento “da redditometro” se non sono in grado di documentare la provenienza dei fondi e la loro natura.

Segnaliamo, tra le tante, l’ordinanza n. 916 della Corte di Cassazione del 20 gennaio 2016 che tratta la vicenda di una lavoratrice dipendente raggiunta da un avviso di accertamento con cui il Fisco le aveva rideterminato presuntivamente il reddito IRPEF complessivo sulla base di alcuni indici di capacità contributiva (segnatamente il possesso di beni immobili).

La contribuente, in questo caso, si era difesa sostenendo di aver ricevuto i fondi necessari all’acquisto degli immobili dai genitori, ma non ha potuto produrre una prova “documentale”.

La Corte di Cassazione ha confermato l’accertamento tributario a suo carico, ribadendo che nell’ambito dell’accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l’incremento patrimoniale deve essere documentale.

Con l’ordinanza n. 1332 del 26 gennaio 2016 la Corte di Cassazione ha poi ritenuto legittimo anche l’accertamento a carico di un trentenne che, pur dichiarando un reddito basso (13 mila euro), aveva acquistato auto di lusso. Anche in questo caso a nulla è servita la giustificazione che il contribuente vivesse con la madre benestante, perché lo stesso non era comunque fiscalmente “a carico” e mancava la documentazione attestante il transito endo-familiare del denaro.

In generale quindi, il contribuente, per sconfessare le ragioni del Fisco, può sempre dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, ma è necessaria idonea documentazione. Laddove l’incremento patrimoniale sia la conseguenza di un atto di liberalità o di un prestito (magari infruttifero), la prova a favore del contribuente, sostiene la Corte di Cassazione, “deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto”.

In tutti i frequenti casi in cui tra genitori e figli (o comunque tra familiari e amici) si pongano in essere operazioni finanziarie (donazioni e/o prestiti) è quindi di fondamentale importanza documentarle al meglio, attribuendo agli atti anche una “data certa”.